Da oggi in vigore i rincari sulla spese di giustizia disposti dalla legge di stabilità 2013, esattamente trenta giorni dopo l’entrata in vigore del provvedimento. Tra gli aumenti più rilevanti, quello che raddoppia il contributo unificato in caso di rigetto del ricorso in appello, ex comma 17 dell’articolo 17 legge 228/2012: «Quando l’impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l’ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1 bis». In questi casi «il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l’obbligo di pagamento sorge al momento del deposito».
Per i procedimenti dinanzi al Tar e al Consiglio di Stato, il precendente importo unico previsto per i ricorsi di cui all’articolo 119, comma 1, lettere a) e b), del codice del processo amministrativo che riguardano, rispettivamente, l’affidamento di lavori pubblici, servizi e forniture e il provvedimenti delle authority (esclusi i rapporti con i dipendenti) varia a seconda della rilevanza economica della lite. L’importo scende a 2 mila euro quando il valore della controversia è pari o inferiore 200 mila euro, resta a 4 mila per le liti di valore per quelle di importo compreso tra 200 mila e 1 milione di euro e sale a 6 mila sopra il milione. Se manca la dichiarazione di cui al comma 3-bis dell’articolo 14, il contributo dovuto è di euro 6.000. Per il ricorso straordinario al presidente della Repubblica il contributo arriva a 650 euro.
La tabella con tutti i nuovi importi
Leggi anche: