Corte Costituzionale, la relazione annuale del Presidente

A seguito della riunione straordinaria del 12 aprile 2013, necessaria non al solo fine di illustrare la giurisprudenza della Consulta dell’anno 2012 ma anche e soprattutto per rappresentare alle istituzioni importanti problemi ordinamentali risolvibili solo attraverso un più intenso dialogo tra poteri dello Stato, il Presidente della Corte Costituzionale prof. Franco Gallo ha presentato la propria relazione sull’operato della Corte.

Partendo dai dati statistici dell’ultimo anno di attività della Corte, che hanno evidenziato una crescita della conflittualità tra Stato e Regioni (47,4% delle decisioni) unitamente ad una diminuizione delle questioni incidentali sollevate dai singoli giudici, il Presidente ha illustrato gli effetti della crisi economico-finanziaria sul sistema normativo, gli attuali rapporti con le Corti europee (Corte di Giustizia UE e Corte EDU) e le proprie sollecitazioni al legislatore nazionale per la modifica di quegli aspetti della normativa italiana che non sono in linea con la Costituzione.

Gli effetti dell’attuale crisi si sono riflessi sull’attività giurisdizionale della Corte in diversi modi: da un lato, generando un significativo contenzioso Stato-Regioni sulle misure di contenimento della spesa e di consolidamento finanziario, collegato geneticamente al riparto delle rispettive competenze legislative, dall’altro chiamando la Consulta a decidere della legittimità costituzionale di un numero sempre maggiore di decreti legge convertiti più o meno impropriamente in legge.

Il contenzioso in questione nella maggior parte dei casi ha visto contrapposte le pretese di chi (lo Stato) lamenta un mancato adeguamento delle Regioni alle prescrizioni statali a quelle di chi invece (la Regione) deduce la violazione della propria autonomia legislativa, amministrativa e contabile. Richiamandosi alle regole costituzionali di riparto delle competenze (in particolare il riferimento è all’art. 117 comma 3 Cost che riserva alla legislazione statale i principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario), il Presidente Gallo ha affermato che “a questo dovere di concorrere al risanamento della finanza pubblica non possono sottrarsi le Regioni a statuto speciale, adducendo la loro differenziata autonomia. Infatti, la Corte ha ribadito che, anche per tali enti, i vincoli finanziari imposti dalla legislazione statale di coordinamento della spesa trovano espressa copertura costituzionale nei valori di unità e indivisibilità della Repubblica, oltre che negli obblighi derivanti dall’appartenenza all’ordinamento dell’Unione europea”. Inoltre, sempre in tema di rapporti Stato-Regioni, si è registrata un’evoluzione della giurisprudenza costituzionale nel senso di un più rigoroso onere dimostrativo della copertura della spesa di cui all’art. 81 Cost, in armonia con l’intensificarsi del vincolo del pareggio di bilancio imposto a livello europeo e formalmente recepito nel testo degli artt. 81 e 97 Cost, sia pure con effetto dall’esercizio finanziario 2014.

Per quanto concerne l’ampio ricorso alla decretazione d’urgenza, fenomeno cresciuto esponenzialmente nell’ultimo triennio, la Corte – che già in passato aveva affermato che la carenza dei presupposti di straordinaria necessità e urgenza non può essere sanata dalla legge di conversione -, nel 2012 ha ulteriormente precisato come in sede di conversione non possono essere introdotti contenuti normativi del tutto eterogenei rispetto a quelli originari (cfr. sent. n. 22/2012).

Sul versante dei rapporti con le Corti europee si è cercato in generale di favorire l’integrazione dell’ordinamento interno con i livelli sovranazionali di protezione dei diritti, sebbene nel 2012 per la prima volta si sia opposto il limite della nostra carta costituzionale all’accoglimento della giurisprudenza della Corte EDU (il riferimento è alla sent. n. 264/2012 Corte Cost in tema di retroattività dei contributi previdenziali versati in Svizzera da lavoratori italiani), facendo applicazione del principio secondo cui le norme della Convenzione possono integrare l’ordinamento costituzionale alla duplice condizione che non contrastino con la Costituzione (sentt. n. 348 e n. 349 del 2007) e che da esse derivi un plus di tutela per tutto il sistema dei diritti fondamentali (sent. n. 317/2009).

La relazione del Presidente prosegue ricordando i molteplici inviti rivolti al legislatore per modificare normative in contrasto con la Costituzione, rimasti ancora inascoltati (a titolo meramente esemplificativo: sent. 113/2011 di incostituzionalità dell’art. 630 cpp, la sent. 138/2010 sulle unioni tra omosessuali, o i ripetuti inviti a modificare la legge elettorale), e si chiude con una riflessione sui rapporti tra politica e giurisprudenza costituzionale.

La “sempre più marcata tendenza a trasferire in sede giurisdizionale decisioni politiche complesse e difficili bilanciamenti di interessi”, comporta una “sovraesposizione politica” della stessa Corte che alimenta accuse di “politicizzazione”, che dimenticano che la funzione della Corte costituzionale è di garanzia dei diritti fondamentali e che la sua discrezionalità interpretativa non si risolve mai in una scelta di opportunità politica ma è sempre il prodotto di un bilanciamento tra principi costituzionali.

Per ulteriori approfondimenti, si rende disponibile il testo integrale della Relazione per l’anno 2012 del Presidente della Corte Costituzionale.

Redazione

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