Selezione professori universitari, inammissibile il ricorso dell’AIC

La terza sezione del TAR Lazio, con sentenza n. 1489/2013, ha dichiarato inammissibile il ricorso dell'Associazione dei costituzionalisti contro i criteri di selezione dei commissari e di valutazione dei candidati professori di prima e seconda fascia.

Lo scorso luglio 2012 l'AIC e i prof. Massimo Luciani e Federico Sorrentino hanno impugnato infatti il decreto del Ministro dell’Università, dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca n. 76 del 7 giugno 2012, nella parte in cui per i settori concorsuali non bibliometrici, tra cui il settore 12 (scienze giuridiche), richiamando l’allegato B utilizza, quali indicatori della qualità della ricerca e per l’accertamento della qualificazione degli aspiranti commissari, le classificazioni delle riviste riferite all’ultimo decennio.

Al ricorso erano intervenuti, ad adiuvandum, l'Associazione Italiana dei Professori di Diritto Tributario (Aipdt),e la Società Italiana di Diritto Internazionale (Sidi) e Coordinamento Nazionale dei Professori Associati delle Università Italiane (Conpass), nonché, ad opponendum, il Comitato nazionale universitario.

I ricorrenti deducevano l’illegittimità del decreto ministeriale sul rilievo che utilizza, ai fini della valutazione della produzione scientifica del decennio trascorso, un indicatore (id est, il numero di articoli pubblicati in riviste di Classe A) fondato su un elemento (l’attribuzione di diverse classi alle riviste) identificato solo ora e costruito a sua volta in base a criteri non indiscutibilmente oggettivi, bensì dipendenti da qualificazioni e valutazioni compiute ora per allora.

Il Tar ha però accolto l’eccezione di inammissibilità del ricorso per difetto di legittimazione, in quanto riferita all’Aic, non avendo la stessa, tra i propri fini istituzionali, la tutela degli interessi giuridici ed economici di categoria e, quindi, dei propri iscritti a far parte di commissioni di concorso di prima e di seconda fascia. "E’ di palese evidenza, infatti, che tale Associazione, secondo quanto codificato nel proprio Statuto, cura esclusivamente interessi di carattere scientifico e culturale, promuovendo e coordinando incontri tra studiosi e ricerche collettive in tema di diritto costituzionale", osserva il collegio.

"Nel caso all’esame del Collegio – continuano i giudici amministrativi – l’Aic non vanta, in relazione alla questione controversa, una posizione differenziata rispetto al quisque de populo. Non è dunque l’astratta legittimazione a ricorrere dell’Aic ad essere negata, ma quella ad impugnare i criteri di classificazione delle riviste riferite all’ultimo decennio, con la conseguenza che è del tutto ininfluente il richiamo, operato da parte ricorrente nella memoria depositata il 4 gennaio 2013, alla giurisprudenza del giudice amministrativo che riconosce la legittimazione di associazioni, in quanto espressione di interessi di categoria".

Redazione

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