È del 19 aprile 2013 la notizia dell’emanazione da parte del Consiglio Nazionale Forense del Regolamento n. 2-R- 2013, attuativo dell’art. 30 L. n. 247/2012 (in vigore dal 4 maggio 2013), che istituisce e disciplina lo sportello del cittadino, servizio gratuito di informazione e orientamento ai cittadini che, si spera, possa aiutare la deflazione del contenzioso o incentivare il ricorso a sistemi alternativi di risoluzione delle controversie.
Il CNF prescrive la creazione sin da subito (e comunque non oltre il 30 novembre 2013), presso le sedi locali del Consiglio dell’Ordine forense, di un apposito sportello a cui potranno rivolgersi tutti i cittadini gratuitamente per avere ogni informazione utile circa l’accesso alla giustizia e la fruizione delle prestazioni professionali degli Avvocati.
In particolare, le informazioni sulle prestazioni professionali degli Avvocati riguarderanno:
- l’indicazione delle formalità necessarie per il conferimento dell’incarico, inclusi diritti e obblighi conseguenti;
- la possibilità di rivolgersi allo stesso Consiglio dell’Ordine in caso di mancanza dell’accordo sul compenso, per raggiungere una conciliazione;
- gli strumenti di tutela previsti dall’ordinamento, con indicazione dei possibili tempi e dei criteri per l’individuazione dei costi;
- la difesa d’ufficio e il patrocinio a spese dello Stato;
- i sistemi alternativi per la risoluzione delle controversie con relativi vantaggi in termini di costi e tempi.
Gli unici limiti sono costituiti dal divieto di svolgimento di attività di consulenza legale e di informativa sui giudizi pendenti.
Il servizio sarà curato dai competenti Avvocati a disposizione nello Sportello, iscritti in un apposito elenco tenuto e aggiornato al Consiglio dell’Ordine di appartenenza, purchè in regola con tutti gli adempimenti disciplinari, formativi e amministrativi. Onde evitare fenomeni di accaparramento di clientela sono altresì previste precise incompatibilità per l’Avvocato che ha fornito le informazioni e per suoi vicini, parenti o colleghi di studio e un eventuale rifiuto immotivato di fornire il servizio o l’assenza ingiustificata nel proprio turno sono cause di esclusione dall’elenco.
Per agevolare la consultazione, si fornisce il testo completo del Regolamento del CNF n. 2-R- 2013 del 19 aprile 2013.