Si scrive un altro capitolo sulla responsabilità solidale dell'appaltatore per il versamento all'Erario dell'IVA e delle ritenute fiscali sui redditi da lavoro dipendente dovuta dal subappaltatore. Ieri Confindustria ha presentato un cd. complaint (ovverosia una denuncia formale avverso un provvedimento nazionale ritenuto contrario al diritto comunitario) alla Commissione UE per denunciare l'incompatibilità con il diritto dell'Unione dell'art. 13-ter del DL 22 giugno 2012, n. 83 (cd. decreto crescita) che da ultimo ha introdotto l'istituto della responsabilità solidale tra appaltatore-committente e subappaltatore, con particolare riguardo all'ipotesi di mancato versamento dell'IVA che, com'è noto, è imposta armonizzata a livello europeo per effetto della Direttiva 2006/112/CE.
La Commissione UE avrà così 12 mesi per esaminare la questione ed assumere le sue conseguenti determinazioni, optando o per l'avvio di un procedimento di infrazione oppure per l'archiviazione della denuncia.
Per la Confederazione generale degli imprenditori italiani tale norma finisce in buona sostanza per introdurre una forma di responsabilità solidale oggettiva discriminatoria e sproporzionata, tenuto conto che espone l'appaltatore che abbia omesso di supplire agli inadempimenti del subappaltatore ad una sanzione di importo notevole (fino a 200 mila euro). I motivi posti alla base del ricorso sono fondamentalmente tre:
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violazione del divieto per le Amministrazioni Finanziarie di trasferire sui contribuenti i propri compiti di controllo, traslazione legittima solo in presenza di un comprovato concorso dell'obbligato solidale nella frode dell'obbligato principale;
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violazione del principio di proporzionalità tra finalità della norma ed effetti prodotti. La Corte di Giustizia UE già in passato, nella causa C-384/04, ha bocciato per carenza di proporzionalità la disciplina del Regno Unito che subordinava la responsabilità solidale de quo ad una valutazione sulla conoscibilità o meno da parte dell'obbligato solidale del rischio di omissione del versamento dell'imposta nelle operazioni a monte;
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violazione del principio di non discriminazione a danno delle imprese italiane, non essendoci parità di trattamento delle operazioni interne con quelle effettuate tra Stati membri da soggetti passivi IVA.
Sulla stessa linea di Confindustria si attesta anche l'Aidc (Associazione Italiana Dottori Commercialisti) che lamenta la carenza di proporzionalità, di certezza del diritto e il mancato rispetto del principio del legittimo affidamento della normativa in questione, nella misura in cui la responsabilità dell'appaltatore scatta anche a prescindere dalla sua effettiva conoscenza dell'irregolarità fiscale del subappaltatore, lo impegna pertanto a verifiche molto complesse nonostante questi abbia già acquisito un'attestazione di regolarità contributiva dello stesso nel corso della procedura di subappalto (DURC).