Con parere n. 92 del 18 marzo 2013 la Sezione regionale di controllo per la Lombardia della Corte dei Conti ha fornito delucidazioni sulla normativa relativa all‘obbligatorietà del ricorso ai mercati elettronici per l’acquisizione di beni e servizi per importi inferiori alla soglia di rilievo comunitario da parte delle Pubbliche Amministrazioni.
L’art. 1 comma 450 della L. 296/96, così come risultante dalle ultime modifiche apportate dalla L. n. 228/2012, prevede un obbligo incondizionato di ricorso al MePA o ad altro mercato elettronico per gli acquisti di beni e servizi sotto soglia a decorrere dal 1°luglio 2007 per tutte le amministrazioni statali (esclusi solo gli istituti scolastici educativi o universitari), mentre dal 9 maggio 2012 per tutte le altre amministrazioni, ivi inclusi gli enti locali.
La domanda è: tale obbligo si estende anche alle acquisizioni in economia di cui all’art. 125 del Codice dei contratti pubblici?
L’art. 328 del Regolamento di esecuzione e attuazione del Codice, al comma 4 lett. b), prevede expressis verbis tale possibilità, purchè entro i limiti di prezzo e quantità previsti dalle norme e dall’amministrazione interessata. Nessun dubbio quindi sull’estensione dell’obbligo di acquisto mediante mercati elettronici anche ai vecchi acquisti in economia.
L’unica ipotesi eccezionale in cui le PA possono ricorrere alle procedure di acquisto in economia al di fuori dei mercati elettronici si ha quando non siano reperibili i beni e servizi necessitati nel mercato elettronico o quando questi, pur disponibili, siano inidonei a soddisfare le specifiche necessità dell’amministrazione procedente per mancanza di qualità essenziali. In tal caso sarà onere della PA interessata procedere ad una verifica sulla non equipollenza con altri beni e servizi presenti nel mercato elettronico ed indicare nella determinazione a contrarre le caratteristiche tecniche del bene che si vuole acquistare, motivando specificamente in punto di non reperibilità e sostituibilità con i beni acquisibili secondo la normale procedura.
In mancanza, sarà nullo il contratto di acquisto di beni e servizi con modalità diverse da quelle prescritte dall’art. 1 comma 450 della L. 296/96, oltre a costituire illecito disciplinare e contabile per il funzionario, ai sensi dell’art. 1 del DL n. 95/2012 (conv. In L. n. 135/2012).
Si allega il testo integrale del parere n. 92/2013 della Corte dei Conti in commento.