Appalti e Associazioni di volontariato: per il Consiglio di Stato, connubio possibile

Le associazioni, nel caso di specie quelle di volontariato, possono partecipare alle gare per l’affidamento di pubblici appalti: l’assenza del fine di lucro infatti non è di per sé ostativa della partecipazione ad appalti pubblici.

E’ quanto sancito (e ribadito) dalla sesta sezione del Consiglio di Stato, che con sentenza n. 387 del 23 gennaio scorso, ha accolto il ricorso promosso da un’associazione ambientalista di volontariato contro l’Ente Parco Regionale del Taburno – Camposauro volto alla riforma della sentenza del T.A.R. CAMPANIA – NAPOLI: SEZIONE I n. 1666/2008. I giudici di primo grado si erano infatti pronunciati per l’esclusione dell’associazione di volontariato perché senza scopo di lucro.

L’organo di vertice della giustizia amministrativa, richiamando invece la posizione espressa dalla Corte di Giustizia UE (sez. III, 29 novembre 2007 C-119/06), afferma che non è per nulla precluso alle associazioni di partecipare agli appalti. Per i giudici di Palazzo Spada il diritto in questione discende direttamente dall’interpretazione della legge quadro sul volontariato (l. n. 26671991), laddove, nell’elencare le entrate di tali associazioni, individua anche le entrate derivanti da attività commerciali o produttive svolte a latere, con ciò riconoscendo la capacità di svolgere attività di impresa.

Ma non solo. Il Collegio va oltre, e afferma anche che le stesse organizzazioni di volontariato possono essere ammesse alle gare pubbliche quali “imprese sociali”, in quanto ad esse il d.lgs. 24 marzo 2006 n. 155 ha riconosciuto la legittimazione ad esercitare in via stabile e principale un’attività economica organizzata per la produzione e lo scambio di beni o di servizi di utilità sociale, diretta a realizzare finalità d’interesse generale, anche se non lucrativa.

La giurisprudenza ha osservato che l’art. 5, l. n. 266/2001, nell’indicare le risorse economiche delle Onlus (in verità si tratta delle organizzazioni di volontariato, che tuttavia acquistano la qualifica fiscale di ONLUS ex lege), contempla anche le “entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali”, si legge in sentenza.

In particolare, i giudici sottolineano come lo svolgimento di dette attività legittima l’organizzazione di volontariato a partecipare alle gare, e come la loro marginalità non è comunque presupposto sufficiente per escludere dalla gara le organizzazioni.

Inoltre l’Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici, con i pareri 31.1.2008, n. 29; 29.12.2008, n. 266, 23.4.2008, n. 127, deliberazione n. 7 del 20.10.2010, – ricorda il Collegio –  ha confermato che operatore economico può essere anche un soggetto senza fini di lucro che operi occasionalmente sul mercato o goda di finanziamenti pubblici.

Qui il testo integrale della sentenza del Consiglio di Stato n. 387 del 23 gennaio 2013

Redazione

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