Mobilità volontaria del pubblico dipendente: è necessario anche l’assenso dell’amministrazione cedente

 

In risposta ad una specifica richiesta dell'Università Federico II di Napoli, il Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri con parere n. 10395 del 1° marzo 2013 ha ritenuto presupposto indispensabile per l'attuazione delle procedure di mobilità volontaria individuale di cui all'art. 30 comma 1 Dlgs 165/2001 (cd. Testo Unico Pubblico Impiego) anche l'assenso dell'amministrazione cedente.

Tale opzione interpretativa rappresenta una novità di rilievo rispetto alla tradizionale tesi (recepita spesso e volentieri nelle clausole dei CCNL) secondo cui l'amministrazione di appartenenza nulla potrebbe opporre al trasferimento richiesto dal dipendente una volta trascorso il quinquennnio di permanenza obbligatoria nella sede di prima destinazione, essendo necessario e sufficiente il solo placet dell'amministrazione di destinazione.

In realtà, osserva il dipartimento della Funzione Pubblica, l'esatta portata applicativa dell'art. 30 comma 1 del TUPI deve definirsi alla luce delle novità introdotte dalla Riforma Brunetta (Dlgs n. 150/2009) che da un lato ha ridimensionato la rilevanza della fonte contrattuale rispetto alla disciplina di legge, e dall'altro valorizzato l'autonomia e la responsabilità del dirigente pubblico. Sotto quest'ultimo aspetto infatti il dirigente pubblico è il soggetto che esercita nei confronti del dipendente pubblico poteri corrispondenti a quelli del privato datore di lavoro anche nella gestione delle risorse umane e ha la competenza in ordine alle procedure di mobilità individuale di cui all'art. 30 cit. Oltre all'esplicita previsione nel contesto di tale norma della necessità, per disporre il trasferimento, del “previo parere favorevole dei dirigenti responsabili dei servizi e degli uffici cui il personale è o sarà assegnato”, occorre altresì tenere in debito conto che la titolarità del potere di decidere un tale trasferimento e di determinare la cessione del contratto di lavoro che ne seguirà fa pur sempre capo all'ente da cui il soggetto dipende e nei cui ruoli è inquadrato ab origine.

Ne discende che “la lettura che (..) occorre dare al comma 1 dell'art. 30 del Dlgs n. 165 del 2001 è quella secondo cui il trasferimento per mobilità è disposto dal titolare dell'ufficio competente (…) previo parere favorevole dei dirigenti responsabili del servizio e dell'ufficio cui il personale da trasferire è assegnato, nonché previo parere favorevole dei dirigenti responsabili del servizio e dell'ufficio cui il personale da trasferire sarà assegnato”.

Per agevolare la consultazione, si rende disponibile il testo integrale del parere del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 10395/2013.

Redazione

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