Come già anticipato, è attesa da un momento all'altro la tanto agognata circolare dell'Agenzia delle Entrate che dovrà fornire chiarimenti sull'ambito di applicazione della responsabilità solidale negli appalti.
La nuova disciplina introdotta dall'art. 13-ter del decreto legge n. 83/2012 (“Decreto crescita”) per i contratti di appalto stipulati a partire dal 12 agosto 2012, prevede, come noto, che “In caso di appalto di opere o di servizi, l'appaltatore risponde in solido con il subappaltatore, nei limiti dell'ammontare del corrispettivo dovuto, del versamento all'erario delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e del versamento dell'imposta sul valore aggiunto dovuta dal subappaltatore all'erario in relazione alle prestazioni effettuate nell'ambito del rapporto di subappalto. La responsabilità solidale viene meno se l'appaltatore verifica, acquisendo la documentazione prima del versamento del corrispettivo, che gli adempimenti di cui al periodo precedente, scaduti alla data del versamento, sono stati correttamente eseguiti dal subappaltatore”.
Numerosi i punti oscuri della nuova normativa: uno su tutti, la questione se le forniture siano escluse o no dalla responsabilità solidale. Sul punto infatti l'art. 13-ter del Dl 83/2012 non è per nulla chiaro: se infatti il nuovo comma 28 recita “In caso di appalto di opere o di servizi”, non citando le forniture, il comma 28-ter menziona invece i “contratti di appalto e subappalto di opere, forniture e servizi”.
A cercare di fare un po' di chiarezza sul punto, è intervenuto qualche giorno fa il Sole 24Ore, che in uno speciale ad hoc propone un'interpretazione secondo cui la nuova responsabilità solidale negli appalti “non si applica né alle prestazioni dei professionisti né ai contratti di semplice fornitura di beni o servizi (come trasporto e noleggio). Questo principio deriva da un'interpretazione letterale della norma e dalle regole che informano la disciplina degli appalti”.
Secondo l'autorevole quotidiano economico, “La specifica normativa va riportata necessariamente nell'ambito giuridico del contratto di appalto. Questa lettura della portata della norma discende dal dettato della disposizione, che espressamente si rivolge ai contratti di appalto di opere e servizi e, sul piano soggettivo individua come destinatari delle nuove regole l'appaltatore, il subappaltatore e il committente".
"La definizione normativa di appalto fa specifico riferimento a «opere» o «servizi»; il fatto che nell'ambito della normativa comunitaria (e poi nazionale) sui contratti pubblici sia comunemente assimilata anche la «fornitura», non può fare sorgere alcun dubbio in ordine al l'esclusione dei contratti privati di fornitura dalla norma in questione. Ciò sia perché la norma in questione esclude espressamente i contratti pubblici dal proprio spettro applicativo, sia perché il nuovo comma 28 recita: «In caso di appalto di opere o di servizi», non includendovi le forniture (si deve registrare l'incongruità della menzione agli «appalti di opere, forniture e servizi» operata al comma 28-ter, mutuata dalla terminologia degli appalti pubblici, e incoerente con il comma 28 che invece chiaramente delinea l'ambito applicativo della solidarietà ai soli appalti di opere o servizi): in assenza di un'interpretazione autentica del legislatore, non può che prevalere la prima disposizione, la quale individua l'ambito applicativo sostanziale della norma, rispetto alla seconda che ne fa un mero – ed erroneo – richiamo al solo fine di specificare che deve trattarsi di appalti soggetti a regime Iva)", si legge nell'articolo a firma di Massimiliano Lombardo.
"La stessa agenzia delle Entrate, nella circolare n. 40/E dell'8 ottobre 2012, avvalora tale impostazione laddove riconosce che tale ultima disposizione normativa «ha modificato la disciplina in materia di responsabilità fiscale nell'ambito dei contratti d'appalto e subappalto di opere e servizi». Andrebbero parimenti esclusi quei contratti che costituiscono locazione d'opera professionale, rispetto ai quali sia la Corte dei conti (Sezione regionale di controllo per la Lombardia – deliberazione n. 37 del 4 marzo 2008) che il Consiglio di Stato (IV sezione, 29 gennaio 2008 n. 263) hanno segnato una chiara differenza rispetto all'appalto, in particolare per l'inesistenza di una «organizzazione di impresa» che caratterizza invece l'appalto.”, conclude l'articolo del Sole.