Il Consiglio dei Ministri del 21 Marzo 2013 ha approvato in via definitiva il decreto legislativo attuativo della legge Severino (L. n. 190/2012) in materia di incompatibilità e inconferibilità degli incarichi dirigenziali e di vertice nelle pubbliche amministrazioni, per la prima volta specificamente considerati nell’ottica di prevenzione dei fenomeni di corruzione e di cattiva amministrazione.
La delega, contenuta negli artt. 49 e 50 della L. n.. 190/2012, riferiva genericamente l’inconferibilità, che si riscontra a monte del conferimento dell’incarico dirigenziale, ai casi in cui il potenziale destinatario dell’incarico avesse tenuto comportamenti o assunto cariche o svolto attività che lasciassero presumere la possibile sussistenza di un conflitto di interessi, mentre riferiva l’incompatibilità alle situazioni di conflitto a valle, cioè tra incarico dirigenziale già assunto e attività o cariche in potenziale conflitto con l’interesse pubblico sotteso al primo.
Saranno tre le cause di inconferibilità degli incarichi: la presenza di condanne penali anche non definitive per reati contro la pubblica amministrazione, la provenienza da incarichi e cariche in enti privati, nonchè da organi di indirizzo politico. Lo svolgimento di funzioni in organi di indirizzo politico costituirà invece causa di incompatibilità.
Previsto altresì un articolato apparato sanzionatorio: si va dalla nullità dell’atto di conferimento dell’incarico adottato in violazione di legge alla nullità dei relativi contratti, dalla decadenza dall’incarico alla risoluzione del relativo contratto dopo 15 giorni dalla contestazione della causa di incompatibilità da parte del responsabile anticorruzione. Sul versante soggettivo invece, si va dall’obbligo, per quest’ultimo, di segnalazione delle possibili violazioni alla Corte dei Conti all’Avcm e all’Autorità nazionale anticorruzione (che ha poteri di sospensione della procedura di conferimento dell’incarico) alla previsione di responsabilità erariale per le conseguenze economiche degli atti nulli adottati e, infine, alla sospensione per tre mesi dal conferimento di incarichi per i componenti degli organi interessati.
I primi commentatori hanno evidenziato come siano rimasti inascoltati i suggerimenti dell’Antitrust contenuti nella relazione inviata al Parlamento, che segnalava la necessità di un divieto generale per gli ex membri di Governo di ricoprire cariche presso enti pubblici o privati comunque riconducibili alla PA. Il decreto delegato infatti si limita a rinviare sul punto alla L. n. 215/2004 sul conflitto di interessi che preclude per il solo anno successivo alla cessazione della carica politica la possibilità di assumere incarichi in enti pubblici economici o in società con fini di lucro o di svolgere attività professionale. In pratica, non si ostacolerebbe l’assunzione di un incarico di direttore generale nella stessa amministrazione che fino a poco tempo prima quello stesso soggetto dirigeva politicamente.
In attesa del testo del Dlgs, si riporta lo stralcio il testo del comunicato del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013, per la parte che qui interessa.
Consiglio dei Ministri n.73 del 21/03/2013
21 Marzo 2013
(…)
C. INCONFERIBILITÀ E INCOMPATIBILITÀ DEGLI INCARICHI DIRIGENZIALI
Su proposta del Ministro della pubblica amministrazione e semplificazione, il Consiglio ha approvato un decreto legislativo in tema di inconferibilità e incompatibilità degli incarichi dirigenziali nelle pubbliche amministrazioni.
La legge 190 del 2012, recante disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione, ai commi 49 e 50 dell’articolo 1, delega il Governo a disciplinare i casi di non conferibilità e di incompatibilità degli incarichi dirigenziali ed amministrativi di vertice.
La normativa di delega costituisce uno degli elementi fondamentali della strategia di prevenzione dei fenomeni di corruzione e cattiva amministrazione che la legge ha inteso introdurre, a rafforzamento delle misure, finora prevalentemente penali, di contrasto ai suddetti fenomeni.
La grande innovazione rispetto alla disciplina vigente sta nel fatto che la legge di delega, per la prima volta nel nostro ordinamento, considera specificamente gli incarichi dirigenziali e gli incarichi amministrativi di vertice, allo scopo di creare le condizioni per assicurarne lo svolgimento in modo imparziale.
Questa imparzialità, secondo il legislatore delegante, deve essere assicurata sia in termini di inconferibilità degli incarichi, se il soggetto destinatario del possibile incarico ha assunto comportamenti, ha assunto cariche o svolto attività che producono la presunzione di un potenziale conflitto di interessi, sia in termini di incompatibilità tra l’incarico dirigenziale e altre cariche o attività in potenziale conflitto con l’interesse pubblico.
In conformità alla delega, nello schema di decreto legislativo sono individuati tre ordini di cause di inconferibilità degli incarichi dirigenziali e degli incarichi amministrativi di vertice:
1) le condanne penali (anche non definitive) per reati contro la pubblica amministrazione;
2) la provenienza da incarichi e cariche in enti privati;
3) la provenienza da organi di indirizzo politico.
Si prevede, inoltre, una causa di incompatibilità con cariche in organi di indirizzo politico.
Per le ipotesi di violazione delle disposizioni in materia di inconferibilità ed incompatibilità sono previste sia sanzioni di carattere obiettivo, volte a colpire l’atto adottato in violazione di legge, sia sanzioni di carattere subiettivo, volte a far valere la responsabilità degli autori della violazione.
Sotto il profilo oggettivo si stabilisce la nullità degli atti di conferimento degli incarichi adottati in violazione delle disposizioni in materia di inconferibilità, nonché la nullità dei relativi contratti.
Si stabilisce, inoltre, la decadenza dagli incarichi svolti in situazione di incompatibilità e la risoluzione dei relativi contratti, decorso il termine perentorio di quindici giorni dalla contestazione della causa di incompatibilità da parte del responsabile del piano anticorruzione istituito presso ciascuna amministrazione.
Sotto il profilo soggettivo si stabilisce che il responsabile del piano anticorruzione deve segnalare i casi di possibile violazione all’Autorità nazionale anticorruzione (che può sospendere la procedura di conferimento dell’incarico), all’Autorità garante della concorrenza e del mercato, nonché alla Corte dei Conti, per l’accertamento di eventuali responsabilità amministrative.
Si stabilisce, inoltre, che i componenti degli organi che abbiano conferito incarichi dichiarati nulli sono responsabili per le conseguenze economiche degli atti adottati e non possono per tre mesi conferire gli incarichi di loro competenza; il relativo potere è esercitato, per i Ministeri dal Presidente del Consiglio dei ministri, per gli enti pubblici dall’amministrazione vigilante, per le Regioni, le Province e i Comuni da un commissario ad acta nominato dal Ministro dell’Interno.