Il 27 febbraio 2013 i giudici di Palazzo Spada, con le ordinanze nn. 682 e 683, hanno accolto l’appello cautelare proposto dall’Agenzia delle Entrate avverso le ordinanze nn. 4675 e 4679 del 20 dicembre 2012 con le quali il Tar Lazio, sez. II, investito del ricorso principale, aveva sospeso la procedura concorsuale volta all’assunzione di 855 funzionari per attività amministrativo-tributaria (bando n. 99770 del 1° luglio 2011, pubblicato il 5 luglio 2011 nel sito internet dell’Agenzia delle Entrate), disponendo altresì l’ammissione con riserva dei ricorrenti al prosieguo della procedura.
Si scrive così un altro capitolo di questa travagliata vicenda processuale e, ancor prima, concorsuale, le cui irregolarità (principalmente generate dal mancato svolgimento della prima prova in contemporanea nelle diverse sedi di concorso) sono state fatte valere in sede giurisdizionale, rispettivamente, dal Codacons e altri singoli ricorrenti.
Si attende pertanto il 20 marzo, data in cui si celebrerà l’udienza di merito dinanzi all’adito Tar, per conoscere gli ulteriori sviluppi.
Di seguito, riportiamo il testo integrale delle ordinanze nn. 682 e 683 del 27 febbraio 2013.
N. 00682/2013 REG.PROV.CAU.
N. 00582/2013 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 582 del 2013, proposto da:
Agenzia delle Entrate, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura gen. dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;
contro
Codacons-Coordinamento Associazioni e Comitati di Tutela dell'Ambiente e Diritti degli Utenti e Consumatori, Longo Gabriella, rappresentato e difeso dall'avv. Carlo Rienzi, con domicilio eletto presso Carlo Rienzi in Roma, viale G.Mazzini, 73;
nei confronti di
Antonio Rinaldi;
per la riforma
dell' ordinanza cautelare del T.A.R. LAZIO – ROMA: SEZIONE II n. 04679/2012, resa tra le parti, concernente mancata ammissione alla prova selettiva per l'assunzione di 855 unità area terza funzionale fascia retributiva f1-profilo professionale funzionario amministrativo-tributario
Visto l'art. 62 cod. proc. amm;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Codacons-Coordinamento Associazioni e Comitati di Tutela dell'Ambiente e Diritti degli Utenti e Consumatori;
Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di accoglimento della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;
Viste le memorie difensive;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 26 febbraio 2013 il Cons. Oberdan Forlenza e uditi per le parti gli avvocati Carlo Rienzi e l'avvocato dello Stato Fabrizio Fedeli;
Considerato che l’ordinanza appellata, nell’accogliere la domanda di misure cautelari, ha disposto “la sospensione della procedura selettiva in corso”;
Considerato che il danno grave ed irreparabile lamentato dal concorrente – impregiudicata ogni ulteriore valutazione in ordine alla legittimazione del Codacons e in ordine al fumus boni iuris del ricorso, propria della sede di merito innanzi al giudice di I grado – può essere efficacemente tutelato disponendo l’ammissione con riserva del ricorrente (concorrente) medesimo alle ulteriori prove concorsuali;
rilevato che tale misura contempera la necessità di assicurare la tutela cautelare alla posizione giuridica del singolo con l’interesse pubblico – coincidente con quello degli altri partecipanti al concorso – alla celere conclusione della procedura concorsuale;
Rilevato altresì che, sia l’appellante amministrazione sia gli stessi ricorrenti in I grado, hanno comunque richiesto (per i ricorrenti in I grado in via gradata) la misura dell’ammissione con riserva;
Considerato che il TAR per il Lazio ha già fissato l’udienza pubblica di discussione del ricorso per il 20 marzo 2013, il che già assicura un celere e compiuto esame della res iudicanda e costituisce ex se una forma di tutela della posizione giuridica del ricorrente;
Ritenuto pertanto:che l’appello avverso l’ordinanza cautelare deve essere accolto, nei limiti della riforma del tipo di misura cautelare adottata dal I giudice, e ciò in quanto al danno grave ed irreparabile lamentato può essere posto rimedio disponendo l’ammissione con riserva del ricorrente/concorrente alle ulteriori prove del concorso;
Confermata, nelle ulteriori disposizioni, l’appellata ordinanza;
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
Accoglie l'appello (Ricorso numero: 582/2013), nei sensi e limiti di cui in motivazione e, per l'effetto, in riforma dell'ordinanza impugnata, accoglie la domanda cautelare proposta con il ricorso instaurativo del giudizio di I grado, nei sensi di cui in motivazione.
