relazione illustrativa al decreto pagamenti 35/2013
Il Decreto Legge 35/2013 sul pagamento dei debiti della pa approda in Parlamento per la conversione in legge. Il provvedimento recante “disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonché in materia di versamento di tributi degli enti locali” è infatti stato presentato alle Camere l’8 aprile 2013 accompagnato dalla Relazione Illustrativa del Governo che di seguito si riporta.
CAMERA DEI DEPUTATI
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N. 676 |
Onorevoli Deputati! Il presente decreto concorre al raggiungimento degli obiettivi programmatici di finanza pubblica fissati con i documenti di programmazione finanziari e aggiornati con la Relazione al Parlamento predisposta dal Governo ai sensi dell’articolo 10-bis, comma 6, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, così come modificato dalla legge 7 aprile 2011, n. 39, e sulla quale il Senato della Repubblica e la Camera dei deputati si sono espressi con apposite risoluzioni approvate in data 2 aprile 2013. Le suddette risoluzioni hanno impegnato l’Esecutivo ad adottare, in coerenza con il nuovo quadro di finanza pubblica, un provvedimento d’urgenza per accelerare il pagamento dei debiti commerciali della pubblica amministrazione, il quale deve pertanto considerarsi provvedimento collegato alla manovra di finanza pubblica.
Capo I. – (Misure in materia di pagamenti dei debiti della pubblica amministrazione maturati al 31 dicembre 2012). – Articolo 1. – (Pagamenti dei debiti degli enti locali). – Il presente articolo prevede l’esclusione dai vincoli del patto di stabilità interno dei pagamenti di debiti certi, liquidi ed esigibili di parte capitale maturati alla data del 31 dicembre 2012 ovvero dei debiti di parte capitale per i quali sia stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento entro il predetto termine per un importo complessivo di 5.000 milioni per il 2013 (comma 1).
Ai fini della distribuzione della predetta esclusione tra i singoli enti locali, i comuni e le province comunicano mediante il sistema web della Ragioneria generale dello Stato, entro il termine del 30 aprile 2013, gli spazi finanziari di cui necessitano per sostenere i pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili di parte capitale (comma 2). Sulla base delle predette comunicazioni, da emanarsi entro il 15 maggio 2013, gli importi dei pagamenti da escludere dal patto di stabilità interno, sono individuati, per ciascun ente locale, sulla base delle modalità di riparto definite dalla Conferenza Stato-città ed autonomie locali o, in mancanza, su base proporzionale. Qualora le richieste complessive di spazi finanziari effettuate entro il 30 aprile 2013 risultino inferiori all’importo del 90 per cento, la quota residuale è aggiunta all’importo del 10 per cento ed è attribuita a ciascun ente con il decreto da emanare entro il 15 luglio 2013 (comma 3).
Al comma 4, si prevede che le sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti, su segnalazione degli organi di controllo dell’ente locale, debbano verificare che gli enti locali richiedano gli spazi finanziari nei termini e secondo le modalità sopra evidenziate. Qualora tali enti, senza giustificato motivo, non abbiano rispettato tali termini e modalità ovvero non abbiano proceduto, entro l’esercizio finanziario 2013, ad effettuare pagamenti per almeno il 90 per cento degli spazi concessi, le medesime sezioni giurisdizionali regionali provvedono ad irrogare una sanzione pecuniaria pari a due mensilità del trattamento retributivo, al netto degli oneri fiscali e previdenziali, per i responsabili dei servizi interessati.
Si prevede un’accelerazione dei pagamenti di debiti di parte capitale; infatti, nelle more degli adempimenti di cui al comma 3, ciascun ente locale potrà effettuare i pagamenti di debiti certi, liquidi ed esigibili di parte capitale maturati alla data del 31 dicembre 2012 nel limite massimo del 13 per cento delle disponibilità liquide detenute presso la tesoreria statale al 31 marzo 2013 e, comunque, entro il 50 per cento degli spazi finanziari
che intendono richiedere entro il 30 aprile 2013 (comma 5).
Inoltre, viene sospeso per l’anno 2013 il cosiddetto patto nazionale orizzontale (comma 6).
Al fine di fornire liquidità agli enti locali e garantire un’accelerazione dei trasferimenti ai suddetti enti e, conseguentemente, dei pagamenti ai fornitori, si prevede che, per l’anno 2013, non rilevano ai fini della verifica del rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno delle regioni e delle province autonome i trasferimenti effettuati in favore degli enti locali soggetti al patto di stabilità interno a valere sui residui passivi di parte corrente, purché a fronte di corrispondenti residui attivi degli enti locali (comma 7). I conseguenti maggiori spazi finanziari nell’ambito del patto di stabilità interno delle regioni e province autonome dovranno essere utilizzati esclusivamente per il pagamento di debiti certi, liquidi ed esigibili di parte capitale di cui al comma 1. Tali spazi finanziari sono destinati prioritariamente a liquidare residui di parte capitale in favore degli enti locali (comma 8).
Si prevede, quindi, per l’anno 2013, una modifica del limite massimo di ricorso da parte degli enti locali ad anticipazioni di tesoreria di cui all’articolo 222 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; tale limite è incrementato, sino alla data del 30 settembre 2013, da tre a cinque dodicesimi. L’utilizzo della maggiore anticipazione vincola per i comuni una quota corrispondente delle entrate dell’imposta municipale propria per l’anno 2013 e per le province una quota dell’imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, esclusi i ciclomotori, per l’anno 2013 (comma 9).
Nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze si prevede l’istituzione di un fondo, denominato «Fondo per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili», con una dotazione di 10.000 milioni di euro per il 2013 e di 16.000 milioni di euro per il 2014 (comma 10). Il Fondo di cui al periodo precedente è distinto in tre sezioni:
«Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali» con una dotazione di 2.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014;
«Sezione per assicurare la liquidità alle regioni e alle province autonome per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili diversi da quelli finanziari e sanitari» con una dotazione di 3.000 milioni di euro per l’anno 2013 e di 5.000 milioni di euro per l’anno 2014;
«Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti del Servizio sanitario nazionale», con una dotazione di 5.000 milioni di euro per l’anno 2013 e di 9.000 milioni di euro per l’anno 2014.
Sempre al comma 10, si prevede che, con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, possono essere disposte variazioni compensative, in termini di competenza e di cassa, tra i predetti articoli in relazione alle richieste di utilizzo delle risorse. È poi accantonata una quota, non superiore al 10 per cento, della dotazione complessiva delle Sezioni del Fondo di cui al comma 11 e di cui all’articolo 2, per essere destinata, entro il 31 ottobre 2013, unitamente alle disponibilità non assegnate in prima istanza e con le medesime procedure ivi previste, ad anticipazioni di liquidità per il pagamento dei debiti di cui agli articoli 1 e 2 richiesti in data successiva a quella prevista dai predetti articoli ma, comunque, non oltre il 30 settembre 2013.
Per garantire l’immediata operatività della «Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali», il Ministero dell’economia e delle finanze si avvale della Cassa depositi e prestiti Spa, stipulando un apposito addendum alla Convenzione del 23 dicembre 2009, e trasferisce le disponibilità della predetta Sezione su apposito conto corrente acceso presso la
Tesoreria centrale dello Stato, intestato al Ministero dell’economia e delle finanze, su cui la Cassa depositi e prestiti Spa è autorizzata ad effettuare operazioni di prelevamento e versamento per le finalità di cui alla predetta Sezione. Il suddetto addendum definisce, tra l’altro, criteri e modalità per l’accesso da parte degli enti locali alle risorse della Sezione (comma 11).
Gli enti locali che non possono far fronte ai pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili maturati alla data del 31 dicembre 2012, ovvero dei debiti di parte capitale per i quali sia stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento entro il predetto termine a causa di carenza di liquidità, possono chiedere alla Cassa depositi e prestiti Spa, secondo le modalità stabilite nel citato addendum, entro il 30 aprile 2013, l’anticipazione di liquidità da destinare ai predetti pagamenti. L’anticipazione, concessa entro il 15 maggio 2013 proporzionalmente e nei limiti delle somme annualmente disponibili, è restituita, con piano di ammortamento a rate costanti, comprensive di quota capitale e quota interessi, con durata fino a un massimo di trenta anni. Il tasso di interesse da applicare alle suddette anticipazioni è determinato con riferimento al rendimento di mercato dei buoni poliennali del tesoro (BTP) a cinque anni in corso di emissione. Il contratto tra ente locale e Cassa depositi e prestiti Spa è stipulato sulla base di un contratto tipo approvato con provvedimento del Direttore generale del tesoro e pubblicato, ai fini di pubblicità notizia, nei siti internet del Ministero dell’economia e delle finanze e della Cassa depositi e prestiti spa. In caso di mancata corresponsione della rata di ammortamento entro il 30 settembre di ciascun anno, sulla base dei dati comunicati dalla Cassa depositi e prestiti Spa, l’Agenzia delle entrate provvede a trattenere le relative somme, per i comuni interessati, all’atto del pagamento agli stessi dell’imposta municipale propria, e per le province, all’atto del riversamento alle medesime dell’imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, esclusi i ciclomotori (comma 13).
Il comma 14 prevede che, all’atto dell’erogazione, gli enti locali provvedono all’immediata estinzione dei suddetti debiti.
Per gli enti locali che beneficiano dell’anticipazione, sono previste alcune condizioni (commi 14-17):
gli enti locali interessati provvedono a fornire alla Cassa depositi e prestiti Spa formale certificazione, rilasciata dal responsabile finanziario dell’ente, dell’avvenuto pagamento e dell’effettuazione delle relative registrazioni contabili;
gli enti locali che abbiano deliberato il ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all’articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono tenuti a modificare corrispondentemente il piano di riequilibrio entro trenta giorni dalla concessione della anticipazione;
il fondo di svalutazione crediti di cui al comma 17 dell’articolo 6 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, relativo ai cinque esercizi finanziari successivi a quello in cui è stata concessa l’anticipazione, deve essere pari almeno al 50 per cento dei residui attivi, di cui ai titoli primo e terzo dell’entrata, aventi anzianità superiore a cinque anni.
Articolo 2. – (Pagamenti dei debiti delle regioni e delle province autonome). – Entro il 30 aprile 2013, le regioni e le province autonome che non possono far fronte ai pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili, diversi da quelli finanziari e sanitari, ivi inclusi i pagamenti in favore degli enti locali, maturati alla data del 31 dicembre 2012, ovvero dei debiti per i quali sia stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento entro il predetto termine, a causa di carenza di liquidità, con certificazione congiunta del presidente e del responsabile finanziario, possono motivatamente chiedere al Ministero dell’economia e delle finanze l’anticipazione di somme da destinare ai predetti pagamenti,
a valere sulle risorse della «Sezione per assicurare la liquidità alle regioni e alle province autonome per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili diversi da quelli finanziari e sanitari» (comma 1).
L’anticipazione da concedere a ciascuna regione è stabilita, in via proporzionale, entro il 15 maggio 2013. In ogni caso, entro il 10 maggio 2013, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano può individuare modalità di riparto, diverse dal criterio proporzionale di cui al periodo precedente (comma 2).
All’erogazione delle somme, nei limiti delle assegnazioni di cui al presente articolo, si provvede soltanto qualora la regione abbia predisposto misure, anche legislative, idonee e congrue di copertura annuale del rimborso dell’anticipazione di liquidità, maggiorata degli interessi; abbia presentato un piano di pagamento dei debiti certi, liquidi ed esigibili alla data del 31 dicembre 2012, ovvero dei debiti per i quali sia stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento entro il predetto termine, ivi inclusi i pagamenti in favore degli enti locali, cumulati alla data del 31 dicembre 2012; abbia sottoscritto un apposito contratto con il Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento del tesoro nel quale dovranno essere definite le modalità di erogazione e di restituzione delle somme, comprensive di interessi e in un periodo non superiore a trenta anni. Tale contratto dovrà prevedere le modalità di recupero delle rate di ammortamento da parte del Ministero dell’economia e delle finanze, qualora la regione non vi provveda autonomamente, e l’applicazione di interessi moratori. Il tasso di interesse a carico della regione è fissato il giorno della sottoscrizione del suddetto contratto, prendendo come riferimento il rendimento di mercato del BTP a cinque anni in corso di emissione (comma 3).
Alla verifica dei predetti adempimenti dovrà provvedere un apposito tavolo istituito ex lege presso il Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, coordinato dal Ragioniere generale dello Stato o da un suo delegato (comma 4).
All’atto dell’erogazione dell’anticipazione, le regioni interessate dovranno provvedere all’immediata estinzione dei debiti elencati nel piano di pagamento e fornire al predetto tavolo formale certificazione, rilasciata dal responsabile finanziario della regione medesima, dell’avvenuto pagamento e dell’effettuazione delle relative registrazioni contabili (comma 5).
Il pagamento dei debiti oggetto del presente articolo deve riguardare, per almeno due terzi, residui passivi, anche perenti, nei confronti degli enti locali, purché a fronte di corrispondenti residui attivi degli enti locali stessi ovvero, ove inferiori, la loro totalità. Tali risorse devono, ove nulla osti, essere utilizzate dagli enti locali prioritariamente per il pagamento di debiti certi, liquidi ed esigibili maturati al 31 dicembre 2012, ovvero dei debiti per i quali sia stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento entro il predetto termine (comma 6).
Una quota del 10 per cento della predetta Sezione del Fondo è accantonata per essere destinata entro il 31 ottobre 2013, unitamente alle disponibilità non assegnate in prima istanza.
I commi 7 e 8 prevedono una deroga al patto di stabilità interno per le spese per cofinanziamenti nazionali dei fondi strutturali nei limiti di 1.800 milioni di euro per l’anno 2013 e 1.000 milioni di euro per l’anno 2014. Al riparto delle predette risorse si provvede con gli stessi criteri e modalità dettati dall’articolo 3, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
Per gli anni 2013 e 2014 il Ministero dello sviluppo economico – Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica – sulla base dei dati acquisiti dal Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato – effettua il monitoraggio sull’utilizzo, alla data del 30 giugno, del plafond di spesa assegnato a ciascuna regione e provincia autonoma e, qualora, sulla base delle effettive esigenze di cassa delle regioni e province autonome riferite al primo semestre, riscontri per alcune di esse un’insufficienza e per altre un’eccedenza del plafond di spesa assegnato, dispone la rimodulazione del quadro di riparto del limite complessivo (comma 9).
Articolo 3. – (Pagamenti dei debiti degli enti del servizio sanitario nazionale – SSN). – Il presente articolo stabilisce un’anticipazione di liquidità in favore delle regioni, per il pagamento dei debiti sanitari cumulati al 31 dicembre 2012, per un importo complessivamente pari a 14 miliardi di euro, di cui 5 per il 2013 e 9 per il 2014.
Tenuto conto della finalità del presente decreto, diretta a garantire una rapida messa a disposizione degli enti pubblici interessati di liquidità per provvedere tempestivamente ai pagamenti dei propri debiti, il procedimento previsto dal presente articolo è stato individuato, anche in funzione delle esigenze rappresentate dagli enti e dalle parti sociali, come il più idoneo a garantire un afflusso rapido della liquidità verso le regioni, fino al punto di prevedere che, ai fini di una tempestiva prima erogazione di 5 miliardi di euro, il relativo procedimento venga già avviato durante il periodo di conversione in legge del presente decreto e di disporre il riparto definitivo delle risorse, comunque entro il mese di novembre del 2013, per essere immediatamente operativi ad inizio 2014.
Nel dettaglio, il presente articolo da un lato mira a favorire il pagamento dei debiti cumulati dagli enti del Servizio sanitario nazionale (SSN) al 31 dicembre 2012, per l’importo complessivo citato di 14 miliardi di euro, dall’altro introduce, con disposizione di carattere strutturale, meccanismi diretti ad impedire in futuro ulteriori ritardi nel sistema dei pagamenti, ponendo dei vincoli stringenti sulla gestione, da parte regionale, della liquidità destinata al finanziamento del SSN (posto che l’equilibrio economico è garantito da una serie di disposizioni vigenti e dalle verifiche trimestrali dei Tavoli tecnici competenti, ormai consolidate).
Al fine di chiarire l’ambito di operatività del presente articolo, si rappresenta infatti che allo stato risultano alcune importanti situazioni di persistenti crediti degli enti del SSN verso le rispettive regioni, per quote di finanziamento non erogate dalle regioni stesse ai propri enti ancorché regolarmente incassate dallo Stato o stanziate nel bilancio regionale, come più diffusamente esposto di seguito. Ciò comporta che, a fronte di costi regolarmente sostenuti dagli enti del SSN, in quanto regolarmente finanziati in termini di competenza, detti enti non sono stati nella condizione di pagare i conseguenti debiti, a causa della mancata erogazione di cassa. La vicenda coinvolge la complessiva gestione dei bilanci regionali e con il presente articolo si vuole porre al riparo il SSN da gestioni improprie della relativa liquidità. In taluni casi la sottrazione di liquidità è addirittura la conseguenza di una cancellazione delle somme dal bilancio regionale, anche in termini di competenza, ed il presente articolo comprende tali ulteriori casi. La presente erogazione di liquidità vuole altresì affrontare la problematica di investimenti pregressi effettuati a valere sul finanziamento corrente del SSN (e non su quello in conto capitale di cui all’articolo 20 della legge n. 67 del 1988 che prevede finanziamenti specifici), di dimensioni eccessive rispetto alla capacità economico-finanziaria degli enti e tali da comportare, ora, una crisi di liquidità.
