Parametri liquidazione spese legali, il parere del Consiglio di Stato

Il Consiglio di Stato, con parere n. 161/2013 del 18 gennaio scorso, si è espresso sullo schema di decreto ministeriale che disciplinerà i parametri per la liquidazione da parte degli organi giurisdizionali dei compensi per le professioni regolamentate (ai sensi dell’articolo 9 del decreto legge 24 gennaio 2012 n.1 convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012 n. 27).

I giudici sottolineano subito come il nuovo intervento arriva a pochi mesi dal Dm 140/12, a testimonianza del fatto che qualcosa, nella disciplina odierna, va corretta.

Palazzo Spada mostra perplessità su decreti ingiuntivi e precetti: "Non si ravvisano ragioni per aumentare i parametri numerici dei compensi per l’ingiunzione monitoria e per il precetto, giustificati dall’Amministrazione con l’esigenza di riferire anche a tali attività la componente di studio". Dubbi anche sull’introduzione, nel settore civile, della voce “studio” per la fase esecutiva sia mobiliare sia immobiliare. «Se la fase esecutiva va intesa in modo da essere ricompresa quale completamento per la realizzazione del bene, come sostenuto dall’Amministrazione nella originaria relazione, non vi è alcuna ragione – si legge nel parere – per inserire all’interno di tale fase una voce “studio”, che finirebbe per costituire una duplicazione della fase di studio, già prevista con dignità autonoma». Positiva invece l'introduzione, nel penale, dell’autonoma voce della fase di «investigazione», introdotta per porre su un piano paritario accusa e difesa nel giudizio.

Bocciato l'aumento del compenso, in misura compresa tra il 10 e il 20 per cento, per le spese forfettarie di tutti i professionisti, vale a dire quelle inerenti il funzionamento dello studio che riesce tuttavia difficile documentare: le legge parla di compenso unitario e la modifica che il ministero ha in mente finirebbe, secondo il parere, per aggravare la criticità già segnalata dalla stessa sezione secondo cui si rischierebbe che i nuovi parametri si prestino a fungere da “tariffa mascherata”.

Parere favorevole, ma con riserva, al compenso forfetizzato in favore dell’attività stragiudiziale degli avvocati, previsto tenendo conto anche del tempo impiegato dal professionista per lo svolgimento della sua attività. L’importo è quantificato, orientativamente, in una percentuale calcolata tra il 5 e il 20 per cento del valore dell’affare. Per i giudici di Palazzo spada si tratta di un'idea in astratto positiva, anche se bisognerebbe indicare non solo un tetto massimo, più basso dell’attuale, senza soglia minima, ma anche un vincolo all’emolumento inerente al successo dell’attività prestata: «In tal modo, si premia non l’assistenza ad una qualsiasi attività di mediazione, ma l’ausilio ad una  mediazione coronata da buon esito, o comunque svolta dal professionista con proposte idonee a favorire il buon esito».

Promossa a pieni voti, poi, la «soccombenza qualificata»: la norma prevede un significativo aumento del compenso liquidato a carico della parte soccombente quando le difese della parte vittoriosa siano risultate manifestamente fondate. I consiglieri di Stato accolgono con il massimo favor la disposizione, che non scoraggia soltanto le liti temerarie ma punta «a valorizzare, premiandola, l’abilità tecnica dell’avvocato che, attraverso le proprie difese, sia riuscito a far emergere che la prestazione del suo assistito era chiaramente e pienamente fondata nonostante le difese avversarie». 

Parere positivo anche all'introduzione delle misure anti-contenzioso seriale, che introducono un incremento fino al triplo di compenso spettante all’avvocato che difende più persone con la medesima posizione processuale. Condivisibile infatti la ratio della norma, avente la «finalità di evitare l’incentivazione dell’instaurazione di più giudizi aventi identici petita e causae petendi al solo fine di conseguire un maggior compenso sommando la liquidazione prevista per ciascun procedimento».

Parimenti condivisibile, a parere dei giudici, la modifica dell’articolo 9 del d.m. n. 140/2012 (Cause per l’indennizzo da irragionevole durata del processo e patrocinio a spese dello Stato) con la soppressione della possibile riduzione a metà del compenso spettante all’avvocato che presta la sua assistenza a soggetti ammessi al patrocinio a spese dello Stato nonché a soggetti a questi equiparati dal Dpr 115/02 nel procedimento penale. Infatti, come evidenziato dal Ministero, l’esclusione della riduzione alla metà del compenso ripristina la differenza tra la difesa in ambito civile e quella ambito penale già introdotta dal Dpr 115/02 con norma primaria (dove i compensi per la difesa nel procedimento civile dei soggetti sopra citati sono ridotti alla metà) in un’ottica di recupero della funzione sociale dello Stato, che si fa carico per intero di delicate difese di soggetti con insufficienti mezzi economici.

Parere favorevole, infine, anche per il venir meno della possibilità di riduzione alla metà del compenso dell’avvocato che assiste d’ufficio un minorenne: «La modifica consente di evitare che la difesa di soggetti deboli sia considerata di minore dignità, e non le sia attribuito quel riconoscimento che è dovuto per la delicatezza dell’incarico».

http://www.giurdanella.it/sites/default/files/compensi_parere_161_2013.pdfQui il testo integrale del parere del Consiglio di Stato

 

Redazione

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