Provvede sulle spese della presente fase cautelare come segue: compensa tra le parti le spese della presente fase cautelare.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 26 febbraio 2013 con l'intervento dei magistrati:
Paolo Numerico, Presidente
Andrea Migliozzi, Consigliere
Fulvio Rocco, Consigliere
Umberto Realfonzo, Consigliere
Oberdan Forlenza, Consigliere, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 27/02/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
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N. 00683/2013 REG.PROV.CAU.
N. 00587/2013 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 587 del 2013, proposto da:
Agenzia delle Entrate, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura gen. dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;
contro
Codacons – Coordinamento Associazioni e Comitati di Tutela Ambiente e dei Diritti degli Utenti e Consumatori, Giuseppe Altieri, Rosalba Ambrosino, Diego Baldi, Fiorella Ballesio, Cristina Bigo, Maria Boccellato, Agron Bulku, Laura Buonaiuto, Francesco Cannavo', Lucia Cardaropoli, Gaetano Catanzaro, Marcello Celentano, Giulio Cianfrani, Claudio Cirillo, Mary Citroni, Giovanni Cuccato, Giuseppina Danna, Antonella De Capua, Emma De Gennaro, Angelo De Lucia, Madia De Pascale, Carmela Della Noce, Giuliano Di Domenico, Gennaro Di Lauro, Giuseppe Ferrante, Rocco Werner Ferrari, Giuseppe Gioiello, Salvatore Gualtieri, Annarita Iadicicco, Antonio Iannunzio, Savina Indelli, Giuliana Inguscio, Elisa Inserra, Maria Rosaria Inserra, Alessia Lalli, Maria Grazia Lavagna, Leonardo Vienna, Enrico Licciardi, Sebastiano Lizzio, Emanuela Magnelli, Cosimo Maiorano, Raffaella Maurizi, Denise Merlo, Adelaide Mesiano, Gaetano Mezzina, Ramona Mondora, Stefania Montano, Eliana Montesu, Alessandra Morandi, Rosa Anna Nappi, Francesco Orlando, Matteo Parato, Raffaele Passannanti, Ferdinando Paudice, Francesco Pellicane, Nicolas Petriccioli, Gianpaolo Petrillo, Michele Piccinni, Marco Pilato, Luigi Mario Pizza, Veronica Polimene, Angela Prisco, Raffaele Riccardi, Orietta Ronchetti, Stella Russo, Marcello Salvatore, Salvatore Schirosi, Maria Sicchio, Eusapia Simone, Orsola Sorrentino, Antonietta Stendardo, Cinzia Strano, Vincenza Tartaglione, Ilaria Toscano, Francesco Toscano, Mario Turturici, Margherita Vaccaro, Gianluca Vaccina, Pino Vecellio, Immacolata Eleonora Vocaturi, rappresentati e difesi dall'avv. Carlo Rienzi, con domicilio eletto presso * Ufficio Legale Naz.Le Codacons in Roma, viale Giuseppe Mazzini N.73;
nei confronti di
Camilla Lanza;
per la riforma
dell' ordinanza cautelare del T.A.R. LAZIO – ROMA: SEZIONE II n. 04675/2012, resa tra le parti, concernente mancata ammissione alla prova selettiva per l'assunzione di 855 unità area terza funzionale fascia retributiva f1-profilo professionale funzionario amministrativo-tributario
Visto l'art. 62 cod. proc. amm;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Codacons – Coordinamento Associazioni e Comitati di Tutela Ambiente e dei Diritti degli Utenti e Consumatori e di Giuseppe Altieri e di Rosalba Ambrosino e di Diego Baldi e di Fiorella Ballesio e di Cristina Bigo e di Maria Boccellato e di Agron Bulku e di Laura Buonaiuto e di Francesco Cannavo' e di Lucia Cardaropoli e di Gaetano Catanzaro e di Marcello Celentano e di Giulio Cianfrani e di Claudio Cirillo e di Mary Citroni e di Giovanni Cuccato e di Giuseppina Danna e di Antonella De Capua e di Emma De Gennaro e di Angelo De Lucia e di Madia De Pascale e di Carmela Della Noce e di Giuliano Di Domenico e di Gennaro Di Lauro e di Giuseppe Ferrante e di Rocco Werner Ferrari e di Giuseppe Gioiello e di Salvatore Gualtieri e di Annarita Iadicicco e di Antonio Iannunzio e di Savina Indelli e di Giuliana Inguscio e di Elisa Inserra e di Maria Rosaria Inserra e di Alessia Lalli e di Maria Grazia