Sicilia. In Gazzetta il testo della legge che sostituisce le province con i liberi consorzi di comuni

E’ in vigore dal giorno stesso della sua pubblicazione in Gazzetta (il 29 marzo), la legge siciliana che prevede la sostituzione delle attuali province regionali con liberi consorzi comunali. La sostituzione dovrà avvenire con successiva legge regionale che il legislatore impone (a se stesso) di approvare entro il prossimo 31 dicembre. Nel frattempo, via la commissariamento degli enti scaduti e divieto assoluto di rinnovarne la rappresentanza. 

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Legge 27 marzo 2013 n. 7

Norme transitorie per l’istituzione dei liberi Consorzi comunali

(Gazzetta Ufficiale della Regione Sicilia del 29 marzo 2013)

Art. 1.
Termine per l’istituzione dei liberi Consorzi comunali e delle città metropolitane. Gestione provvisoria delle Province regionali

1. Entro il 31 dicembre 2013 la Regione, con propria legge, in attuazione dell’articolo 15 dello Statuto speciale della Regione siciliana, disciplina l’istituzione dei liberi Consorzi comunali per l’esercizio delle funzioni di governo di area vasta, in sostituzione delle Province regionali. Gli organi di governo dei liberi Consorzi comunali sono eletti con sistema indiretto di secondo grado. Con la predetta legge sono disciplinate le modalità di elezione, la composizione e le funzioni degli organi suddetti.

2. La legge di cui al comma 1 disciplina, inoltre, l’istituzione nel territorio della Regione delle città metropolitane.

3. Al fine di consentire la riforma della rappresentanza locale secondo quanto previsto al comma 1, è sospeso il rinnovo degli organi provinciali. Agli organi delle Province regionali che cessano per scadenza naturale o anticipata nel corso del 2013, si applica, sino al 31 dicembre 2013, la disciplina prevista dall’articolo 145* dell’ordinamento amministrativo degli enti locali nella Regione siciliana (decreto legislativo presidenziale 29 ottobre 1955, n. 6) approvato con legge regionale 15 marzo 1963, n. 16 e successive modificazioni e integrazioni.

4. Per gli organi delle Province regionali già sottoposti a commissariamento, i poteri e le funzioni dei commissari straordinari in carica cessano a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e si applica, sino al 31 dicembre 2013, la disciplina di cui all’articolo 145* dell’ordinamento amministrativo degli enti locali nella Regione siciliana (decreto legislativo presidenziale 29 ottobre 1955, n. 6) approvato con legge regionale 15 marzo 1963, n. 16 e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 2.
Norma finale

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

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*Nota
L’articolo 145 della legge regionale 15 marzo 1963, n. 16, così dispone:
«Commissario straordinario – Con il decreto presidenziale che dichiara la decadenza del consiglio o ne pronuncia lo scioglimento è nominato un commissario straordinario scelto, su proposta dell’Assessore regionale per gli enti locali, tra i funzionari direttivi in servizio presso l’Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e delle autonomie locali che hanno svolto funzioni ispettive, di vigilanza e di controllo nei confronti degli enti locali da almeno cinque anni o tra i dirigenti, aventi professionalità amministrative, dell’amministrazione della Regione o dello Stato, in servizio o in quiescenza.
Nell’ipotesi di cessazione anticipata e di elezione congiunta del presidente e del consiglio, si procede con le modalità del primo comma.
Il commissario straordinario esercita le attribuzioni del consiglio nelle ipotesi di cui al primo comma e anche del presidente e della Giunta nelle ipotesi di cui al secondo comma.
Ai commissari straordinari, compresi i dirigenti nominati dall’Amministrazione regionale e considerati in attività di servizio, è attribuito un compenso mensile stabilito con decreto del Presidente della Regione su proposta dell’Assessore regionale per gli enti locali e previa delibera della Giunta regionale.
Nell’ipotesi di cui al secondo comma, con i criteri di nomina e di compenso stabiliti nel presente articolo, può, con specifica motivazione essere nominato un vice commissario straordinario anche per l’esercizio di funzioni delegate dal commissario straordinario.».

Redazione

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