Pubblicato nella G.U. n. 54 del 5 marzo 2013 il DM attuativo dell'art. 5 del Dlgs n. 299/2011, recante le informazioni che le imprese aggiudicatrici di appalti pubblici dovranno fornire alle stazioni appaltanti. Il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 26 febbraio 2013 indica infatti un ampio ventaglio di elementi informativi che amministrazioni e soggetti aggiudicatori sono tenuti a detenere e a comunicare alla Banca dati delle amministrazioni pubbliche, al fine di consentire il costante monitoraggio sull'andamento delle opere pubbliche. Si va dall'indicazione delle fonti di finanziamento dell'opera, ai ribassi d'asta registrati, dai pagamenti effettuati dalle stazioni appaltanti allo stato di avanzamento dell'opera, dai dati sull'occupazione creata a quelli relativi a i soggetti che a vario titolo sono collegati al progetto.
Le rilevazioni, previste con cadenza periodica (28 febbraio, 30 aprile, 30 giugno, 31 agosto, 31 ottobre e 31 dicembre) e comunicate alla Banca dati entro i successivi 30 giorni, dovranno riguardare lo stato di attuazione di tutte le opere pubbliche in fase di progettazione o realizzazione a partire dal 21 febbraio 2012.
Ma la vera novità è un'altra: a presidio del rispetto di tali stringenti obblighi informativi da parte delle imprese interessate, nel DM è previsto espressamente che “l'adempimento degli obblighi di comunicazione (…) è un presupposto del relativo finanziamento a carico del bilancio dello Stato”, con ciò escludendo qualsivoglia erogazione di denaro pubblico a favore delle imprese non trasparenti.
Qui, il testo del decreto pubblicato in Gazzetta Ufficiale.