Informativa antimafia atipica: la stazione appaltante è tenuta ad una specifica e congrua motivazione

È del 20 dicembre 2012 l’ordinanza n. 1184 con la quale, in accoglimento della domanda cautelare avanzata da una cooperativa sociale siciliana, il Tar Catania ha ribadito il prevalente orientamento giurisprudenziale maturato in tema di informative antimafia atipiche.

Nel caso di specie la ricorrente, interessata da un'informativa prefettizia non ostativa ma che si limitava a segnalare la presenza di un membro del collegio sindacale potenzialmente vicino ad ambienti criminali, era stata raggiunta da un provvedimento di revoca dell'aggiudicazione definitiva da parte della Stazione Appaltante, impugnato dinanzi al Giudice Amministrativo per difetto di motivazione.

Istituto fondato sul previgente art. 10 comma 9 del D.P.R. n. 252/1998, l’informativa antimafia “atipica” altro non è che quel provvedimento mediante il quale il Prefetto, pur attestando l’assenza di accertate ostatività (che imporrebbero l’adozione di una informativa negativa), segnala le evenienze dubbie riscontrate all’Amministrazione interessata, al fine di consentirle una autonoma valutazione discrezionale sull’opportunità di instaurare o proseguire il rapporto contrattuale o amministrativo con l’impresa oggetto di verifica.

Difatti, diversamente da quanto previsto nel caso di informativa antimafia tipica (che vincola la Stazione Appaltante ad adottare le conseguenti determinazioni), un corretto esercizio della discrezionalità amministrativa impone alla Stazione Appaltante di motivare adeguatamente l’eventuale revoca dell’aggiudicazione definitiva disposta su questa base, specificando in che termini e in che misura l’elemento dubbio possa concretamente influenzare le scelte imprenditoriali e dunque la partecipazione alla gara d’appalto. In mancanza, il provvedimento amministrativo sarà viziato da difetto di motivazione e dunque passibile di annullamento, pur non precludendo la possibilità di una successiva riedizione del potere.

Da ultimo, è appena il caso di ricordare che attualmente, per effetto dell’entrata in vigore dal Codice Antimafia di cui al Dlgs n. 159/2011, è stato soppresso l’istituto in questione, per cui d’ora in avanti le Prefetture richieste dovranno necessariamente emettere un’informativa antimafia tipica, di tenore liberatorio o interdittivo a seconda dei casi.

Di seguito, si riporta il testo integrale dell’ordinanza in commento.

-Tar Sicilia, sezione staccata di Catania (Sezione Terza);

-ordinanza n. 1184 del 20.12.2012;

– Presidente Calogero Ferlisi , Estensore Maria Stella Boscarino;

-parti: Cooperativa Sociale Nuova Sair Onlus (avv. Carmelo Giurdanella, Elio Guarnaccia ed Alessandro Cati) c. Azienda Ospedaliera Garibaldi (avv. Francesco Consoli Xibilia e Giuseppe Consoli) e Ministero dell'Interno, Prefettura – UTG di Roma (Avvocatura Distr.le dello Stato di Catania);

(…)

Ritenuto che dalla stessa –ad un sommario esame proprio della fase cautelare- appare evidenziarsi il dedotto difetto di motivazione (avuto riguardo alla peculiarità della figura del “sindaco” nella compagine sociale) avendo la Prefettura rappresentato i fatti indicati nell’informativa all’Amm.ne appaltante rimettendo a quest’ultima ogni valutazione circa la rilevanza degli stessi;

Ritenuta altresì la sussistenza del pregiudizio grave ed irreparabile, discendente dalla perdita dell’appalto aggiudicato alla ricorrente;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda cautelare, ai fini di un più ponderato esame della vicenda, onerando l’Amm.ne, in sede di riedizione del suo potere, di una più specifica valutazione del ruolo del sindaco all’interno della Società cooperativa ricorrente, e fissando la trattazione del merito per l’udienza indicata in dispositivo, tenuto conto del carico di lavoro della Sezione;

Ritenuto di disporre la compensazione delle spese della presente fase cautelare, avuto riguardo alle particolarità della vicenda e del difficile e mutevole quadro giurisprudenziale, come rimarcato nelle memorie delle parti;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Terza) accoglie la domanda cautelare e per l'effetto sospende gli atti impugnati, con salvezza degli ulteriori provvedimenti dell’Amm.ne;

fissa per la trattazione di merito del ricorso la prima udienza pubblica del mese di marzo 2014, come da emanando calendario .

Compensa le spese della presente fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 19 dicembre 2012.

Redazione

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