Nel dettaglio, il comma 1 stabilisce un’anticipazione di liquidità in favore delle regioni, dell’importo complessivo di 14 miliardi di euro, di cui 5 per il 2013 e 9 per il 2014, al fine di favorire il pagamento dei debiti del SSN cumulati fino al 31 dicembre 2012.
Per effettuare il riparto fra le regioni del predetto importo si prendono come riferimento due grandezze finanziarie che possono spiegare in modo consistente il ritardo dei pagamenti nel SSN:
gli ammortamenti non sterilizzati antecedenti l’applicazione del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (che ha stabilito regole di contabilizzazione degli investimenti e degli ammortamenti uniformi
e tali da garantire sia l’equilibrio economico che l’equilibrio finanziario degli enti del SSN);
le risorse relative al finanziamento del SSN che, sebbene regolarmente affluite alle regioni ovvero stanziate dalle stesse su risorse proprie per quanto attiene al finanziamento eventualmente a proprio carico (dunque regolarmente presenti in termini di competenza di bilancio), tuttavia non sono state erogate agli enti del SSN in quanto la relativa liquidità (in taluni casi anche lo stanziamento in termini di competenza) è stata utilizzata dalle regioni interessate per finalità extrasanitarie.
Il comma 2 prevede un primo riparto di 5 miliardi di euro, da effettuare in via d’urgenza, sulla base dei dati allo stato disponibili con riferimento alle predette grandezze, entro il 15 maggio 2013. Tenuto conto della revisione delle citate grandezze, già in atto alla luce delle procedure contabili implicate dal richiamato decreto legislativo n. 118 del 2011, e della possibilità che le medesime grandezze, come oggi presenti nel sistema informativo, presentino degli errori, se ne prevede una ponderazione rispettivamente al 50 per cento. Le somme sono erogate ai sensi del comma 5. Il presente comma disciplina altresì le modalità di comunicazione alle regioni degli importi assegnati.
Il comma 3, alla luce della revisione richiamata e delle relative risultanze che saranno oggetto di valutazione in sede di Tavolo di verifica degli adempimenti regionali in materia sanitaria, prevede il riparto definitivo dei 14 miliardi di euro. Le somme sono erogate, al netto di quanto già erogato a valere sui primi 5 miliardi di euro, ai sensi del comma 5. Il presente comma disciplina altresì le modalità di comunicazione alle regioni degli importi assegnati.
Il comma 4 dispone che le regioni facciano pervenire al Ministero dell’economia e delle finanze, entro il 31 maggio 2013 ed entro il 15 dicembre 2013 (rispettivamente con riferimento al primo e al secondo riparto di risorse), una richiesta di accesso alle somme assegnate che avvia il procedimento per la definitiva sottoscrizione del contratto con il medesimo Ministero. Per garantire l’intero utilizzo dei 14 miliardi si prevede la possibilità di riassegnazione di risorse a regioni che ne facciano richiesta, a valere sulle risorse non utilizzate da altre regioni: tale riassegnazione è prevista, a conclusione del procedimento di verifica dei dati presenti nei conti economici e negli stati patrimoniali, con riferimento alle risorse assegnate in via definitiva con il secondo decreto che ripartisce i 14 miliardi di euro.
Il comma 5 stabilisce le condizioni per l’erogazione alle regioni dell’anticipazione di liquidità:
le regioni devono prevedere, anche con misure legislative, le necessarie coperture per garantire la restituzione allo Stato dell’anticipazione ricevuta;
le regioni devono presentare un piano dei pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili, cumulati alla data del 31 dicembre 2012, comprendente l’elenco dei fornitori che saranno pagati e i relativi importi. Si prevede altresì la possibilità di inserire nell’elenco, nei limiti delle risorse assegnate ed in via residuale rispetto ai debiti esigibili alla data del 31 dicembre 2012, anche i debiti comunque sorti entro il medesimo termine, intendendosi per tali i debiti per i quali sia stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento entro il medesimo termine del 31 dicembre 2012;
la sottoscrizione di un contratto che preveda le modalità di erogazione delle somme e di relativa restituzione, ovvero di recupero. Nella restituzione, che avverrà in un periodo non superiore a trenta anni, sono compresi interessi che la disposizione fissa al tasso di rendimento di mercato dei BTP a cinque anni in corso di emissione.
Il comma 6 stabilisce che all’atto dell’erogazione le regioni interessate devono provvedere all’immediata estinzione dei debiti elencati nel piano di pagamento e alle conseguenti scritture contabili, dandone
certificazione al Tavolo di verifica degli adempimenti da parte del responsabile della gestione sanitaria accentrata o di altra persona formalmente indicata dalla regione. Detta certificazione non potrà essere elusa, in quanto la norma stabilisce che essa costituisce un adempimento ai fini dell’ordinario accesso delle regioni alle quote premiali del finanziamento del SSN, come previsto dalle disposizioni ivi richiamate.
Il comma 7 introduce la disposizione di carattere strutturale a cui si è fatto cenno sopra (diretta a prevenire la formazione di ingenti crediti dei servizi sanitari regionali verso le rispettive regioni), disponendo un nuovo adempimento regionale ai fini dell’ordinario accesso delle regioni alle quote premiali del finanziamento del SSN, come previsto dalle disposizioni ivi richiamate. L’adempimento consiste nell’obbligo delle regioni di erogare effettivamente ai propri enti sanitari, entro la fine dell’esercizio, almeno il 90 per cento delle somme che incassano dallo Stato a titolo di finanziamento del SSN stesso (si tratta dell’IRAP, dell’addizionale regionale all’IRPEF e dei trasferimenti da bilancio statale a titolo di compartecipazione IVA e di fondo sanitario nazionale), nonché delle somme che le stesse, a valere su risorse proprie, destinano autonomamente al finanziamento del SSN [sostanzialmente riconducibili alla fiscalità aggiuntiva, al ripiano di disavanzi sanitari, al finanziamento di funzioni sanitarie ulteriori rispetto ai livelli essenziali di assistenza (LEA), ad altri finanziamenti regionali comunque destinati]. Tale condizione è diretta a garantire un sostanziale equilibrio finanziario (equilibrio di cassa) oltre all’obbligo dell’equilibrio di competenza, disciplinato da una consistente legislazione e oggetto di un monitoraggio trimestrale ormai consolidati.
Il comma 8 fornisce una disciplina per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano che non accedono al finanziamento del SSN a carico del bilancio dello Stato. Per tali regioni e province autonome si prevede una partecipazione al Tavolo di verifica degli adempimenti regionali per le ricognizioni delle grandezze di cui al comma 1, disponendo che tali enti trasmettano entro il 30 giugno 2013 la documentazione necessaria per verificare i dati contenuti nei conti economici e negli stati patrimoniali. Si stabilisce inoltre che, in caso di mancata o parziale trasmissione delle certificazioni previste dal comma 6, non essendo attivabili i meccanismi previsti per le regioni a statuto ordinario dal medesimo comma 6, il Ministero dell’economia e delle finanze provveda, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, al recupero delle somme erogate alle stesse a titolo di anticipazione di liquidità.
Infine il comma 9 è diretto a coordinare l’operazione di cui al presente articolo con il procedimento di verifica degli adempimenti regionali di cui all’articolo 1, comma 174, della legge n. 311 del 2004, disponendo che le regioni possano far valere le somme attinte sull’anticipazione di liquidità quali risorse in termini di competenza di cui al comma 1, lettera b), del presente articolo. Per tale finalità è previsto uno slittamento, per l’anno 2013, dei termini di cui al medesimo comma 174, disponendo che il termine del 30 aprile sia differito al 15 maggio e che il termine del 31 maggio sia differito al 30 giugno.
Articolo 4. – (Verifica equilibri strutturali delle regioni). – Il presente articolo è volto a garantire l’effettivo raggiungimento degli obiettivi programmati di finanza pubblica, in quanto prevede, per le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano che abbiano sottoscritto i contratti di cui agli articoli 2 e 3, che la possibilità di sottoscrivere nuovi prestiti o mutui a qualunque titolo e per qualsiasi finalità e di prestare garanzie per la sottoscrizione di nuovi prestiti o mutui da parte di enti e società controllati o partecipati resti subordinata all’attestazione regionale da cui risulti, oltre al conseguimento degli obiettivi del patto di stabilità interno per l’anno precedente, la condizione che il bilancio regionale presenti una situazione di equilibrio strutturale. Dette condizioni sono verificate dai Tavoli di verifica di cui all’articolo 2, comma 4, e
all’articolo 3, comma 3, e recepite in apposita delibera del Consiglio dei ministri di autorizzazione all’indebitamento.
Articolo 5. – (Pagamento dei debiti delle Amministrazioni dello Stato). – Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 prevedono la possibilità di estinguere i debiti per le obbligazioni giuridicamente perfezionate dei Ministeri, relative a somministrazioni, forniture, appalti e prestazioni professionali, maturati alla data del 31 dicembre 2012, a fronte dei quali non sussistono residui passivi anche perenti. A tal fine è previsto il rifinanziamento dell’apposito fondo, per l’importo complessivo di 500 milioni di euro per l’anno 2013.
Il comma 3 prevede il monitoraggio dei pagamenti da parte degli uffici centrali di bilancio (UCB) ai quali le amministrazioni trasmettono con cadenza trimestrale i prospetti dei pagamenti dei debiti che non è stato possibile estinguere. A loro volta, gli UCB trasmettono una relazione finale alla Corte dei conti sulle somme effettivamente impegnate e pagate.
Qualora l’ammontare dei debiti dovesse risultare superiore al suddetto importo di 500 milioni di euro, il comma 4 dispone che i Ministeri interessati definiscano un piano di rientro volto al conseguimento dei necessari risparmi attraverso misure di razionalizzazione e riorganizzazione della spesa, anche al fine di prevenire il formarsi di nuove situazioni debitorie. L’estinzione dei debiti è condizionata al reperimento delle occorrenti risorse attraverso le suddette misure.
Nei commi 5 e 6 è previsto che i Nuclei di analisi e valutazione della spesa monitorano l’attuazione dei piani di rientro di cui al comma 4 e che, in caso di mancata adozione del piano di rientro, il Ministro competente entro il 15 luglio 2013 invia apposita relazione sulle cause dell’inadempienza alle competenti Commissioni parlamentari e alla Corte dei conti.
La disposizione di cui al comma 7 dispone la riprogrammazione delle restituzioni e dei rimborsi delle imposte per un importo pari a 2,5 miliardi di euro nel 2013 e a 4 miliardi di euro nel 2014.
Articolo 6. – (Altre disposizioni per favorire i pagamenti delle pubbliche amministrazioni). – Il comma 1 detta una norma intesa a stabilire l’ordine a cui le pubbliche amministrazioni devono attenersi nell’effettuazione dei pagamenti ai sensi delle disposizioni del capo I, dando priorità a quelli relativi a crediti non oggetto di cessione pro soluto, secondo il criterio della anzianità del credito.
Il comma 2 prevede che, ai fini dell’ammortamento delle anticipazioni di liquidità, la prima rata decorre dall’anno successivo a quello di sottoscrizione del contratto.
Il comma 3 prevede la pubblicazione dei piani dei pagamenti di cui al capo I nei siti internet delle amministrazioni interessate, nel rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 18 del decreto-legge n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 174 del 2012, allo scopo di assicurarne la massima trasparenza e conoscibilità. Si tratta di adempimenti già previsti a legislazione vigente.
Il comma 4 prevede che, relativamente alle opere pubbliche oggetto di pagamento ai sensi del capo I, i mandati di pagamento riportino il codice unico di progetto (CUP), secondo quanto previsto dalle funzionalità già operanti sul Sistema informatico delle operazioni degli enti pubblici (SIOPE).
Le stesse opere sono oggetto di rilevazione ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, secondo le previsioni del decreto ministeriale del 26 febbraio 2013.
Il comma 5 introduce la clausola di impignorabilità delle somme destinate al pagamento dei debiti commerciali delle pubbliche amministrazioni.
La previsione si rende necessaria al fine di evitare che tali somme, necessarie per estinguere l’enorme stock di crediti commerciali maturati alla data del 31 dicembre 2012 dalle imprese, possano essere distratte per altre finalità, vanificando gli effetti economici che si intendono perseguire con il presente decreto e che sono indispensabili per la tenuta del sistema industriale del Paese.
Del resto, ciò costituisce una modalità necessaria di intervento, sollecitata dal Parlamento il quale, con le risoluzioni approvate in data 2 aprile 2013, ha ritenuto improcrastinabile l’avvio di un intervento straordinario che, in linea con gli accordi raggiunti in sede europea, consenta il pagamento di un’ingente quantità di debiti commerciali, ciò al fine di apportare benefìci immediati e di rilievo per il sistema delle imprese (ciò anche al fine di dare concreta attuazione all’articolo 41 della Costituzione) e per le condizioni di liquidità dell’intero sistema economico nazionale.
A tali fini, con le predette risoluzioni, il Parlamento ha ritenuto indispensabile, nel dichiarato intento di rendere le misure contenute nel presente decreto di pronta ed immediata efficacia, che le risorse resesi disponibili per il pagamento dei debiti commerciali siano dichiarate impignorabili ex lege.
Il comma 6 introduce, nell’articolato della legge 24 marzo 2001, n. 89 (cosiddetta legge Pinto) l’articolo 5-quinquies in tema di esecuzione forzata, finalizzato ad assicurare un’ordinata programmazione dei pagamenti in favore dei creditori di somme liquidate a norma della legge citata.
La norma integra la disciplina della impignorabilità, come dettata dalla legge di stabilità per il 2013, dei fondi destinati al pagamento delle somme liquidate ai sensi della legge Pinto, impignorabilità che resta ferma.
Infatti, con l’articolo 1, comma 24, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (legge di stabilità per il 2013), è stato riformulato l’articolo 1, comma 294-bis, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, inserendo, quale ulteriore voce impignorabile, quella relativa ai fondi destinati al pagamento di somme liquidate a norma della legge 24 marzo 2001, n. 89.
L’integrazione così operata sulla disciplina riguardante i pignoramenti sulla contabilità (ordinaria) del Ministero della giustizia, degli uffici giudiziari e della Direzione nazionale antimafia, non può tuttavia evitare che i predetti fondi per il pagamento degli «indennizzi Pinto», attinti da pignoramento, effettuato nelle forme della espropriazione presso terzi, siano, ancorché nelle sole more della dichiarazione di impignorabilità da parte del giudice dell’esecuzione, sottoposti ad accantonamento (espressione principale del compito del custode, di cui è investito il terzo tesoriere – Banca d’Italia).
Ne deriva, sul punto, l’impossibilità per l’amministrazione di programmare adeguatamente, secondo le disponibilità esistenti, i pagamenti dei creditori muniti di titolo esecutivo anteriore (rispetto al pignorante). Analoga esigenza di protezione si pone per i fondi destinati al pagamento dei «creditori Pinto» di competenza di altre amministrazioni.
La proposta normativa è dunque volta ad evitare che vengano apposti vincoli, anche per effetto del temporaneo accantonamento, sui fondi in questione e tale obiettivo viene raggiunto mediante l’estensione (anche ai creditori Pinto) della portata applicativa dell’articolo 1 del decreto-legge 25 maggio 1994, n. 313, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 luglio 1994, n. 460, sul pignoramento cosiddetto contabile. Questo tipo di pignoramento sui generis, comunque regolato nelle forme dell’espropriazione mobiliare presso il debitore, esclude che possano essere ammessi, su impulso dei predetti creditori, sequestri o pignoramenti presso le sezioni di tesoreria dello Stato, a pena di nullità rilevabile d’ufficio; gli atti di sequestro o di pignoramento eventualmente notificati si hanno per non eseguiti e pertanto non determinano obbligo di accantonamento da parte delle sezioni medesime, né sospendono l’accreditamento di somme nelle contabilità speciali ed in quelle a favore dei funzionari delegati.
L’intervento normativo viene realizzato attraverso l’inserimento, nel tessuto normativo della legge 24 marzo 2001, n. 89 di un articolo, che segue l’articolo 5-quater. In tal modo, la norma assume portata generale ed è destinata a coprire i pignoramenti effettuati nei confronti di tutte le amministrazioni debitrici per effetto di liquidazioni ai sensi della legge Pinto.
