Appalti, consegna a mano? Per il CdS, meglio la raccomandata

La consegna a mano della domanda di partecipazione ad una gara d'appalto può essere una modalità di trasmissione dell'offerta legittimamente esclusa dalla stazione appaltante.

E' quanto emerge dalla sentenza n. 485 del 25 gennaio 2013 della quarta sezione del Consiglio di Stato (Paolo Numerico, Presidente), con la quale i giudici amministrativi hanno accolto gli appelli  proposti dal Ministero dell’Economia e delle Finanze e dal Comando Generale della Guardia di Finanza contro la sentenza del Tar Lazio che aveva annullato gli atti relativi all’esclusione di un raggruppamento temporaneo d'imprese dalla gara indetta con bando del 15 luglio 2008 per la fornitura di vestiario per la Guardia di Finanza.

L'esclusione era stata decisa a causa della violazione della clausola del bando di gara che imponeva ai concorrenti di far pervenire le domande di partecipazione alla procedura e la documentazione annessa “esclusivamente mediante raccomandata, assicurata o postacelere del servizio postale nazionale, ovvero mediante corriere abilitato”. Invece, il plico contenente la domanda e la documentazione della società era stato depositato a mano direttamente presso gli uffici della stazione appaltante.

Secondo il Consiglio di Stato, il primo giudice ha sbagliato a ritenere che la normativa comunitaria sia ostativa a una disposizione della lex specialis che impedisca l'autopresentazione delle offerte da parte dei concorrenti, imponendo particolari modalità di presentazione fra quelle consentite dall’art. 77 del Codice Appalti.

Infatti, osserva il collegio, “è del tutto legittima l’opzione della stazione appaltante che ritenga nel bando di gara di escludere la possibilità di autopresentazione, in quanto il divieto della consegna diretta dei plichi presso gli uffici della stazione appaltante contribuisce ad assicurare la massima imparzialità dell’operato amministrativo, la par condicio tra i partecipanti e la segretezza delle offerte, scongiurando in radice il rischio di una dispersione di notizie riservate”.

Tale interpretazione, inoltre, non contrasta affatto con la normativa europea. Infatti, il paragrafo 6 dell’art. 42 della direttiva 2004/18/CE si limita a distinguere fra la trasmissione “per iscritto” e la forma orale ma, osservano i giudici del Consiglio di Stato, “nulla dispone in ordine alle possibili modalità – fra cui, appunto, rientra anche la consegna a mano – con cui la domanda formulata per iscritto può essere presentata; ne consegue che anche la decisione di quali, fra dette modalità, consentire e quali escludere deve ritenersi rientrante nella discrezionalità riconosciuta alla stazione appaltante, in sede di predisposizione del bando di gara, dal paragrafo 1 dello stesso art. 42, discrezionalità che incontra il solo limite del necessario rispetto dei principi di proporzionalità e non discriminazione”.

Redazione

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