CdS: i ricorsi avverso le mancate comunicazioni dell’amministrazione procedente devono essere specificamente motivati

 

Un ricorso giurisdizionale che si limiti a contestare la mancata comunicazione di avvio del procedimento di cui all'art. 7 L. 241/90 ovvero la mancata comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza di cui all'art. 10-bis L. cit. senza che il ricorrente alleghi le circostanze che non aveva potuto sottoporre all'amministrazione senza sua colpa è inammissibile per assoluta genericità.

Tanto è stato affermato dai giudici di Palazzo Spada con sentenza n. 1056 del 20 febbraio 2013 che, rigettando l'appello proposto avverso una sentenza del Tar Lombardia, ha optato per una lettura funzionale delle norme in questione, che impongono precisi obblighi di comunicazione in capo alla Pubblica Amministrazione procedente.

La sussistenza di tali obblighi infatti deve essere affermata tenendo conto non solo dell'inciso di cui al secondo comma dell'art. 21-octies L. 241/1990 (“Il provvedimento amministrativo non è comunque annullabile per la mancata comunicazione dell'avvio del procedimento qualora l'amministrazione dimostri in giudizio che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato” – la cui portata, secondo l'opinione prevalente, viene generalmente estesa anche al caso di violazione meramente formale dell'art. 10-bis) ma anche e soprattutto alla luce dell'obbligo del ricorrente di indicare i “motivi specifici” di ricorso di cui alla lett. c) dell'art. 40 cpa.

Ne discende che tanto l'obbligo di cui all'art. 10-bis quanto quello di cui all'art. 7 L. 241/1990 non possono ridursi “né ad mero rituale formalistico, né ad un banale cavillo del tutto disgiunto dalla realtà delle cose e “Pertanto, solo l’allegazione nel successivo giudizio degli elementi che il privato non ha potuto introdurre nel procedimento per un fatto colposo della P.A. rendono l’istituto un presidio ordinamentale a tutela sia del diritto dell’interessato a rappresentare in sede procedimentale le proprie ragioni; e sia della P.A. a valutare compiutamente tutti gli interessi diretti ed indiretti coinvolti nel procedimento”.

Di seguito, si allega il testo integrale della pronuncia in commento.  

Redazione

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