Va evidenziato che, oltre al richiamo in generale della disciplina del cosiddetto pignoramento contabile, l’intervento normativo proposto ribadisce che tutti i creditori, ivi compresi i creditori Pinto, al pari degli altri creditori nei confronti della pubblica amministrazione, sono soggetti al divieto di procedere esecutivamente sui fondi destinati al pagamento di somme liquidate ai sensi della stessa legge Pinto.
Il comma 7 completa la disciplina introdotta dall’articolo 1, comma 24, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (legge di stabilità per il 2013), con il quale è stato riformulato l’articolo 1, comma 294-bis, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, inserendo, quale ulteriore voce impignorabile, quella relativa ai fondi sulla contabilità ordinaria del Ministero della giustizia destinati al pagamento di somme liquidate a norma della legge 24 marzo 2001, n. 89.
Il suddetto regime di impignorabilità viene infatti esteso anche ai fondi e alle contabilità speciali del Ministero dell’economia e delle finanze destinati al pagamento di somme liquidate ai sensi della legge n. 89 del 2001.
Il comma 8 introduce modifiche e integrazioni all’articolo 8 del decreto legislativo n. 123 del 2011 che incidono solamente sui tempi entro i quali gli atti di pagamento emessi a titolo di corrispettivo nelle transazioni commerciali tra imprese e pubbliche amministrazioni devono pervenire agli uffici di controllo (uffici centrali del bilancio e ragionerie territoriali dello Stato), nonché sui termini entro cui deve essere espletato il relativo controllo preventivo di regolarità amministrativa e contabile e si deve dare corso ai pagamenti medesimi.
Invero, tali modifiche mirano a salvaguardare la finanza pubblica con disposizioni volte ad evitare l’aggravio di spese per interessi moratori, dovuti, nel caso di specie, a tutela delle imprese in caso di ritardo nei pagamenti delle transazioni commerciali, senza che sia necessaria la costituzione in mora, dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento, ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231.
Il comma 9 prevede che, entro il 30 giugno 2013, le amministrazioni debitrici di cui agli articoli 1, 2, 3 e 5 comunicano ai creditori, anche a mezzo di posta elettronica, l’importo e la data entro la quale provvederanno rispettivamente ai pagamenti dei debiti. L’omessa comunicazione rileva ai fini della responsabilità per danno erariale a carico del responsabile dell’ufficio competente.
Il comma 10, norma di carattere ordinamentale, tipizza una fattispecie di responsabilità erariale a carico dei soggetti responsabili dell’omissione di specifici adempimenti procedimentali previsti dalle disposizioni contenute nel capo I (in particolare, mancato o tardivo adempimento da parte delle amministrazioni debitrici alle disposizioni di cui all’articolo 1, commi 2, 8 e 14, all’articolo 2, commi 3 e 5, all’articolo 3, commi 5, 6 e 7, all’articolo 5, commi 1 e 3, all’articolo 6, commi 2, 3 e 4, e all’articolo 7, comma 4, che ha causato la condanna al pagamento di somme per risarcimento danni o per interessi moratori).
Il comma 11, norma di carattere ordinamentale, prevede la facoltà per le amministrazioni di omettere la trasmissione alla Corte dei conti, per il controllo preventivo, dei decreti di riparto fra gli enti interessati delle anticipazioni di liquidità di cui al capo I.
Capo II. – (Disposizioni in materia di certificazione e cessione dei crediti nei confronti di pubbliche amministrazioni). – Articolo 7. – (Ricognizione dei debiti contratti dalle pubbliche amministrazioni). – L’articolo introduce disposizioni dirette ad assicurare, in un’ottica di semplificazione e trasparenza, la completa ricognizione e la certificazione delle somme dovute dalle amministrazioni per somministrazioni, forniture e appalti, ai sensi dell’articolo 9, commi 3-bis e 3-ter, del decreto-legge n. 185 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 2 del 2009, e dell’articolo 12, comma 11-quinquies, del decreto-legge n. 16 del 2012, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 44 del 2012, con l’obiettivo di assicurare il completamento del processo di liquidazione di tutti i debiti commerciali ante 2012 non ancora estinti.
In particolare, il comma 1 prevede l’obbligo delle amministrazioni debitrici (ai sensi dell’articolo 9, commi 3-bis e 3-ter, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e dell’articolo 12, comma 11-quinquies, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44) di registrarsi, entro venti giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sulla Piattaforma elettronica predisposta dal Ministero dell’economia e delle finanze per la gestione telematica per il rilascio delle certificazioni, sanzionandosi, al comma 2, il mancato adempimento dell’obbligo.
Con la disposizione di cui al comma 3 si chiarisce che la predetta Piattaforma elettronica diventa l’unica modalità di certificazione dei crediti ai sensi delle disposizioni sopra citate.
Il comma 4 stabilisce l’obbligo per le pubbliche amministrazioni debitrici di comunicare, a partire dal 1o giugno 2013 ed entro il termine del 15 settembre 2013, utilizzando la Piattaforma elettronica, l’elenco completo dei debiti certi, liquidi ed esigibili per somministrazioni, forniture e appalti, maturati alla data del 31 dicembre 2012, prevedendosi anche in questo caso, al comma 5, una particolare ipotesi di responsabilità dirigenziale e disciplinare in caso di inadempimento.
Ai sensi del comma 6, per i crediti diversi da quelli già oggetto di cessione o certificazione (che formano oggetto di separata indicazione), la comunicazione di cui al comma 4 equivale a certificazione del credito e si intende rilasciata ai sensi dell’articolo 2, comma 2, del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 25 giugno 2012, ovvero senza l’indicazione della data di pagamento. Resta ferma la possibilità di acquisire la certificazione secondo le procedure di cui ai decreti del Ministro dell’economia e delle finanze 22 maggio 2012 e 25 giugno 2012, e successive modificazioni.
Le disposizioni recate dai commi da 4 a 6 prevedono gli adeguamenti da apportare alla Piattaforma elettronica al fine di rendere disponibili le nuove funzionalità previste che rientrano nella normale attività di gestione e sviluppo dei sistemi informativi del Ministero dell’economia e delle finanze.
Il comma 7 prevede la possibilità per il creditore di richiedere la nomina di un commissario ad acta, qualora l’amministrazione debitrice sia rimasta inerte a fronte della richiesta del creditore medesimo di integrare o correggere la comunicazione relativa ad uno o più crediti da esso vantati. La nomina di un commissario ad acta, con oneri a carico dell’amministrazione debitrice, è già prevista dalla normativa vigente.
Ai sensi del comma 8, le banche e gli intermediari finanziari, tramite l’Associazione bancaria italiana (ABI), comunicano al Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento del tesoro l’elenco dei crediti certi, liquidi ed esigibili ceduti in favore di banche o intermediari finanziari autorizzati entro il 31 dicembre 2012.
Il comma 9 prevede infine che con la legge di stabilità possano essere ulteriormente incrementate le risorse destinate al pagamento dei debiti delle amministrazioni pubbliche che sono stati oggetto di cessione, da parte dei creditori, in favore di banche o intermediari finanziari autorizzati e risultanti dalla ricognizione condotta dall’ABI ai sensi del comma 8. Tali pagamenti dovranno comunque avvenire in linea con le indicazioni delle autorità europee e nel rispetto dei parametri di sostenibilità e stabilità finanziaria, mediante assegnazione di titoli di Stato. Si tratta di una mera facoltà da esercitare, eventualmente, con la legge di stabilità per l’anno 2014, prevedendo in tale sede la necessaria copertura finanziaria dei relativi oneri.
Articolo 8. – (Semplificazione e detassazione della cessione dei crediti nei confronti delle pubbliche amministrazioni). – Il
comma 1 prevede l’esenzione dal pagamento di imposte, tasse e diritti di qualsiasi tipo per gli atti di cessione dei crediti certi, liquidi ed esigibili maturati nei confronti delle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, alla data del 31 dicembre 2012 per somministrazioni, forniture ed appalti.
Al riguardo, si segnala che la normativa vigente prevede su tali atti un’imposta di registro in misura fissa pari a 168,00 euro. Da fonte ABI, inoltre, risulta che in media per ogni atto viene utilizzata una sola marca da bollo dell’importo di 14,62 euro. Pertanto, ogni singola cessione sconta una tassazione complessiva di 182,62 euro.
Al comma 2 viene prevista, quale ulteriore misura di semplificazione, la possibilità di far autenticare gli atti di cessione dei crediti nei confronti delle amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001 da parte dell’ufficiale rogante dell’amministrazione debitrice, solo ove tale figura sia presente.
Al comma 3 si prevede che, con provvedimento del Direttore generale del tesoro del Ministero dell’economia e delle finanze, da emanare entro il 31 luglio 2013, sono stabilite le modalità attraverso le quali la piattaforma elettronica è utilizzata anche per la stipulazione degli atti di cessione e per la loro notificazione.
Articolo 9. – (Compensazione tra certificazioni e crediti tributari). – Il comma 1 introduce l’articolo 28-quinquies del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, nel quale si prevede che i crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati al 31 dicembre 2012 nei confronti dello Stato, degli enti pubblici nazionali, delle regioni, degli enti locali e degli enti del SSN per somministrazioni, forniture e appalti, possono essere compensati ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con le somme dovute a seguito di accertamento con adesione ai sensi dell’articolo 8 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, di definizione ai sensi dell’articolo 5, comma 1-bis, dell’articolo 5-bis, dell’articolo 11, comma 1-bis, e di acquiescenza ai sensi dell’articolo 15 dello stesso decreto legislativo, di definizione agevolata delle sanzioni ai sensi degli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, di conciliazione giudiziale ai sensi dell’articolo 48 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, di mediazione ai sensi dell’articolo 17-bis dello stesso decreto. A tal fine è necessario che il credito sia certificato ai sensi dell’articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, o ai sensi dell’articolo 9, comma 3-ter, lettera b), ultimo periodo, del medesimo decreto. Al fine di garantire l’utilizzo univoco del credito certificato, la compensazione è trasmessa dall’Agenzia delle entrate alla Piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni. Qualora la regione, l’ente locale o l’ente del SSN non versi sulla contabilità speciale numero 1778 – «Fondi di bilancio» l’importo certificato entro sessanta giorni dal termine indicato nella certificazione, la struttura di gestione dell’Agenzia delle entrate trattiene l’importo certificato mediante riduzione delle somme dovute all’ente territoriale a qualsiasi titolo. Nel caso in cui il recupero non sia possibile, la suddetta struttura di gestione ne dà comunicazione ai Ministeri dell’interno e dell’economia e delle finanze e l’importo è recuperato mediante riduzione delle somme dovute dallo Stato all’ente territoriale a qualsiasi titolo, incluse le quote dei fondi di riequilibrio o perequativi e le quote di gettito relative alla compartecipazione a tributi erariali.
Si tratta di una semplice compensazione che garantisce in ogni caso l’accertamento e il versamento delle entrate derivanti dagli istituti sopracitati.
L’ultimo comma dispone che dal 2014 il limite annuale per la fruizione dei crediti d’imposta è innalzato da 516.000 euro a 700.000 euro.
All’onere suindicato riguardante il pregresso, pari a euro 1.250 milioni per l’anno 2014, 380 milioni per l’anno 2015 e
250 milioni per l’anno 2016, si provvede mediante utilizzo delle risorse esistenti nella contabilità speciale 1778 – «Fondi di bilancio» dell’Agenzia delle entrate.
Capo III – (Ulteriori misure in materia di equilibrio finanziario di regioni e province). – Articolo 10. – (Modifiche al decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e disposizioni in materia di versamento di tributi locali). – Il comma 1 reca modifiche all’articolo 16, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, che prevede che le riduzioni delle risorse finanziarie, operate dal medesimo comma 7 siano imputate a ciascuna provincia tenendo conto delle analisi della spesa effettuate dal Commissario straordinario di cui all’articolo 2 del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 2012, n. 94, degli elementi di costo nei singoli settori merceologici, dei dati raccolti nell’ambito della procedura per la determinazione dei fabbisogni standard, nonché dei fabbisogni standard stessi, e dei conseguenti risparmi potenziali di ciascun ente.
Tali imputazioni sono determinate dalla Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sulla base dell’istruttoria condotta dall’Unione delle province d’Italia (UPI), e recepite con decreto del Ministero dell’interno. In caso di mancata deliberazione della Conferenza Stato-città ed autonomie locali, le riduzioni sono ripartite in proporzione alle spese sostenute per consumi intermedi desunte, per l’anno 2011, dal SIOPE.
Con la modifica in esame si prevede che per gli anni 2013 e 2014, invece, le riduzioni da imputare a ciascuna provincia, in caso di mancata deliberazione della Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono pari agli importi indicati nell’allegato 3-bis annesso al presente decreto. Viene, pertanto, meno il ricorso al decreto del Ministero dell’interno per la ripartizione delle riduzioni da operare.
I predetti importi sono stati individuati ripartendo il risparmio complessivo ascritto al comparto delle province sulla base della incidenza della spesa per consumi intermedi sostenuta da ciascuna provincia nel 2011, come desunta dai dati SIOPE rilevati a marzo 2013, senza considerare le spese per formazione professionale, per trasporto pubblico locale e per la raccolta di rifiuti solidi urbani, nonché i pagamenti effettuati dalla provincia di Napoli relativi alle spese per servizi socialmente utili finanziate dallo Stato.
I commi 2 e 3 prevedono disposizioni, in materia di TARES (Tariffa rifiuti e servizi), che operano limitatamente all’anno 2013, anche in deroga all’articolo 14 del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011.
Il comma 2, lettera a), attribuisce al comune la facoltà di intervenire sul numero delle rate e sulla scadenza delle stesse con la conseguenza che il versamento della prima rata può essere anticipato rispetto all’attuale scadenza di luglio, prevista dal comma 35 dell’articolo 14 del decreto-legge n. 201 del 2011, che consente unicamente la possibilità di posticipare tale scadenza. A tutela del contribuente, la norma prevede, comunque, la condizione che la deliberazione sia adottata e pubblicata, ai sensi di legge, dal comune almeno trenta giorni prima della data di versamento.
La lettera b) stabilisce che, ai fini del versamento delle sole prime due rate del tributo, i comuni possono inviare ai contribuenti i bollettini di conto corrente postale precompilati, già predisposti per il pagamento della TARSU o della TIA 1 o della TIA 2, ovvero indicare le altre modalità di pagamento già in uso per gli stessi prelievi.
La norma precisa che tali modalità di versamento non possono essere utilizzate per il pagamento dell’ultima rata del tributo che, quindi, deve essere corrisposta, unitamente alla maggiorazione standard, impiegando esclusivamente gli strumenti previsti dalla successiva lettera c). Dal tenore e dalla finalità della disposizione in
parola emerge che, anche nel caso in cui il comune abbia previsto il pagamento del tributo in sole due rate, per il pagamento della seconda deve essere necessariamente utilizzato il modello F24 o il bollettino di conto corrente postale. A parte quest’ultima ipotesi, il contribuente può sempre avvalersi della facoltà di pagare il tributo in un’unica soluzione a giugno, come previsto dal citato comma 35 dell’articolo 14, ma tale facoltà può essere esercitata limitatamente alle rate diverse dall’ultima.
In definitiva, per l’anno 2013, il contribuente è tenuto a corrispondere il tributo in almeno due rate.
Resta fermo che l’utilizzazione dei bollettini di conto corrente postale predisposti per il pagamento della TARSU, della TIA 1 e della TIA 2 costituisce una mera facoltà, potendo il comune utilizzare, già a decorrere dalla prima rata, il modello F24 e il bollettino di conto corrente postale, in via di approvazione, predisposti per il pagamento della TARES.
La lettera c) del comma 2 prevede la riserva in favore dello Stato del gettito relativo alla maggiorazione standard, pari a 0,30 euro per metro quadrato. Conseguentemente, la lettera d) prevede che non trovi applicazione il comma 13-bis del citato articolo 14 del decreto-legge n. 201 del 2011 e la lettera e) opera le necessarie modifiche alla lettera c) del comma 380 dell’articolo 1 della legge n. 228 del 2012.
Anche in questo caso, detta maggiorazione è versata in unica soluzione, unitamente all’ultima rata della TARES, utilizzando il modello F24 o il bollettino di conto corrente postale in via di approvazione.
La lettera f) della norma stabilisce che i comuni non possono esercitare la facoltà di aumento della maggiorazione standard fino a 0,40, come, invece, previsto dal comma 13 dell’articolo 14 del decreto-legge n. 201 del 2011.
La lettera g) mira a risolvere le difficoltà dei comuni che, in regime di TIA, hanno esternalizzato tutto il servizio di gestione dei rifiuti, ivi compresa la riscossione. La disciplina del nuovo tributo prevede, infatti, che i versamenti debbano essere effettuati esclusivamente ai comuni e, solo nel caso di tariffa puntuale, il soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti provvede alla riscossione. Per evitare ripercussioni negative sullo svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, poiché le aziende in questione non sono destinatarie delle somme riscosse e per consentire ai comuni di riappostare il bilancio prevedendo la necessaria corrispondenza tra l’entrata relativa al gettito del tributo e la corrispondente voce di spesa per la gestione del servizio, la norma consente transitoriamente per l’anno 2013 ai comuni di continuare ad avvalersi per la riscossione del tributo dei soggetti affidatari del servizio di gestione dei rifiuti urbani.
