Numerosi e di notevole importanza gli obblighi previsti a carico delle pubbliche amministrazioni dallo schema di decreto legislativo attuativo dell'articolo 1, comma 35 della legge n. 190/2012, meglio nota come legge anticorruzione.
In materia di appalti, rileva in primis non solo l'obbligo per la PA di pubblicità per i bandi e avvisi di contratti pubblici sui quotidiani, ma anche quello di pubblicare le delibere di affidamento per contratti a trattativa privata, i certificati di ultimazione dei lavori e il conto finale dei lavori. Non solo. La PA ha anche l'obbligo di trasmissione dei dati pubblicati all'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici, investita del potere di denunziare alla Corte dei conti le amministrazioni inadempienti.
Dunque per i contratti pubblici vengono richiamati "gli altri obblighi di pubblicità legale e, in particolare quelli sui siti web delle stazioni appaltanti relativi ai bandi e alle gare per affidamento di lavori, forniture e servizi", tutti obblighi già vigenti e previsti dal Codice dei contratti pubblici (artt. 66 e 124 del dlgs 163/069), compresa la pubblicità per estratto sui quotidiani di avvisi e bandi.
Viene però introdotto, in aggiunta agli usuali obblighi di pubblicità dei bandi e degli avvisi, l'obbligo di pubblicazione della determina di aggiudicazione definitiva dell'appalto, l'importo di aggiudicazione, il soggetto aggiudicatario, la base d'asta, la procedura di selezione, il numero degli offerenti, i tempi di completamento dell'appalto, l'importo delle somme liquidate, eventuali modifiche contrattuali, le decisioni di ritiro e recesso dei contratti.
Lo schema di decreto prevede inoltre una pubblicazione in forma "integrata" per i contratti al di sotto dei 20 mila euro. Si prevede anche la pubblicazione delle determine a contrarre per le procedure a trattativa privata senza bando di gara. Inoltre entro il 31 gennaio di ogni anno ciascuna amministrazione comunicherà i dati anche all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici che a sua volta le pubblicherà sul proprio sito rendendoli liberamente accessibili a tutti i cittadini.
Completa il quadro il potere attribuito all'Avcp di segnalare entro fine aprile di ogni anno alla Corte dei conti le amministrazioni che non avranno pubblicato le informazioni.
Di rilievo anche l'introduzione del nuovo istituto del diritto di accesso civico che attribuirà a tutti i cittadini il diritto di chiedere e ottenere che le p.a. pubblichino atti, documenti e informazioni che detengono e che, per qualsiasi motivo, non hanno ancora divulgato.
Viene disciplinato dal decreto anche il Piano triennale per la trasparenza e l'integrità, che dovrà indicare le modalità di attuazione degli obblighi di trasparenza e gli obiettivi collegati con il piano della performance.
Previste anche sanzioni da 500 a 10 mila euro per la violazione degli obblighi di pubblicità. E in nome della trasparenza, si prevede anche la pubblicazione delle situazioni patrimoniali di politici, e parenti entro il secondo grado, degli atti dei procedimenti di approvazione dei piani regolatori e delle varianti urbanistiche.