Il Tar Piemonte, prima sezione, presidente Lanfranco Balucani, con sentenza n. 102 del 24 gennaio 2013 ha ritenuto inammissibile il ricorso proposto dal presentatore della Lista MOVIMENTO BUNGA BUNGA e candidato alle elezioni per il rinnovo della Camera dei Deputati del 24 e 25 febbraio 2013 contro il Ministero dell'Interno e la Corte d'Appello di Torino per l'annullamento del provvedimento “verbale di adunanza” in data 20 gennaio 2013 dell’Ufficio Centrale Circoscrizionale presso la Corte d’Appello di Torino, con il quale la lista “MOVIMENTO BUNGA BUNGA” è stata ricusata dalla partecipazione alle elezioni.
I giudici amministrativi sono fermi nel ritenere il ricorso inammissibile per difetto assoluto di giurisdizione sia del giudice amministrativo che del giudice ordinario, atteso che gli artt. 66 Cost. e 22 e 87, d.P.R. 30 marzo 1957, n. 361 riservano alla autodichia di ciascuna Camera il potere di verificare la legittimità di tutti gli atti del procedimento elettorale relativo alle elezioni politiche.
"Considerato, in particolare, che in tema di operazioni elettorali riguardanti l'elezione del Parlamento, l'art. 87 del d.P.R. n. 361 del 1957 stabilisce, con disposizione attuativa del principio di autodichia delle Camere affermato dall'art. 66 Cost., che è espressamente riservata all'Assemblea elettiva, tramite le rispettive Giunte parlamentari, la convalida dell'elezione dei propri componenti, nonché il giudizio definitivo su ogni contestazione, protesta o reclamo presentati ai singoli Uffici elettorali circoscrizionali ed all'Ufficio centrale durante la loro attività o posteriormente, restando così preclusa qualsivoglia possibilità di intervento in proposito da parte del giudice ordinario e del giudice amministrativo” (Cassazione civile sez. un.08 aprile 2008, n. 9151; T.A.R. Trento Trentino Alto Adige, 11 aprile 2008, n. 92; T.A.R. Lazio Roma sez. II, 04 novembre 2008, n. 9574)", si legge nella sentenza breve.