Lavagna e di Leonardo Vienna e di Enrico Licciardi e di Sebastiano Lizzio e di Emanuela Magnelli e di Cosimo Maiorano e di Raffaella Maurizi e di Denise Merlo e di Adelaide Mesiano e di Gaetano Mezzina e di Ramona Mondora e di Stefania Montano e di Eliana Montesu e di Alessandra Morandi e di Rosa Anna Nappi e di Francesco Orlando e di Matteo Parato e di Raffaele Passannanti e di Ferdinando Paudice e di Francesco Pellicane e di Nicolas Petriccioli e di Gianpaolo Petrillo e di Michele Piccinni e di Marco Pilato e di Luigi Mario Pizza e di Veronica Polimene e di Angela Prisco e di Raffaele Riccardi e di Orietta Ronchetti e di Stella Russo e di Marcello Salvatore e di Salvatore Schirosi e di Maria Sicchio e di Eusapia Simone e di Orsola Sorrentino e di Antonietta Stendardo e di Cinzia Strano e di Vincenza Tartaglione e di Ilaria Toscano e di Francesco Toscano e di Mario Turturici e di Margherita Vaccaro e di Gianluca Vaccina e di Pino Vecellio e di Immacolata Eleonora Vocaturi;
Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di accoglimento della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in I grado;
Viste le memorie difensive;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 26 febbraio 2013 il Cons. Oberdan Forlenza e uditi per le parti gli avvocati Carlo Rienzi e l'avvocato dello Stato Fabrizio Fedeli;
Considerato che l’ordinanza appellata, nell’accogliere la domanda di misure cautelari, ha disposto “la sospensione della procedura selettiva in corso”;
Considerato che il danno grave ed irreparabile lamentato dai concorrenti – impregiudicata ogni ulteriore valutazione in ordine alla legittimazione del Codacons e in ordine al fumus boni iuris del ricorso, propria della sede di merito innanzi al giudice di I grado – può essere efficacemente tutelato disponendo l’ammissione con riserva dei ricorrenti (concorrenti) medesimi alle ulteriori prove concorsuali;
rilevato che tale misura contempera la necessità di assicurare la tutela cautelare alla posizione giuridica del singolo con l’interesse pubblico – coincidente con quello degli altri partecipanti al concorso – alla celere conclusione della procedura concorsuale;
Rilevato altresì che, sia l’appellante amministrazione sia gli stessi ricorrenti in I grado, hanno comunque richiesto (per i ricorrenti in I grado in via gradata) la misura dell’ammissione con riserva;
Considerato che il TAR per il Lazio ha già fissato l’udienza pubblica di discussione del ricorso per il 20 marzo 2013, il che già assicura un celere e compiuto esame della res iudicanda e costituisce ex se una forma di tutela della posizione giuridica dei ricorrenti;
Ritenuto pertanto che l’appello avverso l’ordinanza cautelare deve essere accolto, nei limiti della riforma del tipo di misura cautelare adottata dal I giudice, e ciò in quanto al danno grave ed irreparabile lamentato può essere posto rimedio disponendo l’ammissione con riserva dei ricorrenti/concorrenti alle ulteriori prove del concorso;
Confermata, nelle ulteriori disposizioni, l’appellata ordinanza;
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
Accoglie l'appello (Ricorso numero: 582/2013), nei sensi e limiti di cui in motivazione e, per l'effetto, in riforma dell'ordinanza impugnata, accoglie la domanda cautelare proposta con il ricorso instaurativo del giudizio di I grado, nei sensi di cui in motivazione.
Provvede sulle spese della presente fase cautelare come segue: compensa tra le parti le spese della presente fase cautelare.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 26 febbraio 2013 con l'intervento dei magistrati:
Paolo Numerico, Presidente
Andrea Migliozzi, Consigliere
Fulvio Rocco, Consigliere
Umberto Realfonzo, Consigliere
Oberdan Forlenza, Consigliere, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 27/02/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)