"Anche dopo l’entrata in vigore della norma interpretativa dettata dall’art. 6 comma 1 della legge regionale n. 6 del 2011, è pacifico in giurisprudenza che i “voti validi” cui la norma sul premio di maggioranza si riferisce sono i voti complessivamente conseguiti dai candidati alla carica di sindaco".
Non lascia alcun margine di incertezza il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Sicilia, nella sentenza n. 273 del 25 febbraio 2013 (Riccardo Virgilio, Presidente, Antonino Anastasi, estensore), con la quale respinge il ricorso di due candidati al consiglio comunale di Vittoria alle elezioni amministrative dello scorso maggio/giugno 2011.
Ad avviso dei ricorrenti, il combinato disposto degli artt. 4, comma 6 della L.R. 35/1997 e art. 6 L.R. 6/2011 non sarebbe stato compatibile con l'operato dell'Ufficio centrale elettorale che, ai fini dell'attribuzione del premio di maggioranza, ha incluso nel novero dei “voti validi” non solo il numero dei voti attribuiti alle liste (con esclusione, ovviamente, di quelli attribuiti alle liste che non hanno raggiunto lo sbarramento del 5%), ma anche i voti validamente espressi soltanto in favore di uno dei candidati alla carica di Sindaco. A sostegno di tale tesi i due candidati non eletti sostenevano che l'entrata in vigore delle legge di interpretazione autentica delle legge elettorale regionale avesse apportato una modifica interpretativa nell'ordinamento tale per cui per "voti validi" ai fini dell'attribuzione del premio di maggioranza si sarebbe dovuto fare riferimento ai soli voti validi espressi dagli elettori per il consiglio comunale e non anche ai voti validi espressi in favore del sindaco, superando così l'esigenza di stabilità sottesa all'attribuzione del premio di maggioranza.
Il Comune di Vittoria, difeso in primo e in secondo grado dagli avvocati Angela Bruno e Carmelo Giurdanella, sosteneva invece il corretto operato dell'ufficio elettorale nell'attribuire il premio, non solo perché conforme a decenni di giurisprudenza amministrativa univoca, ma anche perché avallato da concrete esigenze di governabilità dell'ente locale. A tal proposito, la ratio dell'interpretazione seguita dall'ufficio elettorale sta tutta nell'aver evitato al Comune di Vittoria il c.d. effetto "anatra zoppa", ovvero la costituzione di una maggioranza consiliare opposta al sindaco eletto.
L'organo di vertice della giustizia amministrativa siciliana, aderendo in toto alle argomentazioni difensive dell'ente, sottolinea come "la giurisprudenza di questo Consiglio ha da tempo univocamente chiarito che l’espressione “voti validi” contenuta nel comma 6 dell’art. 4 comprende, oltre ovviamente ai voti attribuiti alle liste, anche i voti conferiti solo al sindaco e non alle liste ad esso collegate (cfr. CGA n. 514 del 2005)". Ma non solo CGA, dal momento che "anche la giurisprudenza del Consiglio di Stato interpreta in questo senso la normativa sostanzialmente analoga contenuta nell’art. 72 comma 10 del T.U.E.L. (cfr. V Sez. n. 802 del 2012)"
"La ratio sottesa alla regola generale dell’attribuzione del premio di maggioranza alla lista collegata al sindaco eletto, ancorchè non maggioritaria nel computo dei soli voti di lista, sia proprio, ed esclusivamente, quella di assicurare la stabilità del governo locale, messa altrimenti in discussione dalla formazione di una maggioranza consiliare che risulti espressione di una parte politica antagonista rispetto a quella nella quale si riconosce il Sindaco eletto", si legge in sentenza.
"Ne consegue che il riferimento legislativo alla metà più uno dei “voti validi” opera in funzione derogatoria rispetto alla regola generale (attribuzione del premio di maggioranza alla lista collegata al sindaco eletto). Trattandosi di previsione derogatoria, se ne impone una interpretazione restrittiva, nel senso che “all’esigenza di garantire quanto più possibile la stabilità del governo locale mediante attribuzione del premio di maggioranza alla lista collegata al Sindaco eletto, ancorchè eventualmente minoritaria rispetto ad altra lista in competizione, il legislatore regionale accorda un temperamento ed un correttivo nel solo caso-limite in cui lo squilibrio tra le forze in campo risulti a tal punto accentuato da comportare la formazione di una maggioranza consiliare in manifesta ed insanabile contraddizione con la volontà democraticamente espressa dal corpo elettorale: il che si verifica soltanto quando il numero dei suffragi complessivamente espressi per la lista non collegata al Sindaco eletto sia addirittura superiore alla metà più uno di tutti i voti validamente espressi nella competizione elettorale unitariamente considerata”, conclude il Collegio.