L’art. 4 del dl n. 95/2012 (c.d. “Spending review”) ha imposto agli enti locali di sciogliere o dismettere (entro il 30 giugno 2013) le società, da loro direttamente o indirettamente controllate, che erogano servizi strumentali.
Tuttavia sono state previste una serie di eccezioni. Tra le altre ipotesi, il comma 3 esclude l’obbligo di dismissione nel caso in cui “per le pubbliche amministrazioni controllanti non sia possibile un efficace e utile ricorso al mercato, per le particolari caratteristiche economiche, sociali, ambientali e geomorfologiche del contesto di riferimento”.
Si prevede però che le amministrazioni che ritengono di rientrare in quest’ultima situazione debbano predisporre una relazione fondata su un’apposita analisi di mercato, che dovrà essere presentata all’Autorità garante della concorrenza e del mercato, la quale adotterà un apposito parere vincolante.
In attuazione di questa norma il 4 febbraio scorso l’Antitrust ha adottato un’apposita Comunicazione sulle procedure che gli enti dovranno seguire per richiedere tale parere.
In particolare, al fine di dimostrare, mediante adeguati ed oggettivi elementi informativi, l’impossibilità di ottenere con un ricorso al mercato condizioni complessivamente più vantaggiose per la prestazione dei servizi offerti all’amministrazione dalla società interessata, l’analisi di mercato dovrà illustrare le caratteristiche e la struttura dei mercati interessati e degli operatori presenti, evidenziare l’esistenza di benchmark di costo per l’acquisizione dei beni e servizi nonché l’eventuale presenza di manifestazioni di interesse alla fornitura provenienti dal mercato.
Nella comunicazione si prevede che gli enti dovranno utilizzare un apposito formulario, che dovrà contenere le caratteristiche dell’attività realizzata dalla partecipata, oltre che agli esiti dell’indagine di mercato.
Con riferimento a quest’ultima, si prevede che vengano riportate:
1) le informazioni concernenti le caratteristiche economiche sociali, ambientali e geomorfologiche, anche territoriali, del contesto di riferimento;
2) le informazioni concernenti le caratteristiche economiche del settore o del mercato;
3) le indicazioni in merito ai principali operatori attivi;
4) la valutazione comparativa dei costi attuali di approvvigionamento dei servizi rispetto a eventuali disponibili benchmark di mercato;
5) le indicazioni in merito ad eventuali manifestazioni di interesse provenienti dal mercato a seguito di idonea pubblicizzazione.
L’autorità poi avrà 60 giorni dal ricevimento della richiesta per emanare il parere, che gli enti dovranno chiedere in tempo utile per evitare la dismissione (da realizzare entro il 30 giugno) o lo scioglimento (non oltre il 31 dicembre) delle loro partecipate.