Il comma 3 della norma in esame, nel sostituire il comma 4 dell’articolo 14 del decreto-legge n. 201 del 2011, ripropone le stesse disposizioni presenti nella disciplina TARSU. Per tale tributo, infatti, l’articolo 63, comma 2, del decreto legislativo n. 507 del 1993 escludeva dalla tassazione le aree comuni del condominio. Per quanto riguarda invece le aree pertinenziali delle attività economiche, la disposizione relativa alla TARSU era inserita nell’articolo 6 del decreto-legge 29 settembre 1997, n. 328, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 1997, n. 410, in base al quale, per il 1997 e il 1998, erano imponibili le superfici scoperte operative e venivano escluse dal tributo le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili. Successivamente, l’articolo 1, comma 3, del decreto-legge 26 gennaio 1999, n.8, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1999, n. 75, ha esteso tale disciplina anche agli anni successivi al 1998.
Pertanto, con la norma proposta le superfici scoperte operative sono tassabili per intero, mentre non sono tassabili le aree scoperte pertinenziali o accessorie di locali adibiti a civili abitazioni, le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili diversi dalle civili abitazioni, le aree comuni condominiali nei limiti previsti dalla norma.
Il comma 4 introduce novità in materia di imposta municipale propria (IMU).
In particolare, la lettera a) stabilisce, a partire dall’anno 2013, un unico termine per la presentazione della dichiarazione IMU, al fine di evitare un’eccessiva frammentazione dell’obbligo dichiarativo derivante dal termine mobile dei novanta giorni e per risolvere gli insolubili problemi che, a legislazione vigente, si sono posti in ordine alla possibilità da parte dei contribuenti di ricorrere all’istituto del ravvedimento, di cui alla lettera b) del comma 1 dell’articolo 13 del decreto legislativo n. 472 del 1997. Infatti, quest’ultima disposizione prevede due diversi termini di ravvedimento collegati alla natura periodica o non periodica della dichiarazione.
L’attuale termine di novanta giorni entro cui deve essere assolto l’obbligo dichiarativo IMU e la successiva previsione secondo cui la dichiarazione ha effetto anche per gli anni seguenti, sempreché non si verifichino modificazioni che incidono sull’ammontare dell’imposta dovuta, contenuti nell’articolo 13, comma 12-ter, del decreto-legge n. 201 del 2011, non permettono di definire con certezza la natura della dichiarazione IMU, con ripercussioni negative sull’applicabilità delle norme in materia di ravvedimento.
Con la lettera b) si sostituisce il comma 13-bis dell’articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011 relativo all’efficacia costitutiva della pubblicazione nel sito internet del Ministero dell’economia e delle finanze delle delibere di approvazione delle aliquote e della detrazione IMU. La norma proposta stabilisce, innanzitutto, che, a decorrere dall’anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e della detrazione nonché i regolamenti dell’IMU devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico del Ministero dell’economia e delle finanze che ha effetti costitutivi.
La norma prende in considerazione anche i versamenti dell’IMU, disponendo che gli stessi devono essere eseguiti tenendo conto degli atti pubblicati nel predetto sito, per quanto riguarda la prima rata, alla data del 16 maggio di ciascun anno di imposta e, per quanto riguarda la seconda rata, alla data del 16 novembre.
La norma prescrive, inoltre, che ai fini della suddetta pubblicazione, l’invio da parte dei comuni degli atti in questione deve avvenire rispettivamente entro il 9 maggio e il 9 novembre di ciascun anno di imposta.
La disposizione prende in considerazione l’eventualità che i comuni non abbiano inviato alle scadenze appena indicate i suddetti atti, stabilendo in tale caso un meccanismo di salvaguardia per consentire, comunque, i versamenti dell’imposta nei termini dovuti. In particolare, per il pagamento della prima rata, i soggetti passivi calcolano l’imposta nella misura pari al 50 per cento di quella dovuta sulla base dell’aliquota e della detrazione dei dodici mesi dell’anno precedente. Per il versamento della seconda rata, i contribuenti devono prendere in considerazione gli atti pubblicati entro il 16 maggio dell’anno di riferimento oppure, in mancanza, quelli adottati per l’anno precedente.
Ovviamente, la norma in questione riguarda esclusivamente l’invio e la pubblicazione delle deliberazioni e dei regolamenti IMU e non incide sui termini di adozione di tali atti che devono essere, comunque, approvati nei termini previsti, per quanto riguarda le aliquote, dal comma 169 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, in base al quale «gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno». Per quanto concerne, invece, i regolamenti occorre fare riferimento all’articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, in base al quale «Il termine (…) per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento».
La norma prevede, altresì, che i comuni debbano compilare, secondo le indicazioni fornite dallo stesso Ministero dell’economia e delle finanze, sentita l’Associazione nazionale dei comuni d’Italia (ANCI), una griglia riassuntiva delle aliquote e dei regimi agevolativi determinati con le delibere. Tale griglia è necessaria per disporre, nel momento in cui occorre effettuare le necessarie elaborazioni che affiancano le proposte normative, di un quadro definito e di immediata percezione delle manovre adottate dai comuni.
Articolo 11. – (Misure per l’equilibrio finanziario della Regione Siciliana, della Regione Piemonte, nonché per la programmazione regionale del Fondo per lo sviluppo e la coesione). – I commi da 1 a 5 sono finalizzati a dare attuazione all’articolo 37, primo comma, del regio decreto legislativo n. 455 del 1946, recante l’approvazione dello statuto di autonomia della Regione Siciliana. In particolare, si prevede l’attribuzione alla predetta Regione del gettito delle imposte sui redditi prodotti dalle imprese industriali e commerciali che hanno sede legale fuori dal territorio regionale in misura pari alla quota di detti redditi riferibile agli impianti e agli stabilimenti ubicati all’interno della Regione.
Per l’anno 2013, si prevede che l’assegnazione venga effettuata per un importo di euro 49.000.000, mediante attribuzione diretta alla Regione da parte della Struttura di Gestione, individuata dal regolamento di cui decreto del Ministro delle finanze 22 maggio 1998, n. 183. Ciò al fine di sterilizzare il rischio di un adeguamento non immediato da parte dei contribuenti alle nuove regole di versamento previste per l’attuazione della riforma in esame e allo scopo di assicurare la neutralità finanziaria del presente articolo per il primo anno di entrata in vigore. Per gli anni successivi, il relativo gettito è assicurato secondo le modalità applicative previste dal decreto dirigenziale del Ministero dell’economia e delle finanze di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 novembre 2005, n. 241, da emanare, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, d’intesa con l’Assessorato regionale dell’economia della Regione Siciliana.
Alla copertura degli oneri derivanti dall’attribuzione alla Regione Siciliana delle predette maggiori entrate si provvederà mediante:
la riduzione delle risorse spettanti alla regione Siciliana per gli anni dal 2013 al 2015 per l’edilizia agevolata di cui all’articolo 61, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
la riduzione del contributo previsto dall’articolo 1, comma 114, terzo periodo, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, nella misura di 3 milioni per l’anno 2013 e di 10 milioni per ciascuno degli anni 2014 e 2015;
la riduzione del contributo previsto dall’articolo 5, comma 3-ter, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, pari a 10 milioni per l’anno 2015.
A decorrere dall’anno 2016, si provvederà alla ridefinizione dei rapporti finanziari fra lo Stato e la Regione Siciliana e al simmetrico trasferimento di funzioni ancora svolte dallo Stato nel territorio regionale, con le modalità previste dallo statuto speciale della Regione Siciliana e dal decreto legislativo 3 novembre 2005, n. 241.
Per ciò che concerne la regione Piemonte, ai commi 6 e 7, si prevede che la regione medesima, al fine di consentire la rimozione dello squilibrio finanziario derivante da debiti pregressi a carico del bilancio regionale inerenti i servizi di trasporto pubblico locale su gomma e di trasporto ferroviario regionale, predisponga
un piano di rientro, da sottoporre, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, all’approvazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell’economia e delle finanze. Il piano di rientro dovrà individuare le necessarie azioni di razionalizzazione ed efficientamento da conseguire attraverso l’adozione dei criteri e delle modalità di cui all’articolo 16-bis, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.
Per il finanziamento del piano, la regione Piemonte è autorizzata ad utilizzare, per l’anno 2013, le risorse ad essa assegnate del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui alla delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica n. 1 dell’11 gennaio 2011 (pubblicata nella Gazzetta ufficiale n. 80 del 7 aprile 2011), nel limite massimo di 150 milioni di euro.
Infine, al comma 8, si prevede – nell’ambito dell’accordo che deve essere stipulato tra le autonomie speciali per il riparto dell’accantonamento del gettito derivante dalla compartecipazione ai tributi erariali, ai sensi dell’articolo 16, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 – la possibilità di effettuare il predetto accantonamento a valere sulle risorse destinate alla programmazione regionale del Fondo per lo sviluppo e la coesione, previo accordo tra la regione richiedente, il Ministero per la coesione territoriale e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Ciò al fine di garantire una sufficiente liquidità per far fronte ai pagamenti in conto capitale degli enti territoriali e, per la parte corrente, nel comparto dei trasporti e per il funzionamento di infrastrutture indispensabili per lo sviluppo della regione.
Capo IV. – (Disposizioni finali). – Articolo 12. – (Copertura finanziaria). – Le disposizioni di cui al presente decreto, ad eccezione di quelle per le quali è prevista un’apposita copertura, determinano complessivamente un incremento del fabbisogno delle amministrazioni pubbliche di 20 miliardi nel 2013 e di ulteriori 20 miliardi nel 2014. In relazione al maggior fabbisogno si potrà determinare l’esigenza di disporre maggiori emissioni di titoli di Stato nel corso dei rispettivi anni fino a concorrenza del predetto importo. In relazione a tale valore massimo si sono stimati gli interessi passivi a carico del bilancio dello Stato ipotizzando emissioni nell’arco di ciascuno dei due anni, sulla base dei tassi di mercato attesi sul ventaglio degli strumenti di medio-lungo termine regolarmente offerti e tenendo conto dell’ordinaria gestione dei flussi di cassa che il Ministero dell’economia e delle finanze normalmente adotta per la conduzione del debito pubblico. Ne risulta un incremento della spesa per interessi passivi che, per il bilancio dello Stato, ammonta a 922,5 milioni nel 2014 e a 1.599 milioni per gli anni dal 2015 al 2017.
L’aumento della spesa per interessi passivi è in parte compensato dagli interessi attivi che dovranno essere corrisposti dagli enti territoriali sulle anticipazioni di liquidità richieste ai sensi degli articoli 1, 2 e 3 per il medesimo arco temporale (da restituire con piano d’ammortamento a rate costanti in 30 anni a decorrere dal 2014) per il quale è previsto il rimborso delle stesse anticipazioni.
Il comma 2 è volto a consentire la tempestiva attuazione delle disposizioni recate dal decreto, nelle more dell’emissione dei titoli di cui al comma 1, autorizzando il Ministro dell’economia e delle finanze ad apportare immediatamente dopo l’entrata in vigore del provvedimento, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio e, ove necessario, a disporre il ricorso ad anticipazioni di tesoreria. Per assicurare l’invarianza dei saldi, è previsto che la regolarizzazione dovrà essere effettuata entro la conclusione dell’esercizio in cui è effettuato il pagamento in anticipazione.
Ai fini della copertura dell’onere netto della spesa per interessi, è prevista al comma 3 la seguente modalità:
per l’importo di 559,5 milioni di euro nell’anno 2014 mediante parziale
utilizzo delle maggiori entrate dell’imposta sul valore aggiunto derivanti dalle misure previste dagli articoli 1, 2, 3 e 5;
per l’importo di 570,45 milioni a decorrere dall’anno 2015 mediante corrispondente riduzione lineare delle dotazioni finanziarie a legislazione vigente delle spese rimodulabili, con esclusione degli stanziamenti relativi al Fondo per lo sviluppo e la coesione, nell’ambito delle missioni di ciascun Ministero.
L’importo della riduzione da applicare, in termini di competenza e di cassa, a ciascun Ministero è indicato nell’apposito allegato 1 nell’ambito delle spese rimodulabili delle missioni di spesa di ciascun Ministero di cui all’articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
Nelle more della definizione del decreto ministeriale del Ministero dell’economia e delle finanze di riduzione delle suddette spese, ai sensi del comma 4, il Ministro dell’economia e delle finanze provvede ad accantonare e rendere indisponibili le risorse iscritte nel bilancio pluriennale dello Stato. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto, le amministrazioni centrali dello Stato potranno proporre variazioni compensative delle somme accantonate, anche in deroga alle vigenti norme in materia di flessibilità, tra missioni diverse di ciascuno stato di previsione, nel rispetto dell’invarianza degli effetti sui saldi di finanza pubblica e restando precluso l’utilizzo degli stanziamenti di conto capitale per finanziare spese correnti.
Il comma 3 dispone, altresì, la copertura degli oneri derivanti dalla stipula di un addendum alla Convenzione con la Cassa depositi e prestiti Spa, pari ad euro 500.000 per ciascuno degli anni 2013 e 2014 (articolo 1, comma 12) e di quelli derivanti dalla detassazione della cessione dei crediti vantati nei confronti della pubblica amministrazione, pari a 6,5 milioni di euro per ciascuno anno del periodo 2013-2017 (articolo 8).
A tal fine è disposta, quanto a 7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014 e 6,5 milioni di euro per l’anno 2015, la riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a 7 milioni di euro per l’anno 2013 e a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015, l’accantonamento relativo al medesimo Ministero e, quanto a 5 milioni di euro per l’anno 2014 e a 4,5 milioni di euro per l’anno 2015, l’accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
Il comma 6 prevede che gli importi relativi alle anticipazioni di cui agli articoli 1, 2 e 3, da restituire da parte degli enti territoriali, siano versati annualmente all’entrata del bilancio dello Stato (distinguendo tra quota interessi e quota capitale). In particolare, è altresì disposto che le quote capitale siano riassegnate al fondo ammortamento titoli di Stato.
Il comma 7 dispone che sui capitoli su cui si siano rilevati debiti per obbligazioni giuridicamente perfezionate relative a somministrazioni, forniture e appalti, maturati alla data del 31 dicembre 2012, a fronte delle quali non sussistono residui passivi anche perenti, per gli anni 2013 e 2014 non sia possibile proporre da parte dei Ministeri interessati rimodulazioni che determinino la riduzione degli stanziamenti dei medesimi capitoli. La norma non comporta oneri.
La disposizione di cui al comma 8 prevede la modifica dell’allegato n. 1 all’articolo 1, comma 1, della legge n. 228 del 2012 (legge di stabilità 2013), incrementando i livelli massimi del saldo netto da finanziare e del ricorso al mercato finanziario, in termini di competenza, per gli anni 2013 e 2014, per adeguarli ai nuovi valori del bilancio programmatico, fissati nella Relazione al Parlamento 2013, comprensivi anche degli effetti recati dalle disposizioni del decreto.
I commi 9 e 10 prevedono una clausola di salvaguardia per evitare che dal decreto possano derivare rischi di superamento degli obiettivi programmatici indicati nei documenti di programmazione finanziaria. In particolare, si dispone che, qualora nell’ambito del monitoraggio degli effetti
derivanti dalle norme del decreto, sia accertato il rischio di tale superamento, il Ministro dell’economia e delle finanze, previa relazione da inviare al Parlamento, dispone la rimodulazione per gli anni 2013 e 2014 delle spese autorizzate con le predette norme, oppure il blocco degli impegni e dei pagamenti (ai sensi dell’articolo 10, comma 12, del decreto-legge n. 98 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 111 del 2011), o in alternativa proporre l’adozione di provvedimenti correttivi urgenti.
Il comma 11 dispone che le risorse stanziate per fornire agli enti territoriali e agli enti sanitari locali la liquidità necessaria al pagamento dei propri debiti e non utilizzate possano essere ridestinate, in primo luogo, all’aumento della restituzione e ai rimborsi delle imposte e, secondariamente, all’estinzione, mediante assegnazione di titoli di Stato, dei crediti commerciali detenuti dai privati nei confronti dei Ministeri che sono stati oggetto di cessione.
