Le norme contro i ritardati pagamenti, contenute nel D.lgs 192/2012 e nella circolare di fine gennaio dal Ministero dello Sviluppo Economico, volte ad estendere anche alle imprese edili il beneficio del limite di 30 giorni a disposizione della P.A. per il pagamento delle somme dovute, potrebbero essere eluse. È quanto affermato dall'Ance, Associazione nazionale costruttori edili, in una nota inviata alle imprese.
Secondo l’associazione degli edili, la circolare del Ministero consente di derogare al termine di 30 giorni per l’emissione del certificato di pagamento e la deroga non potrebbe comunque superare il termine di 45 giorni indicato dall’articolo 143 del Dpr 207/2010, Regolamento attuativo del Codice Appalti.
L’Ance osserva come il termine di 45 giorni dovrebbe ritenersi abrogato perchè incompatibile con la nuova normativa, che prevedendo un termine di 30 giorni introduce una disposizione maggiormente favorevole al creditore.
Non solo. L'Ance sottolinea anche come, nel caso in cui, per colpa di una Stazione Appaltante, ci sia un ritardo nell’emissione dei certificati di pagamento, continui a trovare applicazione l’articolo 144 comma 1 del Regolamento attuativo del Codice Appalti, secondo cui gli interessi vengono corrisposti al tasso legale per 60 giorni, mentre il tasso di mora scatta solo in presenza di ulteriori ritardi.
L'Associazione preme dunque per l'abrogazione della disposizione, dal momento che la Pubblica Amministrazione in ritardo con il pagamento potrebbe eludere la normativa europea, pagando una sanzione inferiore a quella prevista dalla Direttiva. E' verosimile pensare, a parere dell'Ance, che la PA potrebbe protrarre “sine die” l’emissione del certificato di pagamento, e bloccare così l’emissione del mandato.
L'unico modo per risolvere questa anomalia, per l'Ance, sarebbe dunque far scattare gli interessi moratori alla mancata adozione del certificato di pagamento.