Consiglio di Stato: il Comune non può porre limiti generici all’area dove installare antenna cellulari

E' illegittima le delibera del Comune che, pur autorizzando la realizzazione di un impianto di telefonia mobile, pone però dei limiti generici sui criteri di localizzazione dell'impianto: in particolare, un astratto “fuori dal centro abitato”.

E' quanto emerge dalla sentenza n. 44 del 9 gennaio 2013, emessa dalla sesta sezione del Consiglio di Stato (Giorgio Giovannini, Presidente), che ha respinto così il ricorso dell'amministrazione comunale.
Nel 2006, infatti la società Autostrade per l’Italia SpA ricorreva al Tar Campania per chiedere l'annullamento del provvedimento con il quale l’Ufficio Tecnico del Comune di San Prisco (Caserta) aveva negato l’autorizzazione all’installazione di un impianto di telefonia mobile in prossimità della carreggiata dell’autostrada A1. Il Comune infatti  aveva adottato una delibera nel quale individuava come sito idoneo all’installazione degli impianti di telefonia mobile un terreno di gran lunga distante dal centro abitato.

Con la sentenza n. 14448 del 2007 il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania accoglieva il ricorso, osservando che, “come affermato nella sentenza del Consiglio di Stato, sez. VI, del 5 dicembre 2005, n. 6961, l’individuazione di un unico sito per installare un impianto di telefonia mobile, scelto unicamente in base al criterio della massima distanza possibile dal centro abitato, costituisce un limite alla localizzazione e non un criterio di localizzazione ed in quanto tale è da ritenersi illegittima”. Ad avviso del giudice di prime cure, infatti, il comune poteva legittimamente vietare l’installazione su specifici edifici e dettare criteri distanziali omogenei ma non poteva “introdurre misure di cautela distanziali generiche ed eterogenee”.

Da qui, l'appello del Comune al Consiglio di Stato. Nel merito, il Collegio osserva che i criteri con cui procedere all’individuazione dei siti dove collocare gli impianti di telefonia mobile sono stati già oggetto di decisione del Consiglio di Stato (Sez.VI, 9 giugno 2006, n. 3452).
In base a tale indirizzo giurisprudenziale si ritiene che alle Regioni ed ai Comuni è consentito – nell’ambito delle proprie e rispettive competenze – individuare criteri localizzativi degli impianti di telefonia mobile (anche espressi sotto forma di divieto) quali ad esempio il divieto di collocare antenne su specifici edifici (ospedali, case di cura ecc.) mentre non è loro consentito introdurre limitazioni alla localizzazione, consistenti in criteri distanziali generici ed eterogenei (prescrizione di distanze minime, da rispettare nell’installazione degli impianti, dal perimetro esterno di edifici destinati ad abitazioni, a luoghi di lavoro o ad attività diverse da quelle specificamente connesse all’esercizio degli impianti stessi, di ospedali, case di cura e di riposo, edifici adibiti al culto, scuole ed asili nido nonché di immobili vincolati ai sensi della legislazione sui beni storico-artistici o individuati come edifici di pregio storico-architettonico, di parchi pubblici, parchi gioco, aree verdi attrezzate ed impianti sportivi).
Ne deriva che la scelta di individuare, come nel caso di specie, un’area ove collocare gli impianti in base al criterio della massima distanza possibile dal centro abitato non può ritenersi condivisibile, costituendo un limite alla localizzazione (non consentito) e non un criterio di localizzazione (consentito).

Qui il testo integrale della sentenza 

Redazione

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