Articolo 13. – (Entrata in vigore). – La norma fissa l’entrata in vigore del decreto-legge al giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
RELAZIONE TECNICA
commi da 2 a 6: le norme non determinano oneri sui saldi di finanza pubblica in quanto sono finalizzate solo a disciplinare le modalità di esclusione dai vincoli del patto di stabilità interno dei pagamenti di cui al comma 1;
commi 7 e 8: le norme aumentando gli spazi finanziari del patto delle regioni finalizzati prioritariamente a liquidare residui di parte capitale in favore degli enti locali, determinano effetti finanziari negativi in termini di fabbisogno e di indebitamento netto pari a 1.400 milioni di euro;
comma 9: la norma non determina effetti negativi sui saldi di finanza pubblica atteso che gli eventuali maggiori oneri per interessi connessi all’aumento della possibilità per gli enti locali di ricorrere ad onerose anticipazioni di tesoreria sono a carico dei predetti enti;
comma 10: al fine di fornire liquidità agli enti territoriali e agli enti sanitari locali per il pagamento dei debiti contratti, il comma 10
istituisce nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze il «Fondo per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili», con una dotazione di 10.000 milioni di euro per il 2013 e di 16.000 milioni di euro per il 2014. È prevista la ripartizione del medesimo Fondo in tre sezioni a cui corrispondono tre articoli del relativo capitolo di bilancio, denominati «Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali» con una dotazione di 2.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014, «Sezione per assicurare la liquidità alle regioni e alle province autonome per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili diversi da quelli finanziari e sanitari» con una dotazione di 3.000 milioni di euro per l’anno 2013 e di 5.000 milioni di euro per l’anno 2014 e «Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti del Servizio Sanitario Nazionale», con una dotazione di 5.000 milioni di euro per l’anno 2013 e di 9.000 milioni di euro per l’anno 2014. Allo scopo di consentire il pieno utilizzo delle citate risorse è previsto che, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze da trasmettere alle Camere e alla Corte dei conti, possono essere disposte variazioni compensative, in termini di competenza e di cassa, tra i predetti articoli in relazione alle richieste di utilizzo delle risorse. A tale fine le somme affluite sul conto corrente di tesoreria di cui al comma 11 sono versate all’entrata del bilancio dello Stato per la riassegnazione ai pertinenti articoli del Fondo.
La norma determina effetti finanziari negativi in termini di saldo netto da finanziare e di fabbisogno pari a 10.000 milioni di euro per il 2013 e 16.000 milioni di euro per il 2014;
commi 11 e 12: la norma prevede, al fine di dare immediata operatività al Fondo di cui al comma 10, che il Ministero dell’economia e delle finanze si avvalga della Cassa depositi e prestiti, attraverso la stipula di apposito addendum alla Convenzione del 23 dicembre 2009; a tal fine è autorizzata la spesa di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014;
commi 15 e 16: non determinano effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica, in quanto sostanzialmente finalizzati a definire aspetti procedurali relativamente ai comuni che hanno deliberato la procedura di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all’articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000 e che chiedono accesso all’anticipazione di liquidità;
comma 17: la norma, che introduce l’obbligo per gli enti beneficiari dell’anticipazione di liquidità di prevedere un fondo di svalutazione crediti in misura pari ad almeno il 50 per cento dei residui attivi, di cui ai titoli primo e terzo dell’entrata, aventi anzianità superiore a 5 anni, non determina effetti finanziari.
relativamente alla «Sezione per assicurare la liquidità alle regioni e alle province autonome per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili diversi da quelli sanitari», di cui all’articolo 1, comma 10;
commi 5 e 6: le norme non determinano oneri in quanto i pagamenti ivi previsti avvengono in coerenza con i vincoli del patto di stabilità interno;
comma 7: la norma prevede il rifinanziamento, in termini di sola cassa, per un importo di 800 milioni di euro, per il solo anno 2013, del Fondo di compensazione per gli interventi volto a favorire lo sviluppo di cui all’articolo 32, comma 4, lettera n-bis), della legge 12 novembre 2011, n. 183, lettera introdotta dall’articolo 3, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 dicembre 2011, n. 214.
Questa integrazione è indispensabile per assicurare alle Amministrazioni titolari dei programmi comunitari 2007-2013 il conseguimento dei target di spesa fissati al 31 dicembre 2013, al fine di scongiurare la perdita di risorse comunitarie, conseguente dall’applicazione della regola del disimpegno automatico prevista dai Regolamenti UE che disciplinano l’intervento dei Fondi strutturali europei.
Il rispetto dei target di spesa fissati per i singoli programmi consente la presentazione nel corso dell’anno delle rendicontazioni alla Commissione europea, necessarie per attivare i corrispondenti rientri di risorse comunitarie.
Per effetto dell’integrazione disposta dalla norma in esame, la dotazione del Fondo di compensazione di cui sopra raggiunge, nell’anno 2013, 1.800 milioni di euro, un ammontare ancora inferiore a quello necessario per evitare la perdita di risorse comunitarie al 31 dicembre 2013 (2 miliardi di euro) ad obiettivi di spesa invariati, senza tener conto, quindi, degli effetti delle misure di accelerazione delle spese da realizzare per conseguire l’integrale utilizzo delle risorse alla chiusura della programmazione (31 dicembre 2015).
La norma in esame a fronte di una integrazione di 800 milioni di euro per l’anno 2013, determina effetti finanziari negativi in termini di fabbisogno e di indebitamento netto pari a 600 milioni di euro. Infatti, la maggiore capacità di spesa delle Amministrazioni titolari dei programmi cofinanziati dai fondi strutturali, derivante dall’innalzamento dei target di spesa previsti per lo stesso anno, abbinata al riconoscimento di un maggiore spazio finanziario all’interno dei vincoli posti dal Patto di stabilità pari a 800 milioni di euro per l’anno 2013, comporta un incremento dei rientri comunitari per il medesimo anno quantificabile in circa 200 milioni di euro (tenuto conto anche degli attuali vincoli di liquidità del bilancio dell’Unione europea 2013), aggiuntivi rispetto a quelli previsti nei tendenziali a legislazione vigente;
commi 8 e 9: le norme non determinano effetti negativi sui saldi di finanza pubblica in quanto finalizzate a ripartire le risorse di cui al comma 7 e a prevedere la ridistribuzione delle quote non utilizzate.
Tenuto conto della finalità del presente decreto, diretta a garantire una rapida messa a disposizione degli enti pubblici interessati di liquidità per provvedere tempestivamente ai pagamenti dei propri debiti, il procedimento previsto dal presente articolo è stato individuato, anche in funzione delle esigenze rappresentate dagli enti e dalle parti sociali, come il più idoneo a garantire un afflusso rapido della liquidità verso le regioni, fino al punto di prevedere che, ai fini di una tempestiva prima erogazione di 5 miliardi di euro, il relativo procedimento venga già avviato durante il periodo di conversione in legge del decreto e di disporre il riparto definitivo delle risorse, comunque entro il mese di novembre 2013, per essere immediatamente operativi ad inizio 2014.
Nel dettaglio, il presente articolo da un lato mira a favorire il pagamento dei debiti cumulati dagli enti del SSN al 31 dicembre 2012, per l’importo complessivo citato di 14 miliardi di euro, dall’altro introduce, con disposizione di carattere strutturale, meccanismi diretti ad impedire in futuro ulteriori ritardi nel sistema dei pagamenti, ponendo vincoli stringenti sulla gestione, da parte delle regioni, della liquidità destinata al finanziamento del SSN (posto che l’equilibrio economico è garantito da una serie di disposizioni vigenti e dalle verifiche trimestrali dei tavoli tecnici competenti, ormai consolidate).
Al fine di chiarire l’ambito di operatività del presente articolo, si rappresenta infatti che allo stato risultano alcune importanti situazioni di persistenti crediti degli enti del SSN verso le rispettive regioni, per quote di finanziamento non erogate dalle regioni stesse ai propri enti ancorché regolarmente incassate dallo Stato o stanziate nel bilancio regionale, come più diffusamente esposto di seguito. Ciò comporta che, a fronte di costi regolarmente sostenuti dagli enti del SSN, in quanto regolarmente finanziati in termini di competenza, detti enti non sono stati nella condizione di pagare i conseguenti debiti, a causa della mancata erogazione di cassa. La vicenda coinvolge evidentemente la complessiva gestione dei bilanci regionali e con il presente articolo si vuole porre al riparo il SSN da gestioni improprie della relativa liquidità. In taluni casi la sottrazione di liquidità è addirittura la conseguenza di una cancellazione delle somme dal bilancio regionale anche in termini di competenza ed il presente articolo comprende anche tali casi. Con la presente erogazione di liquidità si intende altresì affrontare la problematica di investimenti pregressi effettuati a valere sul finanziamento corrente del SSN (e non
su quello in conto capitale di cui all’articolo 20 della legge n. 67 del 1988 che prevede finanziamenti specifici), di dimensioni eccessive rispetto alla capacità economico-finanziaria degli enti e tali da comportare, ora, una crisi di liquidità.
Nel dettaglio, il comma 1 stabilisce un’anticipazione di liquidità in favore delle regioni, dell’importo complessivo di 14 miliardi di euro, di cui 5 miliardi per il 2013 e 9 miliardi per il 2014, al fine di favorire il pagamento dei debiti del SSN cumulati fino al 31 dicembre 2012.
Per effettuare il riparto fra le regioni del predetto importo si prendono come riferimento due grandezze finanziarie che possono spiegare in modo molto consistente il ritardo dei pagamenti nel SSN:
gli ammortamenti non sterilizzati antecedenti l’applicazione del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, (che ha stabilito regole di contabilizzazione degli investimenti e degli ammortamenti uniformi e tali da garantire sia l’equilibrio economico che l’equilibrio finanziario degli enti del SSN) e dunque frutto di pregresse politiche di investimento non sempre adeguate alla capacità economico-finanziaria degli enti del SSN le quali hanno generato, soprattutto in talune regioni, una significativa crisi di liquidità;
le risorse relative al finanziamento del SSN che, sebbene regolarmente affluite alle regioni ovvero stanziate dalle stesse su risorse proprie per quanto attiene al finanziamento eventualmente a proprio carico (dunque regolarmente presenti in termini di competenza di bilancio), tuttavia non sono state erogate agli enti del SSN in quanto la relativa liquidità (in taluni casi anche lo stanziamento in termini di competenza) è stata utilizzata dalle regioni interessate per finalità extrasanitarie. Detto fenomeno, che assume dimensioni imponenti soprattutto in talune regioni, ha contribuito in modo molto significativo a determinare una fortissima crisi di liquidità.
Il comma 2 prevede un primo riparto di 5 miliardi di euro, da effettuare in via d’urgenza, sulla base dei dati allo stato disponibili con riferimento alle predette grandezze, entro il 15 maggio 2013. Tenuto conto della revisione delle citate grandezze, già in atto alla luce delle procedure contabili implicate dal richiamato decreto legislativo n. 118 del 2011, e della possibilità che le medesime grandezze, come oggi presenti nel sistema informativo, presentino degli errori, se ne prevede una ponderazione rispettivamente al 50 per cento. Le somme sono erogate ai sensi del comma 5. Il presente comma disciplina altresì le modalità di comunicazione alle regioni degli importi assegnati.
Il comma 3, alla luce della revisione richiamata e delle relative risultanze che saranno oggetto di valutazione in sede di tavolo di verifica degli adempimenti regionali in materia sanitaria, prevede il riparto definitivo dei 14 miliardi di euro. Le somme sono erogate, al netto di quanto già erogato a valere sui primi 5 miliardi di euro, ai sensi del comma 5. Il presente comma disciplina altresì le modalità di comunicazione alle regioni degli importi assegnati.
Il comma 4 dispone che le regioni facciano pervenire al Ministero dell’economia e delle finanze (MEF), entro il 31 maggio 2013 ed entro il 15 dicembre 2013 (rispettivamente con riferimento al primo e al secondo riparto di risorse), una richiesta di accesso alle somme
assegnate che avvia il procedimento per la definitiva sottoscrizione del contratto con il MEF. Per garantire l’intero utilizzo dei 14 miliardi si prevede la possibilità di riassegnazione di risorse a regioni che ne facciano richiesta, a valere sulle risorse non utilizzate da altre regioni: tale riassegnazione è prevista, a conclusione del procedimento di verifica dei dati presenti nei conti economici e negli stati patrimoniali, con riferimento alle risorse assegnate in via definitiva con il secondo decreto che ripartisce i 14 miliardi di euro.
Il comma 5 stabilisce le condizioni per l’erogazione alle regioni dell’anticipazione di liquidità:
le regioni devono prevedere, anche con misure legislative, le necessarie coperture per garantire la restituzione allo Stato dell’anticipazione ricevuta;
le regioni devono presentare un piano dei pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili, cumulati alla data del 31 dicembre 2012, comprendente l’elenco dei fornitori che saranno pagati e i relativi importi. Si prevede altresì la possibilità di inserire nell’elenco, nei limiti delle risorse assegnate ed in via residuale rispetto ai debiti esigibili alla data del 31 dicembre 2012, anche i debiti comunque sorti entro il medesimo termine, intendendosi per tali i debiti per i quali sia stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento entro il medesimo termine del 31 dicembre 2012;
la sottoscrizione di un contratto che preveda le modalità di erogazione delle somme e di relativa restituzione, ovvero di recupero. Nella restituzione, che avverrà in un periodo non superiore a 30 anni, sono compresi interessi che la disposizione fissa al tasso di rendimento di mercato dei buoni poliennali del Tesoro (BTP) a cinque anni in corso di emissione.
Il comma 6 stabilisce che all’atto dell’erogazione le regioni interessate devono provvedere all’immediata estinzione dei debiti elencati nel piano di pagamento e alle conseguenti scritture contabili, dandone certificazione al tavolo di verifica degli adempimenti da parte del responsabile della gestione sanitaria accentrata o di altra persona formalmente indicata dalla regione. Detta certificazione non potrà essere elusa, in quanto la norma stabilisce che essa costituisce un adempimento ai fini dell’ordinario accesso delle regioni alle quote premiali del finanziamento del SSN, come previsto dalle disposizioni ivi richiamate.
Il comma 7 introduce la disposizione di carattere strutturale a cui si è fatto cenno sopra (diretta a prevenire la formazione di ingenti crediti dei servizi sanitari regionali verso le rispettive regioni), disponendo un nuovo adempimento regionale ai fini dell’ordinario accesso delle regioni alle quote premiali del finanziamento del SSN, come previsto dalle disposizioni ivi richiamate. L’adempimento consiste nell’obbligo delle regioni di erogare effettivamente ai propri enti sanitari, entro la fine dell’esercizio, almeno il 90 per cento delle somme che incassano dallo Stato a titolo di finanziamento del SSN stesso (si tratta dell’IRAP, dell’addizionale regionale all’IRPEF e dei trasferimenti da bilancio statale a titolo di compartecipazione IVA e
di fondo sanitario nazionale), nonché delle somme che le stesse, a valere su risorse proprie, destinano autonomamente al finanziamento del SSN (sostanzialmente riconducibili alla fiscalità aggiuntiva, al ripiano di disavanzi sanitari, a finanziamento di funzioni sanitarie ulteriori rispetto ai livelli essenziali di assistenza (LEA), ad altri finanziamenti regionali comunque destinati). Tale condizione è diretta a garantire un sostanziale equilibrio finanziario (equilibrio di cassa) oltre all’obbligo dell’equilibrio di competenza, disciplinato da una consistente legislazione e oggetto di un monitoraggio trimestrale ormai consolidati.
Il comma 8 fornisce una disciplina per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano che non accedono al finanziamento del Servizio sanitario nazionale a carico del bilancio dello Stato. Per tali regioni e province si prevede una partecipazione al tavolo di verifica degli adempimenti regionali per le ricognizioni delle grandezze di cui al comma 1, disponendo che tali enti trasmettano entro il 30 giugno 2013 la documentazione necessaria per verificare i dati contenuti nei conti economici e negli stati patrimoniali. Si stabilisce inoltre che, in caso di mancata o parziale trasmissione delle certificazioni previste dal comma 6, non essendo attivabili i meccanismi previsti per le regioni a statuto ordinario dal medesimo comma 6, il Ministero dell’economia e delle finanze provveda, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, al recupero delle somme erogate alle stesse a titolo di anticipazione di liquidità.
Infine il comma 9 è diretto a coordinare l’operazione di cui al presente articolo con il procedimento di verifica degli adempimenti regionali di cui all’articolo 1, comma 174, della legge n. 311 del 2004 disponendo che le regioni possano far valere le somme attinte sull’anticipazione di liquidità quali risorse in termini di competenza di cui all’articolo 1, lettera b). Per tale finalità è previsto uno slittamento, per l’anno 2013, dei termini di cui al medesimo comma 174, disponendo che il termine del 30 aprile sia differito al 15 maggio e che il termine del 31 maggio sia differito al 30 giugno.
dell’apposito fondo, per l’importo complessivo di 500 milioni di euro per l’anno 2013.
La norma determina pertanto maggiori oneri pari all’intero importo del predetto fondo sul saldo netto da finanziare, sul fabbisogno e sull’indebitamento netto delle amministrazioni pubbliche.
Qualora l’ammontare dei debiti dovesse risultare superiore al suddetto importo di 500 milioni di euro, il comma 4 dispone che i Ministeri interessati definiscano un piano di rientro volto al conseguimento dei necessari risparmi attraverso misure di razionalizzazione e riorganizzazione della spesa, anche al fine di prevenire il formarsi di nuove situazioni debitorie. La norma non appare pertanto suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, essendo l’estinzione dei debiti condizionata al reperimento delle occorrenti risorse attraverso le suddette misure.
