CdS: no responsabilità da contatto sociale nel caso di aggiudicazione illegittima

Con sentenza n. 1833 del 27 marzo 2013, il Consiglio di Stato è tornato sulla delicata questione dell’individuazione degli spazi operativi della responsabilità da contatto sociale nell’ambito del diritto amministrativo.
La responsabilità “da contatto sociale qualificato” è quella forma di responsabilità che sorge dalla violazione di obblighi solo latu sensu contrattuali pur in assenza di un obbligo primario di prestazione, in virtù della sussistenza di un rapporto socialmente tipico (quindi non occasionale) tra due soggetti, che sia anche qualificato dall’ordinamento giuridico, nella misura in cui vi ricollega una serie di doveri specifici di comportamento attivo (doveri di protezione generalmente). Tale responsabilità viene generalmente ricondotta  agli “altri atti o fatti idonei a produrre obbligazioni in conformità dell’O.G.” di cui all’art. 1173 c.c. ultimo inciso e, in linea generale, il regime giuridico cui sono soggette tali obbligazioni ex lege non si discosta dal regime delle obbligazioni contrattuali in senso stretto, specie in punto di onere della prova, che non si estende a tutti gli elementi dell’illecito aquiliano, prima fra tutti la colpa dell’amministrazione.
Nel caso di specie, su ricorso presentato da un’impresa che si è vista negare l’aggiudicazione di un appalto per un errore compiuto dalla Stazione Appaltante nell’assegnazione dei punteggi, il Tar Veneto, nell’accogliere ricorso, aveva qualificato la responsabilità in cui era incorsa l’amministrazione come responsabilità da contatto sociale, e conseguentemente aveva determinato l’ammontare del risarcimento dovuto per equivalente, stante l’impossibilità di un risarcimento in forma specifica.
Il Consiglio di Stato, adito quale giudice d’appello, ha pertanto dovuto affrontare la questione della qualificazione della natura giuridica della responsabilità della p.a. – da contatto sociale qualificato, ovvero di tipo aquiliano – e del risarcimento dovuto a seguito di illegittima aggiudicazione di una gara di appalto.
L’impostazione seguita dal giudice di prime cure nasce dalla considerazione che il rapporto tra cittadino ed amministrazione non può essere equiparato ad una relazione occasionale, nella quale due soggetti giuridici entrano in contatto solo in occasione dell’evento illecito. L’illecito viene visto come frutto della violazione di quegli obblighi procedimentali che incombono sull’amministrazione a tutela del privato e la presenza di una relazione tra soggetti individuati non consentirebbe di ricostruire il paradigma della responsabilità dell’amministrazione alla stregua dell’art. 2043 c.c..
Il fulcro di una siffatta ricostruzione è quindi rappresentato dal fatto che la lesione lamentata discende direttamente dal mancato adempimento di un obbligo procedimentale e non dall’illegittimità del provvedimento in sé.
Tuttavia – affermano i giudici di Palazzo Spada – “nella fattispecie all’esame del Consiglio deve, però, escludersi la ricorrenza di una responsabilità da contatto sociale qualificato, atteso che l’odierna appellata ha avanzato istanza di ristoro patrimoniale a tutela del proprio interesse legittimo all’aggiudicazione della gara d’appalto. In questo senso il presunto danneggiato non si duole dell’inottemperanza ad un obbligo gravante in capo all’amministrazione comunale, quanto dello scorretto esercizio del potere amministrativo”.
Pertanto, conclude il Consiglio di Stato nel caso di specie si versa in un’ipotesi di responsabilità aquiliana, sia pure con le peculiarità di regime che discendono dal diritto comunitario (specie con riguardo all’estremo della colpa della PA) e “va respinta la tesi secondo la quale nel caso si avanzi richiesta di risarcimento del danno per la mancata aggiudicazione si è in presenza di un contatto sociale che genera una responsabilità latu sensu contrattuale. Diversamente ragionando si giungerebbe ad un’inaccettabile sovrapposizione delle posizioni di interesse legittimo e di diritto soggettivo
Per una completa consultazione della pronuncia in commento, si rende disponibile il testo della sentenza n.1833 del 27 marzo 2013 del Consiglio di Stato.

Redazione

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