E' illegittimo il pagamento remunerativo del capitale investito, pari al 7%, inserito nelle tariffe del servizio idrico integrato all'indomani dell'esito del referendum del 12/13 giugno 2011.
E' quanto afferma il Consiglio di Stato sez. II, con parere 25 gennaio 2013 n. 267, reso su richiesta dell'Autorità per i servizi idrici ed energetici.
L'Autorità per l'energia, il 23 ottobre 2012, aveva infatti consultato per un parere il Consiglio di Stato circa il decorso temporale delle funzioni di regolazione tariffaria servizi idrici. La consultazione scaturiva da divergenti pareri sulla titolarità dell'Autorità ad intervenire in periodi antecedenti il trasferimento delle funzioni di regolazione del settore.
Il Consiglio di Stato ha sciolto ogni dubbio ed ha affermato che "il D.M. 1° agosto 1996, limitatamente alla parte in cui considera il criterio dell'adeguatezza della remunerazione dell'investimento, ha avuto applicazione nel periodo compreso tra il 21 luglio e il 31 dicembre 2011 in contrasto con gli effetti del referendum del 12 e 13 giugno del 2011. Di tanto l'Autorità – fermo il rispetto del complessivo ed articolato quadro normativo che, sul piano nazionale ed europeo, regolamenta i criteri di calcolo della tariffa, in specie imponendo che si assicuri la copertura dei costi – terrà conto, nell'esercizio dei poteri riconosciuti alla stessa e nello svolgimento dei conseguenti ed autonomi apprezzamenti tecnici, in sede di adozione dei nuovi provvedimenti tariffari”.
Subito dopo la pronuncia dell'organo di vertice della giustizia amministrativa, l’Autorità dell’energia ha preparato un documento volto alla ridefinizione dei criteri di calcolo per la restituzione agli utenti delle quote percepite indebitamente nel periodo dal 21 luglio al 31 dicembre 2011. Al fine di individuare la quota da restituire l’Autorità utilizzerà il sistema già sperimentato per definizione del c.d. Metodo Tariffario Transitorio che copre il biennio 2012-2013 già includente gli effetti abrogativi del referendum popolare.
In ottemperanza a quanto indicato dai giudici di Palazzo Spada, l'Authority ha diffuso una nota in cui fa sapere che rispetterà il principio del “pieno recupero del costo”. Su indicazioni dell’Autorità, infatti, gli Enti d’Ambito provvederanno a conteggiare, sulle quote da loro stabilite e saldate dagli utenti nel 2011, le somme da stornare e restituire. L'Authority provvederà inoltre ad indicare il modo, il come nonché la verifica e approvazione delle decisioni degli Enti d’Ambito assicurando il concreto risarcimento delle somme percepite in eccedenza.
Responsabile del procedimento sarà l'Ufficio Speciale Tariffe e Qualità dei Servizi Idrici, che dovrà procedere all'assunzione di informazioni e di tutti i documenti utili. E' previsto altresì un potere sanzionatorio qualora dovessero sorgere problemi, ritardi o omissioni.