La disposizione di cui al comma 7 dispone la riprogrammazione delle restituzioni e dei rimborsi delle imposte per un importo pari a 2,5 miliardi di euro nel 2013 e a 4 miliardi di euro nel 2014. Trattandosi di risorse disponibili in tesoreria a legislazione vigente, la norma non determina maggiori oneri sul saldo netto da finanziare.
Non sono altresì previsti effetti in termini di indebitamento netto, in quanto i rimborsi di imposta richiesti in anni precedenti vengono registrati nel conto economico delle amministrazioni pubbliche – secondo il principio della competenza economica – nell’anno in cui è avvenuta la richiesta di rimborso.
La disposizione determina invece un incremento del fabbisogno della pubblica amministrazione in conseguenza dell’accelerazione dei rimborsi e delle restituzioni derivanti dalla norma, nonché dei relativi pagamenti.
comma 3: si prevede la pubblicazione dei piani dei pagamenti di cui al Capo I nei siti internet delle amministrazioni interessate, nel rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 18 del decreto-legge n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 174 del 2012, allo scopo di assicurarne la massima trasparenza e conoscibilità. La disposizione non comporta oneri per la finanza pubblica, trattandosi di adempimenti già previsti a legislazione vigente;
comma 4: il comma prevede che relativamente alle opere pubbliche oggetto di pagamento ai sensi del Capo I, i mandati di pagamento riportino il codice unico di progetto (CUP), secondo quanto
previsto dalle funzionalità già operanti sul sistema informativo sulle operazioni degli enti pubblici (SIOPE).
Le stesse opere sono oggetto di rilevazione ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, secondo le previsioni del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 26 febbraio 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 11 marzo 2013, n. 59.
La disposizione riguarda sistemi già operanti o previsti a legislazione vigente e non comporta effetti finanziari negativi per la finanza pubblica;
comma 5: l’inammissibilità di azioni esecutive sulle somme destinate ai pagamenti è volta a garantire, tramite il vincolo di destinazione delle risorse, l’ordinata programmazione e la tempestività dei pagamenti stessi. La disposizione, di natura ordinamentale, non determina oneri;
comma 6: la disposizione introduce, nell’articolato della legge 24 marzo 2001, n. 89, (cosiddetta legge Pinto) l’articolo 5-quinquies in tema di esecuzione forzata, finalizzato ad assicurare un’ordinata programmazione dei pagamenti in favore dei creditori di somme liquidate a norma della legge citata.
La norma integra la disciplina della impignorabilità, come dettata dalla legge di stabilità per il 2013, dei fondi destinati al pagamento delle somme liquidate ai sensi della legge Pinto, impignorabilità che resta ferma.
Infatti, con l’articolo 1, comma 24, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (legge di stabilità per il 2013), è stato riformulato l’articolo 1, comma 294-bis, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, inserendo, quale ulteriore voce impignorabile, quella relativa ai fondi destinati al pagamento di somme liquidate a norma della legge 24 marzo 2001, n. 89.
L’integrazione così operata sulla disciplina riguardante i pignoramenti sulla contabilità (ordinaria) del Ministero della giustizia, degli uffici giudiziari e della Direzione nazionale antimafia, non può tuttavia evitare che i predetti fondi per il pagamento degli «indennizzi Pinto», attinti da pignoramento, effettuato nelle forme della espropriazione presso terzi, siano, ancorché nelle sole more della dichiarazione di impignorabilità da parte del giudice dell’esecuzione, sottoposti ad accantonamento (espressione principale del compito del custode, di cui è investito il terzo tesoriere-Banca d’Italia).
Ne deriva, sul punto, l’impossibilità per l’amministrazione di programmare adeguatamente, secondo le disponibilità esistenti, i pagamenti dei creditori muniti di titolo esecutivo anteriore (rispetto al pignorante). Analoga esigenza di protezione si pone per i fondi destinati al pagamento dei «creditori Pinto» di competenza di altre amministrazioni.
La proposta normativa è dunque volta ad evitare che vengano apposti vincoli, anche per effetto del temporaneo accantonamento, sui fondi in questione e tale obiettivo viene raggiunto mediante l’estensione (anche ai «creditori Pinto») della portata applicativa dell’articolo 1 del decreto-legge 25 maggio 1994, n. 313, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 luglio 1994, n. 460, sul pignoramento cosiddetto contabile. Questo tipo di pignoramento sui generis, comunque
regolato nelle forme dell’espropriazione mobiliare presso il debitore, esclude che possano essere ammessi, su impulso dei predetti creditori, sequestri o pignoramenti presso le sezioni di tesoreria dello Stato, a pena di nullità rilevabile d’ufficio; gli atti di sequestro o di pignoramento eventualmente notificati si hanno per non eseguiti e pertanto non determinano obbligo di accantonamento da parte delle sezioni medesime, né sospendono l’accreditamento di somme nelle contabilità speciali e in quelle a favore dei funzionari delegati.
L’intervento normativo viene realizzato attraverso l’inserimento, nel tessuto normativo della legge 24 marzo 2001, n. 89, di un articolo, successivo al 5-quater. In tal modo, la norma assume portata generale ed è destinata a coprire i pignoramenti effettuati nei confronti di tutte le amministrazioni debitrici per effetto di liquidazioni derivanti dalla legge Pinto.
Va evidenziato che, oltre al richiamo in generale della disciplina del cosiddetto pignoramento contabile, l’intervento normativo proposto ribadisce che tutti i creditori, ivi compresi i «creditori Pinto», al pari degli altri creditori nei confronti della pubblica amministrazione, sono soggetti al divieto di procedere esecutivamente sui fondi destinati al pagamento di somme liquidate ai sensi della stessa legge Pinto.
Le disposizioni, pertanto, avendo carattere ordinamentale, non determinano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;
comma 7: la norma completa la disciplina introdotta dall’articolo 1, comma 24, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (legge di stabilità per il 2013), con il quale è stato riformulato l’articolo 1, comma 294-bis, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, inserendo, quale ulteriore voce impignorabile, quella relativa ai fondi sulla contabilità ordinaria del Ministero della giustizia destinati al pagamento di somme liquidate a norma della legge 24 marzo 2001, n. 89 (legge Pinto). Il suddetto regime di impignorabilità viene infatti esteso anche ai fondi e alle contabilità speciali del Ministero dell’economia e delle finanze destinati al pagamento di somme liquidate ai sensi della legge Pinto. La norma, pertanto, non determina effetti finanziari negativi;
comma 8: la disposizione introduce modifiche e integrazioni all’articolo 8 del decreto legislativo n. 123 del 2011, che non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, ma incidono solamente sui tempi entro i quali gli atti di pagamento emessi a titolo di corrispettivo nelle transazioni commerciali tra imprese e pubbliche amministrazioni devono pervenire agli Uffici di controllo (Uffici centrali del bilancio e Ragionerie territoriali dello Stato), nonché sui termini entro cui deve essere espletato il relativo controllo preventivo di regolarità amministrativa e contabile e si deve dare corso ai pagamenti medesimi. Invero, tali modifiche mirano a salvaguardare la finanza pubblica con disposizioni volte ad evitare l’aggravio di spese per interessi moratori, dovuti, nel caso di specie, a tutela delle imprese in caso di ritardo nei pagamenti delle transazioni commerciali, senza che sia necessaria la costituzione in mora, dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento, ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231;
comma 9: la norma non determina nuovi o maggiori oneri stante la libertà di forma (anche mediante posta elettronica) prevista per le comunicazioni ai creditori dell’importo e della data dei pagamenti disposti dalle amministrazioni debitrici;
comma 10: la norma, di carattere ordinamentale, tipizza una fattispecie di responsabilità erariale a carico dei soggetti responsabili dell’omissione di specifici adempimenti procedimentali previsti dalle disposizioni contenute nel Capo I;
comma 11: la norma, di carattere ordinamentale, prevede la facoltà per le amministrazioni di omettere la trasmissione alla Corte dei conti, per il controllo preventivo, dei decreti di riparto fra gli enti interessati delle anticipazioni di liquidità di cui al Capo I.
In particolare, il comma 1 prevede l’obbligo delle amministrazioni debitrici di registrarsi, entro venti giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sulla piattaforma elettronica predisposta dal Ministero dell’economia e delle finanze per la gestione telematica per il rilascio delle certificazioni, sanzionandosi, al comma 2, il mancato adempimento dell’obbligo.
Con la disposizione di cui al comma 3 si chiarisce che la predetta piattaforma elettronica diventa l’unica modalità di certificazione dei crediti ai sensi delle disposizioni sopra citate.
Le attività previste dai commi precedenti non determinano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica in quanto le amministrazioni interessate possono provvedervi con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, per mezzo delle funzionalità che saranno rese disponibili dalla piattaforma elettronica.
Il comma 4 stabilisce l’obbligo per le pubbliche amministrazioni debitrici di comunicare, a partire dal 1o giugno 2013 ed entro il termine del 15 settembre 2013, utilizzando la piattaforma elettronica, l’elenco completo dei debiti certi, liquidi ed esigibili per somministrazioni, forniture e appalti, maturati alla data del 31 dicembre 2012, prevedendosi anche in questo caso, al comma 5, una particolare ipotesi di responsabilità dirigenziale e disciplinare in caso di inadempimento.
Ai sensi del comma 6, per i crediti diversi da quelli già oggetto di cessione o certificazione (che formano oggetto di separata indicazione),
la comunicazione di cui al comma 4 equivale a certificazione del credito e si intende rilasciata ai sensi dell’articolo 2, comma 2, del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 25 giugno 2012, ovvero senza l’indicazione della data di pagamento. Resta ferma la possibilità di acquisire la certificazione secondo le procedure di cui ai decreti del Ministro dell’economia e delle finanze 22 maggio 2012 e 25 giugno 2012, e successive modificazioni.
Anche le disposizioni recate dai commi da 4 a 6 non recano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto gli adeguamenti da apportare alla piattaforma elettronica al fine di rendere disponibili le nuove funzionalità previste rientrano nella normale attività di gestione e sviluppo dei sistemi informativi del MEF. Ciò è conforme a quanto previsto dai richiamati decreti ministeriali, nei quali è previsto che dalla predisposizione della piattaforma non debbano derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Il comma 7 prevede la possibilità per il creditore di richiedere la nomina di un commissario ad acta, qualora l’amministrazione debitrice sia rimasta inerte a fronte della richiesta del creditore medesimo di integrare o correggere la comunicazione relativa ad uno o più crediti da esso vantati. La nomina di un commissario ad acta, con oneri a carico dell’amministrazione debitrice, è già prevista dalla normativa vigente e non determina, quindi, nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Ai sensi del comma 8, le banche e gli intermediari finanziari, tramite l’Associazione bancaria italiana (ABI), comunicano al Ministero dell’economia e delle finanze-Dipartimento del tesoro l’elenco dei crediti certi, liquidi ed esigibili ceduti in favore di banche o intermediari finanziari autorizzati entro il 31 dicembre 2012. La disposizione non comporta oneri.
Il comma 9 prevede infine che con la legge di stabilità possano essere ulteriormente incrementate le risorse destinate al pagamento dei debiti delle amministrazioni pubbliche che sono stati oggetto di cessione, da parte dei creditori, in favore di banche o intermediari finanziari autorizzati e risultanti dalla ricognizione condotta dall’ABI ai sensi del comma 8. Tali pagamenti dovranno comunque avvenire in linea con le indicazioni delle autorità europee e nel rispetto dei parametri di sostenibilità e stabilità finanziaria, mediante assegnazione di titoli di Stato. La norma non comporta oneri sulla finanza pubblica trattandosi di una mera facoltà da esercitare, eventualmente, con la legge di stabilità per l’anno 2014, prevedendo in tale sede la necessaria copertura finanziaria dei relativi oneri.
n. 165, alla data del 31 dicembre 2012 per somministrazioni, forniture ed appalti.
La normativa vigente prevede su tali atti un’imposta di registro in misura fissa pari a 168,00 euro. Da fonte ABI, inoltre, risulta che in media per ogni atto viene utilizzata una sola marca da bollo dell’importo di 14,62 euro. Pertanto, ogni singola cessione sconta una tassazione complessiva di 182,62 euro.
Da fonte Banca d’Italia risulta che i debiti commerciali delle amministrazioni pubbliche nei confronti delle imprese ammontino al 31 dicembre 2011 a circa 91 miliardi di euro e si ritiene possano essere aumentati di circa il 10 per cento nel 2012.
In considerazione del fatto che risulta che di questi sono già stati oggetto di cessione pro soluto crediti per circa 10 miliardi di euro e che dei rimanenti 90 miliardi di euro vengono pagati un ammontare di crediti per un importo di circa 40 miliardi di euro grazie al decreto-legge in esame, la platea dei crediti commerciali ancora iscritti nel bilancio delle imprese ammonta a circa 50 miliardi di euro.
Ipotizzando, prudenzialmente, che di questi il 10 per cento venga ceduto a favore degli intermediari finanziari, si ottiene un ammontare di crediti ceduti di circa 5 miliardi di euro.
In considerazione del fatto che, tra i creditori, la quota maggiore è vantata da imprese di grandi dimensioni (oltre 500 addetti) e che sono le imprese di costruzioni a soffrire maggiormente per i ritardi dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni, si può ipotizzare un ammontare delle frequenze di circa 35.000, considerando un ammontare medio dei crediti di circa 150 mila euro.
Pertanto, si stima che la disposizione in esame comporti una perdita di gettito di circa 6,5 milioni di euro su base annua di cui 5,9 milioni di euro relativi ad imposta di registro e 0,6 milioni di euro relativi ad imposta di bollo.
Tenuto conto del fatto che l’agevolazione riguarda solo lo stock dei debiti fino al 31 dicembre 2012, si ipotizza che tale perdita si verificherà per 5 anni a decorrere dal 2013, considerando, prudenzialmente, che circa la metà dello stock dei crediti verrà ceduta a intermediari finanziari nel suddetto lasso temporale;
comma 2: viene prevista, quale ulteriore misura di semplificazione, la possibilità di far autenticare gli atti di cessione dei crediti nei confronti delle amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001 da parte dell’ufficiale rogante dell’amministrazione debitrice, solo ove tale figura sia presente. La norma non comporta oneri per la finanza pubblica.
regioni, degli enti locali e degli enti del Servizio sanitario nazionale per somministrazione, forniture e appalti, possono essere compensati ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con le somme dovute a seguito di accertamento con adesione ai sensi dell’articolo 8 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, di definizione ai sensi dell’articolo 5, comma 1-bis, dell’articolo 5-bis, dell’articolo 11, comma 1-bis, e di acquiescenza ai sensi dell’articolo 15 dello stesso decreto legislativo, di definizione agevolata delle sanzioni ai sensi degli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, di conciliazione giudiziale ai sensi dell’articolo 48 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, di mediazione ai sensi dell’articolo 17-bis dello stesso decreto. A tale fine è necessario che il credito sia certificato ai sensi dell’articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, o ai sensi dell’articolo 9, comma 3-ter, lettera b), ultimo periodo, del medesimo decreto. Al fine di garantire l’utilizzo univoco del credito certificato, la compensazione è trasmessa dall’Agenzia delle entrate alla piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni. Qualora la regione, l’ente locale o l’ente del SSN non versi sulla contabilità speciale numero 1778 “Fondi di bilancio” l’importo certificato entro sessanta giorni dal termine indicato nella certificazione, la struttura di gestione dell’Agenzia delle entrate trattiene l’importo certificato mediante riduzione delle somme dovute all’ente territoriale a qualsiasi titolo. Nel caso in cui il recupero non sia possibile, la suddetta struttura di gestione ne dà comunicazione ai Ministeri dell’interno e dell’economia e delle finanze e l’importo è recuperato mediante riduzione delle somme dovute dallo Stato all’ente territoriale a qualsiasi titolo, incluse le quote dei fondi di riequilibrio o perequativi e le quote di gettito relative alla compartecipazione a tributi erariali.
La disposizione non determina variazioni sul gettito, trattandosi di una semplice compensazione che garantisce in ogni caso l’accertamento e il versamento delle entrate derivanti dagli istituti sopracitati.
La norma dispone che dal 2014 il limite annuale per la fruizione dei crediti d’imposta è innalzato da 516.000 euro a 700.000 euro.
Tale disposizione per i crediti maturati a decorrere dalla stessa annualità è neutrale sui saldi di finanza pubblica in quanto alle maggiori compensazioni corrisponderanno minori rimborsi; per i crediti maturati nelle annualità precedenti a fronte dei quali sono state effettuate richieste di rimborso, che hanno già avuto impatto in termini di indebitamento netto, si stima un onere di 1,25 miliardi di euro per l’anno 2014, 380 milioni di euro per l’anno 2015 e 250 milioni di euro per l’anno 2016.
