Con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale n. 81 del 6 aprile 2013 del Regolamento Ministeriale attuativo della L. n. 183/2011, istitutiva delle società professionali, può dirsi formalmente completata la disciplina delle STP e pienamente in vigore dal 22 aprile 2013.
La riforma epocale ribalta i tradizionali principi regolatori della materia, per molti anni disciplinata dalla L. n. 1815/1939 che vietava l’esercizio di attività professionali in forma societaria, consentendo oggi anche ai professionisti di usufruire delle agevolazioni, soprattutto patrimoniali, delle imprese. Naturalmente, con gli adattamenti che si sono resi necessari tra cui, ricordiamo l’obbligo di doppia iscrizione (prima al Registro delle Imprese e poi all’albo dell’ordine professionale di appartenenza dei soci professionisti), il rispetto di specifiche regole di trasparenza con i clienti, il possesso da parte di tutti i soci (professionisti o di capitali) di requisiti di onorabilità prescritti dall’ordine, la restrizione ad un terzo delle partecipazioni di soci di capitale non professionisti.
Non essendo la disciplina di legge esaustiva, soprattutto sotto il profilo tributario, la speranza era quella di un Regolamento attuativo “illuminante”. In realtà le aspettative sono state ampiamente deluse.
Se da un lato infatti l’interpretazione del testo del Regolamento suggerisce che è la società stessa il soggetto tenuto ad applicare il contributo integrativo e a riversarlo nelle casse dell’ente di categoria, dall’altro il medesimo testo nulla dice su altre importanti questioni: non un parola sulla fallibilità o meno della società, sui criteri di qualificazione dei redditi prodotti dal socio professionista e dunque neanche sul regime fiscale da applicare (principio di cassa o di competenza?).
L’unica certezza è la procedura di costituzione e di iscrizione delle società professionali, presupposto per la loro concreta operatività. In particolare, gli ordini professionali dovranno istituire all’interno dei propri albi un’apposita sezione speciale per le STP, e la domanda di iscrizione della società dovrà essere corredata da atto costitutivo e statuto in copia autentica, certificato di iscrizione al Registro delle Imprese e certificato di iscrizione all’albo professionale dei soci professionisti non iscritti all’ordine cui è rivolta la domanda. Nel rispetto del principio del contraddittorio, un eventuale diniego di iscrizione per mancanza dei requisiti può essere pronunciato solo dopo la concessione di un termine di 15 giorni per eventuali osservazioni e la sopravvenuta mancanza di uno dei requisiti prescritti dalla legge impone una regolarizzazione nel termine perentorio di tre mesi, pena la cancellazione dall’albo.
Per agevolare la consultazione si rende disponibile il testo del Regolamento attuativo n. 34/2013 pubblicato in G.U. n. 81 del 6 aprile 2013.