Il Consiglio dei Ministri, lo scorso 15 febbraio, ha approvato in via definitiva, su proposta del Ministro della pubblica amministrazione e semplificazione, il decreto con la disciplina degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle PA.
Il testo conferma sostanzialmente l’impianto di quello già approvato in sede preliminare, sul quale si era già espressa l’Avcp. Sono state introdotte limitate modifiche, in massima parte di carattere tecnico e formale, in accoglimento di osservazioni contenute nei pareri del Garante della privacy, delle vari componenti della Conferenza Unificata (Regioni, province e Comuni) e della stessa Avcp. In particolare, il decreto è stato corretto introducendo l’obbligo di trasmissione all’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di tutte le informazioni pubblicate sui siti internet delle stazioni appaltanti.
Queste le novità più rilevanti: si è meglio armonizzata la disciplina rispetto a quella del Codice della privacy mediante modifiche all’articolo 4 e all’articolo 26 dove si è espressamente esclusa la pubblicazione dei dati identificativi delle persone fisiche destinatarie di sussidi e ausili finanziari, qualora da tali dati sia possibile ricavare informazioni relative allo stato di salute o alla situazione di disagio economico-sociale degli interessati. Inoltre, si è previsto, su richiesta delle Regioni la pubblicazione dei dati relativi al livello del benessere organizzativo interno alle pubbliche amministrazioni e la pubblicazione dei risultati delle indagini di customer satisfaction effettuati.
Si è altresì previsto che le Regioni e a statuto speciale e le Province di Trento e Bolzano possono individuare specifiche forme di applicazione della nuova disciplina in ragione della peculiarità dei loro ordinamenti.
Si è fatta, infine, maggiore chiarezza sulle norme abrogate dal decreto legislativo, che intende rappresentare un vero e proprio Codice della trasparenza in modo da evitare dubbi interpretativi.
Restano invece tutte le altre novità previste dal testo esaminato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri. Tra questi ad esempio:
1. viene istituito l’obbligo di pubblicità: delle situazioni patrimoniali di politici, e parenti entro il secondo grado; degli atti dei procedimenti di approvazione dei piani regolatori e delle varianti urbanistiche; dei dati, in materia sanitaria, relativi alle nomine dei direttori generali, oltre che agli accreditamenti delle strutture cliniche.
2. viene data una definizione del principio generale di trasparenza: accessibilità totale delle informazioni che riguardano l’organizzazione e l’attività delle PA, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche.
3. si stabilisce il principio della totale accessibilità delle informazioni. Il modello di ispirazione è quello del Freedom of Information Act statunitense, che garantisce l’accessibilità di chiunque lo richieda a qualsiasi documento o dato in possesso delle PA, salvo i casi in cui la legge lo esclude espressamente (es. per motivi di sicurezza).
4. viene introdotto un nuovo istituto: il diritto di accesso civico. Questa nuova forma di accesso mira ad alimentare il rapporto di fiducia tra cittadini e PA e a promuovere il principio di legalità (e prevenzione della corruzione). In sostanza, tutti i cittadini hanno diritto di chiedere e ottenere che le PA pubblichino atti, documenti e informazioni che detengono e che, per qualsiasi motivo, non hanno ancora divulgato.
5. si prevede l’obbligo per i siti istituzionali di creare un’apposita sezione – “Amministrazione trasparente” – nella quale inserire tutto quello che stabilisce il provvedimento.
6. viene disciplinato il Piano triennale per la trasparenza e l’integrità – che è parte integrante del Piano di prevenzione della corruzione – e che deve indicare le modalità di attuazione degli obblighi di trasparenza e gli obiettivi collegati con il piano della performance.
Per ciò che concerne in modo più specifico le gare di lavori, servizi e forniture, si prevede tutta una serie di obblighi al fine di aumentare il livello di trasparenza negli appalti. Viene introdotto in particolare l’obbligo per tutte le stazioni appaltanti di pubblicare sul loro sito internet, per ciascun contratto comunque assegnato il bando, la determina di aggiudicazione definitiva, la struttura proponente, l’oggetto del bando e dell’eventuale delibera a contrarre, l’importo dell’aggiudicazione, l’aggiudicatario, la base d’asta, la procedura e la modalità di selezione del contraente, il numero di offerenti che hanno partecipato al procedimento, i tempi di completamento dell’opera, l’importo delle somme liquidate, le modifiche contrattuali e le decisioni di ritiro e recesso dei contratti.
Inoltre, le stazioni appaltanti devono pubblicare anche i dati relativi ai contratti di importo inferiore ai 20.000 euro e, solo per i lavori, il verbale di consegna dei lavori, il certificato di ultimazione dei lavori e il conto finale dei lavori.
Tutte le informazioni suddette andranno raccolte, entro il 31 gennaio, in tabelle riassuntive liberamente fruibili secondo un formato che permetta a chiunque di analizzare e rielaborare i dati anche a fini statistici.
A seguito dell’obbligo di trasmissione all’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di tutte le informazioni pubblicate sui siti internet delle stazioni appaltanti, entro il 30 aprile di ogni anno, l’Autorità comunicherà alla Corte dei Conti la lista delle amministrazioni che non si sono conformate agli obblighi. Sono previste sanzioni fino a 51.545 euro.
Le PA sono tenute a pubblicare, secondo modelli standard indicati dall’Avcp, le informazioni relative ai tempi, ai costi unitari e agli indicatori di realizzazione delle opere pubbliche completate.
L’obbligo di pubblicazione – in una specifica sezione del sito internet del Comune – riguarda anche le procedure per i lavori privati e i provvedimenti urgenti adottati in caso di catastrofi naturali, con l’indicazione delle motivazioni alla base delle deroghe.
Il provvedimento introduce anche l’obbligo della pubblicazione, ogni anno, di un indicatore dei propri tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi e forniture, denominato “indicatore di tempestività dei pagamenti”.