Ai fini della stima di tali effetti di gettito, è stata effettuata una specifica elaborazione evidenziando in primo luogo, nei quadri relativi alla dichiarazione dei crediti spettanti ai fini delle imposte dirette, IVA ed IRAP (da UNICO società di capitali, società di persone, persone fisiche, enti non commerciali, IRAP, IVA e consolidato) gli importi di crediti spettanti eccedenti l’attuale limite, per la parte di importo fino a 700.000 euro.
Il massimo teorico di crediti immediatamente spendibili in F24 a compensazione (gli importi eccedenti 516.000 euro e fino a 700.000 euro) risulta di circa 1,9 miliardi di euro, da parte di quasi 13.000 soggetti: tuttavia solo una parte di tale importo troverebbe concreto utilizzo nell’ambito del modello di versamento unificato F24 sotto forma di importo a credito. Più precisamente, la parte di crediti che potrà essere utilizzata a compensazione di altri debiti di imposte o contributi, dal momento che il modello F24 non può essere utilizzato per richiedere rimborsi.
All’onere suindicato riguardante il pregresso, pari a euro 1.250 milioni per l’anno 2014, 380 milioni per l’anno 2015 e 250 milioni per l’anno 2016, si provvede mediante utilizzo delle risorse esistenti nella contabilità speciale 1778 – fondi di bilancio dell’Agenzia delle entrate.
I commi da 2 a 4 intervengono in materia di TARES (tariffa sui rifiuti e sui servizi), relativamente all’anno 2013.
Alla disposizione di cui al comma 2, lettera a), non si ascrivono effetti finanziari. La norma attribuisce al comune la facoltà di intervenire sul numero delle rate e sulla scadenza delle stesse con la conseguenza che il versamento della prima rata potrebbe essere anche anticipato rispetto all’attuale scadenza di luglio. Viceversa, la vigente normativa (comma 35 dell’articolo 14 del decreto-legge n. 201 del 2011) consente unicamente la possibilità di posticipare tale scadenza.
La lettera b) ha carattere procedurale; ai fini del versamento delle sole prime due rate del tributo, la norma prevede che i comuni possano inviare ai contribuenti i bollettini di conto corrente postale precompilati, già predisposti per il pagamento della tassa sullo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU) o della tassa di igiene ambientale (TIA 1) o della TIA 2, ovvero indicare le altre modalità di pagamento già in uso per gli stessi prelievi, precisando che tali modalità di versamento non possono essere utilizzate per il pagamento dell’ultima rata del tributo che, quindi, deve essere corrisposta, unitamente alla maggiorazione standard, impiegando esclusivamente gli strumenti previsti dalla lettera c). Per l’anno 2013, quindi, il contribuente è tenuto a corrispondere il tributo in almeno due rate, fermo restando che l’utilizzazione dei bollettini di conto corrente postale predisposti per il pagamento della TARSU, della TIA 1 e della TIA 2 costituisce una mera facoltà, potendo il comune utilizzare, già a decorrere dalla prima rata, il modello F24 e il bollettino di conto
corrente postale, in via di approvazione, predisposti per il pagamento della TARES. Pertanto, alle norme in esame non si ascrivono effetti finanziari.
La lettera c) del comma 2 dispone la riserva all’erario del gettito relativo alla maggiorazione standard, pari a 0,30 euro per metro quadrato. La predetta lettera non determina effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica. È infatti da evidenziare che la relazione tecnica originaria dell’articolo 14 del decreto-legge n. 201 del 2011 stimò in circa 1 miliardo di euro l’effetto, in termini di maggiori entrate, di tale maggiorazione. In sede di modifiche introdotte con la legge di stabilità 2013 (articolo 1, comma 380), la quota parte delle predette maggiori entrate a favore di comuni delle regioni a statuto ordinario e delle Regioni Siciliana e Sardegna (943 milioni di euro) è stata considerata ai fini della determinazione finale del fondo di solidarietà comunale in attuazione del comma 13-bis del predetto articolo 14. Conseguentemente, atteso che per l’anno 2013 le maggiori entrate in questione sono acquisite al bilancio statale e non più destinate ai comuni, si rende necessario reintegrare il predetto fondo per il corrispondente ammontare di 943 milioni di euro al fine di assicurare la neutralità finanziaria della modifica in esame. La lettera d), come sopra sottolineato, prevede che non trovi applicazione il comma 13-bisdel citato articolo 14 del decreto-legge n. 201 del 2011 e la lettera e) opera le necessarie variazioni contabili alla dotazione del citato fondo di solidarietà per l’importo suindicato.
Alla lettera f) non si ascrivono effetti finanziari, tenuto conto sia del fatto che alla disposizione originaria secondo cui i comuni possono esercitare la facoltà di aumento della maggiorazione standard fino a 0,40 euro non furono ascritti effetti di gettito, sia perché allo stato tale facoltà non risulta sia stata esercitata e comunque nulla è scontato nei tendenziali.
Non determina effetti la previsione normativa di cui alla lettera g) che consente per l’anno 2013 ai comuni di continuare ad avvalersi per la riscossione del tributo dei soggetti affidatari del servizio di gestione dei rifiuti urbani.
Il comma 2 prevede che le disposizioni contenute nel comma 1 trovino applicazione anche nel caso in cui il comune preveda l’applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva, in luogo del tributo. A tale disposizione non si ascrivono effetti finanziari.
Il comma 3, sostituendo il comma 4 dell’articolo 14 del decreto-legge n. 201 del 2011, ripropone di fatto le stesse disposizioni presenti nella disciplina TARSU. La norma in esame non determina variazioni sul gettito.
Le disposizioni del comma 4, in materia di IMU, sono di carattere procedurale, senza effetti sul gettito.
Siciliana. In particolare, si prevede l’attribuzione alla predetta Regione del gettito delle imposte sui redditi prodotti dalle imprese industriali e commerciali che hanno sede legale fuori dal territorio regionale in misura pari alla quota di detti redditi riferibile agli impianti e agli stabilimenti ubicati all’interno della Regione.
Il maggior gettito da attribuire alla Regione Siciliana in attuazione dell’articolo 37 del suo Statuto di autonomia è pari a 49 milioni di euro per l’anno 2013 ed è stimato in euro 50,2 milioni e euro 52,8 milioni rispettivamente per gli anni 2014 e 2015.
Alla copertura degli oneri derivanti dall’attribuzione alla Regione Siciliana delle predette maggiori entrate si provvede, come indicato nella tabella sotto riportata, mediante:
la riduzione delle risorse spettanti alla Regione Siciliana per gli anni dal 2013 al 2015 per l’edilizia agevolata di cui all’articolo 61, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
la riduzione del contributo previsto dall’articolo 1, comma 114, terzo periodo, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, nella misura di 3 milioni per l’anno 2013 e di 10 milioni per ciascuno degli anni 2014 e 2015;
la riduzione del contributo previsto dall’articolo 5, comma 3-ter, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, pari a 10 milioni per l’anno 2015.
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D. Lgs. 112/98 – art. 61, co. 2 | 46.000.000 | 40.200.000 | 32.800.000 |
L. 266/2005 – art. 1, co. 114, III periodo | 3.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000 |
D.L. 203/2005 – art. 5, co. 3-ter | – | – | 10.000.000 |
49.000.000 | 50.200.000 | 52.800.000 |
I rapporti finanziari pregressi tra lo Stato e la Regione Siciliana derivanti dall’articolo 37 del regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, e dal decreto legislativo 3 novembre 2005, n. 241, si intendono regolati in via definitiva con il presente articolo;
comma 6: la disposizione, al fine di garantire una sufficiente liquidità per far fronte ai pagamenti in conto capitale degli enti territoriali, per il comparto dei trasporti e per il funzionamento di infrastrutture indispensabili per lo sviluppo regionale, consente, in alternativa alle quote di compartecipazione ai tributi erariali, l’utilizzo delle risorse destinate alla programmazione regionale del Fondo per lo sviluppo e la coesione per assicurare il concorso alla finanza pubblica previsto dall’articolo 16, comma 3, del decreto-legge n. 95 del 2012.
La disposizione prevede altresì che in caso di utilizzo delle suddette risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione la regione interessata proponga conseguentemente al CIPE, per la presa d’atto, la nuova programmazione nel limite delle disponibilità residue.
La disposizione non comporta effetti sui saldi di finanza pubblica in quanto si attribuisce alle regioni una facoltà, da esercitare nei limiti delle risorse disponibili del programma attuativo regionale;
commi da 6 a 8: le disposizioni autorizzano la Regione Piemonte ad utilizzare, ai fini di un piano di rientro dei debiti pregressi sul trasporto pubblico locale, per l’anno 2013, le risorse, già previste a legislazione vigente, assegnate per il programma attuativo regionale a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) di cui alla delibera CIPE n. 1 dell’11 gennaio 2011. Conseguentemente la regione propone al CIPE per la presa d’atto la nuova programmazione nel limite delle disponibilità residue. La disposizione non comporta effetti sui saldi di finanza pubblica in quanto si attribuisce alla regione una facoltà, da esercitare nei limiti delle risorse disponibili del programma attuativo regionale.
L’aumento della spesa per interessi passivi è in parte compensato dagli interessi attivi che dovranno essere corrisposti dagli enti territoriali sulle anticipazioni di liquidità richieste ai sensi degli articoli 1, 2 e 3 per il medesimo arco temporale (da restituire con piano d’ammortamento a rate costanti in 30 anni a decorrere dal 2014) per il quale è previsto il rimborso delle stesse anticipazioni.
Di seguito si riporta la simulazione degli interessi attivi, basata su mutui concessi agli enti a tassi di interesse allineati alla scadenza quinquennale dei BTP, elaborata ipotizzando erogazioni di 10 miliardi nel corso del 2013 e di 16 miliardi nel corso del 2014:
2014: 363.000.000,00;
2015: 1.071.494.176,66;
2016: 1.050.388.056,92;
2017: 1.028.549.749,89.
Si precisa che nel 2013 non sono previsti interessi attivi, in quanto il decreto-legge prevede che la restituzione delle predette anticipazioni avvenga con il pagamento di rate annuali a partire dall’anno successivo a quello dell’erogazione, ossia il 2014.
Per ottenere la stima relativa ai componenti di interesse si è tenuto conto del rendimento di mercato dei BTP a 5 anni, come previsto nel decreto-legge, in quanto tale tasso è quello che meglio approssima il costo medio all’emissione degli strumenti di debito a medio-lungo termine.
Peraltro si fa presente che, sia per gli interessi passivi che per quelli attivi, l’esercizio di simulazione è stato condotto su un arco temporale di un quinquennio, atteso che l’evoluzione dei tassi per un periodo più ampio appare di incerta previsione e avrebbe comportato un elevato grado di aleatorietà nella stima degli oneri per interessi, rendendo non attendibile una previsione di più lungo periodo.
La tabella seguente riepiloga gli effetti sul bilancio dello Stato in termini di interessi attivi e passivi, nonché il relativo onere netto:
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Interessi passivi – impatto sul bilancio dello Stato – emissione BTP 5 anni (20 mld 2013 e 20 mld 2014) | |
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2013 | 0 | 0 | 0,00 |
2014 | 363,00 | 922,5 | -559,50 |
2015 | 1.071,49 | 1.599,0 | -527,51 |
2016 | 1.050,39 | 1.599,0 | -548,61 |
2017 | 1.028,55 | 1.599,0 | -570,45 |
La differenza tra interessi attivi e passivi è dovuta sostanzialmente ai differenti importi in relazione ai quali sono stati stimati i corrispondenti interessi. Gli interessi passivi sono calcolati sul tetto massimo di emissioni nell’arco del 2013 e del 2014 pari a 40.000 milioni, mentre quelli attivi sono stimati sull’ammontare massimo della liquidità da erogare, pari a 26.000 milioni. In parte residuale, tale differenza è anche imputabile alle diverse caratteristiche degli strumenti sottostanti (mutui a rata annua costante da un lato e titoli di Stato con cedole semestrali dall’altro).
L’onere netto della spesa per interessi è dunque pari a 559,5 milioni nel 2014, a 527,51 milioni nel 2015, a 548,61 e a 570,45 milioni rispettivamente nel 2016 e nel 2017.
Il comma 2 è volto a consentire la tempestiva attuazione delle disposizioni recate dal decreto in esame, nelle more dell’emissione dei titoli di cui al comma 1, autorizzando il Ministro dell’economia e delle finanze ad apportare immediatamente dopo l’entrata in vigore del provvedimento, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio e, ove necessario, a disporre il ricorso ad anticipazioni di tesoreria.
Per assicurare l’invarianza dei saldi, è previsto che la regolarizzazione dovrà essere effettuata entro la conclusione dell’esercizio in cui è effettuato il pagamento in anticipazione.
Ai fini della copertura dell’onere netto della spesa per interessi, è prevista al comma 3 la seguente modalità:
per l’importo di euro 559,5 milioni di euro nell’anno 2014 mediante parziale utilizzo delle maggiori entrate dell’imposta sul valore aggiunto derivanti dalle misure previste dagli articoli 1, 2, 3 e 5.
In ordine alle suddette maggiori entrate IVA si rappresenta che le disposizioni contenute nel decreto-legge in esame prevedono un’accelerazione dei pagamenti dei debiti delle pubbliche amministrazioni, consentendo il soddisfacimento delle imprese creditrici per circa 20 miliardi nel 2013 e altrettanti nel 2014.
Il quadro macroeconomico indicato nella relazione al Parlamento presentata nel mese di marzo 2013 ingloba gli effetti espansivi derivanti dall’adozione del decreto in esame ed il conto economico della pubblica amministrazione pubblicato nella stessa relazione sconta, sul profilo delle entrate, l’effetto derivante da tale quadro. Tuttavia dal punto di vista del gettito IVA, esaminata nel concreto la composizione delle singole misure del provvedimento in esame e dei relativi canali di finanziamento alle imprese, può essere prudenzialmente valutato, rispetto a quanto già inglobato nell’ambito della citata relazione, un profilo di maggiori entrate IVA – ulteriori rispetto a quelle già previste nei quadri macroeconomico e di finanza pubblica compresi nella stessa – di circa 600 milioni di euro per l’anno 2014.
Relativamente alle annualità successive il gettito IVA non subirà variazioni rispetto a quanto già scontato nei tendenziali che incorporano gli effetti dell’ordinaria gestione dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni.
Per l’importo di 570,45 milioni a decorrere dall’anno 2015 mediante corrispondente riduzione lineare delle dotazioni finanziarie a legislazione vigente delle spese rimodulabili, con esclusione degli stanziamenti relativi al Fondo sviluppo e coesione, nell’ambito delle missioni di ciascun Ministero.
L’importo della riduzione da applicare, in termini di competenza e di cassa, a ciascun Ministero è indicato nell’apposito allegato 1 nell’ambito delle spese rimodulabili delle missioni di spesa di ciascun Ministero di cui all’articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
Nelle more della definizione del decreto ministeriale del MEF di riduzione delle suddette spese, ai sensi del comma 4, il Ministro dell’economia e delle finanze provvede ad accantonare e rendere indisponibili le risorse iscritte nel bilancio pluriennale dello Stato. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le amministrazioni centrali dello Stato potranno proporre variazioni compensative delle somme accantonate, anche in deroga alle vigenti norme in materia di flessibilità, tra missioni diverse di ciascuno stato di previsione, nel rispetto dell’invarianza degli effetti sui saldi di finanza pubblica e restando
precluso l’utilizzo degli stanziamenti di conto capitale per finanziare spese correnti.
Il comma 3 dispone, altresì, la copertura degli oneri derivanti dalla stipula di un addendum alla Convenzione con la Cassa depositi e prestiti pari ad euro 500.000 per ciascuno degli anni 2013 e 2014 (articolo 1, comma 12) e di quelli derivanti dalla detassazione della cessione dei crediti vantati nei confronti della pubblica amministrazione, pari a 6,5 milioni di euro per ciascun anno del periodo 2013-2017 (articolo 8).
A tal fine è disposta, quanto a 7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014 e 6,5 milioni di euro per l’anno 2015, la riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a 7 milioni di euro per l’anno 2013, e a 2 milioni di euro annui per gli anni 2014 e 2015, l’accantonamento relativo al medesimo Ministero e, quanto a 5 milioni di euro per l’anno 2014 e 4,5 milioni di euro per l’anno 2015, l’accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
Il comma 6 prevede che gli importi relativi alle anticipazioni di cui agli articoli 1, 2 e 3, da restituire da parte degli enti territoriali, siano versati annualmente all’entrata del bilancio dello Stato (distinguendo tra quota interessi e quota capitale). In particolare, è altresì disposto che le quote capitale siano riassegnate al fondo ammortamento titoli di Stato.
Il comma 7 dispone che sui capitoli su cui si siano rilevati debiti per obbligazioni giuridicamente perfezionate relative a somministrazioni, forniture e appalti, maturati alla data del 31 dicembre 2012, a fronte delle quali non sussistono residui passivi anche perenti, per gli anni 2013 e 2014 non sia possibile proporre da parte dei Ministeri interessati rimodulazioni che determinino la riduzione degli stanziamenti dei medesimi capitoli. La norma non comporta oneri.
