Novità importanti dalla Legge di Stabilità 2013 (L. n. 228/2012) in materia di riscossione dei crediti contributivi che, nell’ottica di un miglioramento dei rapporti tra debitori e Fisco, ha introdotto a partire dal 1° gennaio 2013 una quarta chance di difesa del contribuente, prevedendo la possibilità per questi di chiedere e ottenere la sospensione della riscossione direttamente ad Equitalia.
La materia, era già stata significativamente innovata a decorrere dal 1° gennaio 2011 con la previsione di procedure di riscossione accellerate, che assumono come cardine la notifica dell’avviso di addebito INPS, in luogo delle vecchie fasi di formazione e consegna del ruolo ad Equitalia per la stampa e la notifica della cartella di pagamento. Con tale avviso, avente valore titolo esecutivo, l’INPS procede autonomamente alla contestazione e alla richiesta delle somme a qualunque titolo dovute dai contribuenti e non pagate alle prescritte scadenze di legge, intimando di adempiere all’obbligo di pagamento nel termine di 60 giorni, pena l’avvio della procedura di esecuzione forzata da parte dell’Agente della riscossione.
Il contribuente, una volta ricevuta la notifica dell’avviso di addebito tramite Pec o messi comunali o agenti di polizia municipale o raccomandata a/r, aveva tre possibili chance di difesa:
1. pagare ed estinguere il debito contributivo;
2. proporre ricorso amministrativo all’INPS entro il termine di 90 giorni;
3. proporre ricorso giurisdizionale al giudice del lavoro entro il termine di 40 giorni.
Bene, oggi il debitore raggiunto dal primo atto della riscossione (notifica della vecchia cartella di pagamento o dell’avviso di addebito) può in alternativa presentare direttamente ad Equitalia una dichiarazione su apposito modello, corredato da tutta la documentazione necessaria, che attesti la sussistenza di una causa idonea a rendere il credito stesso non esigibile (prescrizione o decadenza del credito prima della formazione del ruolo; provvedimento di sgravio emesso dall’ente creditore; sospensione amministrativa o giudiziale; sentenza che abbia annullato in tutto o in parte il debito emessa in un giudizio al quale il concessionario per la riscossione non ha preso parte; pagamento effettuato prima della formazione del ruolo; qualsiasi altra causa di non esigibilità del credito).
A seguito della presentazione di tale dichiarazione, da effettuarsi nel termine perentorio di 90 giorni dalla ricevuta notifica a pena di decadenza, Equitalia deve sospendere immediatamente ogni attività finalizzata alla riscossione, una volta verificata la completezza della documentazione a corredo. Entro i successivi 10 giorni trasmette il tutto all’ente creditore al fine di avere conferma dell’effettiva sussistenza delle circostanze rappresentate con la dichiarazione dal debitore.
Trascorsi infine 220 giorni dalla data di presentazione della dichiarazione per la sospensione delle procedure di riscossione senza nessuna risposta al contribuente da parte dell’ente creditore, le somme richieste vengono annullate, automaticamente poste in discarico dai relativi ruoli e i relativi importi sono eliminati anche dalle scritture contabili dell’ente creditore.
Per ulteriori approfondimenti si rendono disponibili i testi integrali del messaggio INPS n. 1636/2013 di riepilogo del quadro normativo e la direttiva Equitalia n. 2 dell’11 gennaio 2013 avente ad oggetto la procedura di sospensione della riscossione in esame.