Elezioni Politiche 2013: come si vota. La legge elettorale e il manuale

Il 24 e 25 febbraio 2013 si svolgeranno le elezioni per il rinnovo della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica. Contestualmente si terranno anche le elezioni regionali in Lombardia, Lazio e Molise.

Gli elementi essenziali del sistema di elezione delle due Camere e la disciplina della campagna elettorale, dei finanziamenti a partiti e candidati e dei rimborsi elettorali sono illustrati nel Manuale elettorale 2013 a cura della Camera dei deputati.

Si voterà, come per le precedenti elezioni politiche del 2006 e 2008, con il sistema proporzionale con soglie di sbarramento e premio di maggioranza, introdotto dalla legge n. 270 del 2005.

I principali elementi che caratterizzano tale sistema sono:

– la possibilità delle liste di aderire a coalizioni, indicando previamente il nome del leader della coalizione;

– la previsione di un articolato sistema di soglie di sbarramento;

– l’attribuzione di un premio di maggioranza alla coalizione (o lista) vincente.

Per poter accedere all’assegnazione dei seggi alla Camera, sono previste soglie calcolate sul totale dei voti validi a livello nazionale, pari al 10 per cento per le coalizioni, al 2 per cento per le singole liste che aderiscono ad una coalizione, al 4 per cento per le liste non coalizzate e per quelle le cui coalizioni non hanno raggiunto il 10 per cento. Per il Senato le percentuali di soglia sono più alte: rispettivamente il 20, il 3 e l’8 per cento, calcolate su base regionale, anziché a livello nazionale.

Il premio di maggioranza è attribuito secondo modalità sensibilmente diverse tra i due rami del Parlamento. Alla Camera, il premio è assegnato alla coalizione di liste (o lista singola) più votata a livello nazionale. Il premio consiste nell’assegnazione di un certo numero di seggi necessario a raggiungere la quota di 340 deputati su 630. Se la coalizione raggiunge o supera tale soglia, ovviamente il premio non scatta.

Al Senato, il premio è attribuito a livello regionale: in ciascuna regione (tranne Molise, Valle d’Aosta e Trentino-Alto Adige, regioni per le quali vigono disposizioni particolari) viene assegnato alla coalizione (o alla lista) più votata in quella regione il numero di seggi necessario a raggiungere il 55 per cento dei seggi assegnati alla regione.

I seggi sono ripartiti tra le regioni in proporzione alla popolazione residente, ma nessuna regione può avere meno di sette senatori, tranne la Valle d’Aosta che ne ha uno e il Molise, che ne ha due.

Non è previsto alcun quorum minimo per l’attribuzione del premio che è assegnato alla coalizione (o alla lista) più votata.

Infine, sia alla Camera sia al Senato non è prevista l’espressione del voto di preferenza, e l’ordine degli eletti è dato dalla successione dei candidati in ciascuna lista.

Una diversa disciplina elettorale è prevista per la rappresentanza dei cittadini italiani residenti all’estero (sei senatori e dodici deputati eletti con metodo proporzionale in una apposita “circoscrizione Estero”). Sono altresì previste specifiche disposizioni per talune regioni (Molise, Valle d’Aosta e Trentino-Alto Adige) caratterizzate da bassa popolazione o dalla presenza di consistenti minoranze linguistiche.

Il decreto-legge n. 223 del 18 dicembre 2012 (convertito dalla legge 31 dicembre 2012, n. 232), modifica, in caso di conclusione anticipata della legislatura, alcune norme sul numero di sottoscrizioni necessarie per la presentazione delle liste di candidati, sulle cause di ineleggibilità e sulla garanzia del diritto di voto ai cittadini che si trovano temporaneamente all’estero per motivi di servizio o per missioni internazionali (si veda il tema Disposizioni urgenti in materia elettorale). Le disposizioni si applicano limitatamente alle elezioni politiche del 2013.

Sulla materia delle cause di incandidabilità, è stato emanato il decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235. Il provvedimento reca un testo unico della normativa in materia di incandidabilità alla carica di membro del Parlamento europeo, di deputato e di senatore della Repubblica, di incandidabilità alle elezioni regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali e di divieto di ricoprire le cariche di presidente e di componente dei consigli e delle giunte delle unioni dei Comuni, di consigliere di amministrazione e di presidente delle aziende speciali e delle istituzioni di cui all’articolo 114 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di presidente e di componente degli organi esecutivi delle comunità montane.

Qui le slides riassuntive predisposte dal Ministero dell'Interno

Redazione

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