Cassazione: il semplice demansionamento non prova il mobbing

La Corte di Cassazione, con sentenza n. 7985 del 2 aprile 2013, ha ribadito un orientamento giurisprudenziale già consolidato in tema di risarcibilità del danno da mobbing (sub specie di danno da demansionamento) secondo il quale per contestare il mobbing non è sufficiente denunciare lo svuotamento delle proprie mansioni ma occorre allegare tutta una serie di condotte vessatorie collegate causalmente. È indispensabile cioè fornire la prova di una pluralità di atti vessatori compiuti a danno di un lavoratore collegati tra di loro allo scopo di arrecare un danno alla sua persona e di escluderlo dal contesto lavorativo.
La nozione di mobbing infatti, di elaborazione giurisprudenziale, si incentra su “quell’insieme di condotte vessatorie e persecutorie del datore di lavoro o comunque emergenti nell’ambito lavorativo concretizzanti la lesione della salute psico-fisica e dell’integrità del dipendente e che postulano, ove sussistenti, una adeguata tutela anche di tipo risarcitorio” (Cons. Stato sentenza n.1609/2013, cfr. Cons Stato: non c’è mobbing nel pubblico impiego per episodi isolati, Mobbing: criteri necessari per una corretta pretesa risarcitoria), cioè su una serie prolungata di atti e comportamenti che abbiano caratteristiche oggettive di persecuzione e discriminazione o rivelino intenti meramente emulativi.
Nel caso di specie il ricorrente, dipendente di un Comune umbro, lamentava di aver subito la revoca dell’incarico di responsabile di sezione e chiedeva la reintegrazione nelle precedenti mansioni e il risarcimento del danno da mobbing per la dequalificazione professionale, allegando una serie di capitoli di prova testimoniale aventi ad oggetto mere valutazioni (che in quanto tali non possono costituire oggetto di testimonianza) e non fatti specifici e rilevanti.
I giudici di legittimità, nel respingere il ricorso, hanno affermato che “il ricorrente non tiene conto che secondo la Corte del merito il mobbing presuppone l’esistenza, e, quindi, l’allegazione di una serie di atti vessatori teleologicamente collegati al fine dell’emarginazione del soggetto passivo”. Pertanto, “per la Corte del merito non è sufficiente la prospettazione di un mero ‘svuotamento delle mansioni’, occorrendo, ai fini della deduzione del mobbing, anche l’allegazione di una preordinazione finalizzata all’emarginazione del dipendente”.
Per agevolare la consultazione, si rende disponibile il testo integrale della sentenza n. 7985 del 2 aprile 2013 della Corte di Cassazione.

Redazione

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