La disposizione di cui al comma 8 prevede la modifica dell’allegato n. 1 all’articolo 1, comma 1, della legge n. 228 del 2012 (legge di stabilità 2013), incrementando i livelli massimi del saldo netto da finanziare e del ricorso al mercato finanziario, in termini di competenza, per gli anni 2013 e 2014, per adeguarli ai nuovi valori del bilancio programmatico, fissati nella relazione al Parlamento 2013, comprensivi anche degli effetti recati dalle disposizioni del presente decreto.
I commi 9 e 10 prevedono una clausola di salvaguardia per evitare che dal presente decreto possano derivare rischi di superamento degli obiettivi programmatici indicati nei documenti di programmazione finanziaria. In particolare, si dispone che, qualora nell’ambito del monitoraggio degli effetti derivanti dalle norme del presente decreto, sia accertato il rischio di tale superamento, il Ministro dell’economia e delle finanze, previa relazione da inviare al Parlamento, può disporre la rimodulazione per gli anni 2013 e 2014 delle spese autorizzate con le predette norme, oppure il blocco degli impegni e dei pagamenti (ai sensi dell’articolo 10, comma 12, del decreto-legge n. 98 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 111 del 2011), o in alternativa proporre l’adozione di provvedimenti correttivi urgenti. La norma non comporta oneri.
Il comma 11 dispone che le risorse stanziate per fornire agli enti territoriali e agli enti sanitari locali la liquidità necessaria al pagamento dei propri debiti e non utilizzate possano essere ridestinate, in primo luogo, all’aumento della restituzione e ai rimborsi delle imposte e, secondariamente, all’estinzione, mediante assegnazione di titoli di Stato, dei crediti commerciali detenuti dai privati nei confronti dei Ministeri che sono stati oggetto di cessione. La norma non comporta oneri aggiuntivi sulla finanza pubblica, essendo l’impiego di tali risorse limitato entro quelle stanziate dal presente decreto, per finalità che non comportano, in ogni caso, effetti in termini di indebitamento netto delle amministrazioni pubbliche.
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Allegato
(Previsto dall’articolo 17, comma 30,
della legge 15 maggio 1997, n.127)
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2012).
Riforma dei controlli di regolarità amministrativa e contabile e potenziamento dell’attività di analisi e valutazione della spesa, a norma dell’articolo 49 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
4. Il controllo degli atti di cui all’articolo 5, comma 2, lettere b), c) e d), può essere espletato secondo un programma annuale approvato dal Ragioniere generale dello Stato, basato sulla complessità degli atti, sulla loro rilevanza ai fini della finanza pubblica e sull’efficacia dell’esercizio del controllo.
Decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.
Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario.
di 500 milioni di euro per l’anno 2012 e di 1.200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014 e 1.250 milioni di euro a decorrere dall’anno 2015. Le riduzioni da imputare a ciascuna provincia sono determinate, tenendo conto anche delle analisi della spesa effettuate dal commissario straordinario di cui all’articolo 2 del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 2012, n. 94, degli elementi di costo nei singoli settori merceologici, dei dati raccolti nell’ambito della procedura per la determinazione dei fabbisogni standard, nonché dei fabbisogni standard stessi, e dei conseguenti risparmi potenziali di ciascun ente, dalla Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sulla base dell’istruttoria condotta dall’UPI, e recepite con decreto del Ministero dell’interno entro il 15 ottobre 2012, relativamente alle riduzioni da operare nell’anno 2012, ed entro il 31 gennaio 2013 relativamente alle riduzioni da operare per gli anni 2013 e successivi. In caso di mancata deliberazione della Conferenza Stato-città ed autonomie locali, il decreto del Ministero dell’interno è comunque emanato entro i 15 giorni successivi, ripartendo le riduzioni in proporzione alle spese sostenute per consumi intermedi desunte, per l’anno 2011, dal SIOPE. In caso di incapienza, sulla base dei dati comunicati dal Ministero dell’interno, l’Agenzia delle entrate provvede al recupero delle predette somme nei confronti delle province interessate a valere sui versamenti dell’imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, esclusi i ciclomotori, di cui all’articolo 60 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, riscossa tramite modello F24, all’atto del riversamento del relativo gettito alle province medesime. Qualora le somme da riversare alle province a titolo di imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, esclusi i ciclomotori, di cui all’articolo 60 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 risultino incapienti per l’effettuazione del recupero di cui al quarto periodo del presente comma, il versamento al bilancio dello Stato della parte non recuperata è effettuato a valere sulle disponibilità presenti sulla contabilità speciale n. 1778 «Agenzia delle Entrate – Fondi di Bilancio» che è reintegrata con i successivi versamenti dell’imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, esclusi i ciclomotori.
Legge 24 dicembre 2012, n. 228.
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013).
Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici.
Restano ferme le disposizioni dell’articolo 37, comma 55, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e dell’articolo 1, comma 104, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e le dichiarazioni presentate ai fini dell’imposta comunale sugli immobili, in quanto compatibili. Per gli immobili per i quali l’obbligo dichiarativo è sorto dal 1o gennaio 2012, la dichiarazione deve essere presentata entro novanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto di approvazione del modello di dichiarazione dell’imposta municipale propria e delle relative istruzioni.
(omissis)
13-bis. A decorrere dall’anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e della detrazione dell’imposta municipale propria devono essere inviate esclusivamente per via telematica per pubblicazione nel sito informatico di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. L’efficacia delle deliberazioni decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico e gli effetti delle deliberazioni stesse retroagiscono al 1o gennaio dell’anno di pubblicazione nel sito informatico, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 30 aprile dell’anno a cui la delibera si riferisce. A tal fine, l’invio deve avvenire entro il termine del 23 aprile. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 30 aprile, le aliquote e la detrazione si intendono prorogate di anno in anno.
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DISEGNO DI LEGGE
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 82 dell’8 aprile 2013.
Viste le risoluzioni approvate dal Parlamento in data 2 aprile 2013, che hanno approvato la relazione del Governo concernente l’aggiornamento del quadro economico e di finanza pubblica, predisposta ai sensi dell’articolo 10-bis, comma 6, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, dalla quale, con riferimento al pagamento alle imprese dei debiti commerciali delle pubbliche amministrazioni, emerge la assoluta necessità di predisporre interventi di immediata eseguibilità rivolti a graduare il flusso dei pagamenti, accordando priorità ai crediti che le imprese non hanno ceduto al sistema creditizio;
Considerata la straordinaria necessità ed urgenza di intervenire in materia di pagamenti dei debiti della pubblica amministrazione;
Considerata, altresì, la straordinaria necessità ed urgenza di adottare misure in materia di patto di stabilità interno, interventi finalizzati a garantire l’equilibrio finanziario degli enti territoriali, nonché disposizioni relative al versamento di tributi degli enti locali;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 6 aprile 2013;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro dell’economia e delle finanze e del Ministro dello sviluppo economico e delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri dell’interno, della giustizia, per la coesione territoriale e per gli affari regionali, il turismo e lo sport;
i quali sia stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento entro il predetto termine, ivi inclusi i citati pagamenti delle province in favore dei comuni, sostenuti nel corso del 2013 dagli enti locali, sono esclusi dai vincoli del patto di stabilità interno per un importo complessivo di 5.000 milioni di euro.
2. Ai fini della distribuzione della predetta esclusione tra i singoli enti locali, i comuni e le province comunicano mediante il sistema web della Ragioneria generale dello Stato, entro il termine del 30 aprile 2013, gli spazi finanziari di cui necessitano per sostenere i pagamenti di cui al comma 1. Ai fini del riparto, si considerano solo le comunicazioni pervenute entro il predetto termine.
3. Con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, sulla base delle comunicazioni di cui al comma 2, entro il 15 maggio 2013 sono individuati, per ciascun ente locale, sulla base delle modalità di riparto individuate dalla Conferenza Stato-città ed autonomie locali che potrà fornire entro il 10 maggio 2013, ovvero, in mancanza, su base proporzionale, gli importi dei pagamenti da escludere dal patto di stabilità interno per il 90% dell’importo di cui al comma 1. Con successivo decreto da emanarsi entro il 15 luglio 2013 in relazione alle richieste pervenute, sino a dieci giorni prima rispetto a tale data, secondo quanto previsto al periodo precedente, si procede al riparto della quota residua del 10 per cento unitamente alle disponibilità non assegnate con il primo decreto.
4. Qualora le sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti accertino, su segnalazione del collegio dei revisori, che gli enti locali, senza giustificato motivo, non abbiano richiesto gli spazi finanziari nei termini e secondo le modalità di cui al comma 2, ovvero non abbiano proceduto, entro l’esercizio finanziario 2013, ad effettuare pagamenti per almeno il 90 per cento degli spazi concessi, le stesse irrogano una sanzione pecuniaria pari a due mensilità del trattamento retributivo, al netto degli oneri fiscali e previdenziali, per i responsabili dei servizi interessati. Gli importi di cui al periodo precedente sono acquisiti al bilancio dell’ente.
5. Nelle more dell’emanazione del decreto del Ministero dell’economia e delle finanze di cui al comma 3, ciascun ente locale può effettuare i pagamenti di cui al comma 1 nel limite massimo del 13 per cento delle disponibilità liquide detenute presso la tesoreria statale al 31 marzo 2013 e, comunque, entro il 50 per cento degli spazi finanziari che intendono comunicare entro il 30 aprile 2013 ai sensi del comma 2.
6. Per l’anno 2013 non si applicano le disposizioni di cui ai commi da 1 a 9 dell’articolo 4-ter del decreto legge 2 marzo 2012, n. 16, come convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44.
7. Al fine di fornire liquidità agli enti locali, per l’anno 2013, non rilevano ai fini della verifica del rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno delle regioni e delle province autonome i trasferimenti effettuati in favore degli enti locali soggetti al patto di stabilità interno a valere sui residui passivi di parte corrente, purché a fronte di corrispondenti residui attivi degli enti locali.
8. I maggiori spazi finanziari nell’ambito del patto di stabilità interno delle regioni e province autonome derivanti dalla disposizione
di cui al comma 7 sono utilizzati esclusivamente per il pagamento dei debiti di parte capitale certi, liquidi ed esigibili al 31 dicembre 2012, ovvero dei debiti di parte capitale per i quali sia stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento entro il predetto termine. Tali spazi finanziari sono destinati prioritariamente per il pagamento di residui di parte capitale in favore degli enti locali.
9. Per l’anno 2013, il limite massimo di ricorso da parte degli enti locali ad anticipazioni di tesoreria di cui all’articolo 222 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è incrementato, sino alla data del 30 settembre 2013, da tre a cinque dodicesimi. L’utilizzo della maggiore anticipazione di cui al primo periodo vincola per i comuni una quota corrispondente delle entrate dell’imposta municipale propria per l’anno 2013 e per le province una quota dell’imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, esclusi i ciclomotori, per l’anno 2013.
10. È istituito nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze un fondo, denominato «Fondo per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili», con una dotazione di 10.000 milioni di euro per il 2013 e di 16.000 milioni di euro per il 2014. Il Fondo di cui al periodo precedente è distinto in tre sezioni a cui corrispondono tre articoli del relativo capitolo di bilancio, denominati rispettivamente «Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali» con una dotazione di 2.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014, «Sezione per assicurare la liquidità alle regioni e alle province autonome per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili diversi da quelli finanziari e sanitari» con una dotazione di 3.000 milioni di euro per l’anno 2013 e di 5.000 milioni di euro per l’anno 2014 e «Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti del Servizio Sanitario Nazionale», con una dotazione di cui 5.000 milioni di euro per l’anno 2013 e di 9.000 milioni di euro per l’anno 2014. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze da comunicare al Parlamento e alla Corte dei conti, possono essere disposte variazioni compensative, in termini di competenza e di cassa, tra i predetti articoli in relazione alle richieste di utilizzo delle risorse. A tal fine, le somme affluite sul conto corrente di tesoreria di cui al successivo comma 11, sono versate all’entrata del bilancio dello Stato per la riassegnazione ai pertinenti articoli del Fondo. È accantonata una quota, pari al 10 per cento, della dotazione complessiva delle Sezioni del Fondo di cui al comma 11 e di cui all’articolo 2, per essere destinata, entro il 31 ottobre 2013, unitamente alle disponibilità non assegnate in prima istanza e con le medesime procedure ivi previste, ad anticipazioni di liquidità per il pagamento dei debiti di cui agli articoli 1 e 2 richiesti in data successiva a quella prevista dai predetti articoli e, comunque, non oltre il 30 settembre 2013.
11. Ai fini dell’immediata operatività della «Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali», di cui al comma 10, il Ministero dell’economia e delle finanze stipula con la Cassa depositi e prestiti S.p.A., entro 5 giorni dall’entrata in vigore del presente decreto, un apposito addendum alla
Convenzione del 23 dicembre 2009 e trasferisce le disponibilità della predetta sezione su apposito conto corrente acceso presso la Tesoreria centrale dello Stato, intestato al Ministero dell’economia e delle finanze, su cui la Cassa depositi e prestiti S.p.A. è autorizzata ad effettuare operazioni di prelevamento e versamento per le finalità di cui alla predetta Sezione. Il suddetto addendum definisce, tra l’altro, criteri e modalità per l’accesso da parte degli enti locali alle risorse della Sezione, secondo un contratto tipo approvato con decreto del direttore generale del Tesoro e pubblicato sui siti internet del Ministero dell’economia e delle finanze e della Cassa depositi e prestiti S.p.A., nonché i criteri e le modalità per lo svolgimento da parte di Cassa depositi e prestiti S.p.A. della gestione della Sezione. L’addendum è pubblicato sui siti internet del Ministero dell’economia e delle finanze e della Cassa depositi e prestiti S.p.A..
12. Per le attività oggetto dell’addendum alla convenzione di cui al comma precedente è autorizzata la spesa complessiva di 500.000 euro per gli anni 2013 e 2014.
13. Gli enti locali che non possono far fronte ai pagamenti dei debiti certi liquidi ed esigibili maturati alla data del 31 dicembre 2012, ovvero dei debiti per i quali sia stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento entro il predetto termine a causa di carenza di liquidità, in deroga agli articoli 42, 203 e 204 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, chiedono alla Cassa depositi e prestiti S.p.A., secondo le modalità stabilite nell’addendum di cui al comma 11, entro il 30 aprile 2013 l’anticipazione di liquidità da destinare ai predetti pagamenti. L’anticipazione è concessa, entro il 15 maggio 2013 a valere sulla Sezione di cui al comma 11 proporzionalmente e nei limiti delle somme sullo stesso annualmente disponibili ed è restituita, con piano di ammortamento a rate costanti, comprensive di quota capitale e quota interessi, con durata fino a un massimo di 30 anni. Le restituzioni sono versate annualmente dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A. all’entrata del bilancio dello Stato ai sensi e con le modalità dell’articolo 12, comma 6. Entro il 10 maggio 2013, la Conferenza Stato-città ed autonomie locali può individuare modalità di riparto, diverse dal criterio proporzionale di cui al secondo periodo. La rata annuale sarà corrisposta a partire dalla scadenza annuale successiva alla data di erogazione dell’anticipazione e non potrà cadere oltre il 30 settembre di ciascun anno. Il tasso di interesse da applicare alle suddette anticipazioni è pari, per le erogazioni dell’anno 2013, al rendimento di mercato dei Buoni Poliennali del Tesoro a 5 anni in corso di emissione rilevato dal Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento del tesoro alla data della pubblicazione del presente decreto e pubblicato sul sito internet del medesimo Ministero. Per l’erogazione dell’anno 2014, il tasso di interesse da applicare alle suddette anticipazioni sarà determinato sulla base del rendimento di mercato dei Buoni Poliennali del Tesoro a 5 anni in corso di emissione con comunicato del Direttore generale del tesoro da emanare e pubblicare sul sito internet del Ministero dell’economia e delle finanze entro il 15 gennaio 2014. In caso di mancata corresponsione della rata di ammortamento entro il 30 settembre di ciascun anno, sulla base dei dati comunicati dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A., l’Agenzia
delle Entrate provvede a trattenere le relative somme, per i comuni interessati, all’atto del pagamento agli stessi dell’imposta municipale propria di cui all’articolo 13, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, riscossa tramite modello F24 o bollettino di conto corrente postale e, per le province, all’atto del riversamento alle medesime dell’imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, esclusi i ciclomotori di cui all’articolo 60, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, riscossa tramite modello F24.
14. All’atto dell’erogazione, gli enti locali interessati provvedono all’immediata estinzione dei debiti di cui al comma 13 dell’avvenuto pagamento e dell’effettuazione delle relative registrazioni contabili l’ente locale fornisce formale certificazione alla Cassa depositi e prestiti S.p.A., rilasciata dal responsabile finanziario dell’ente.
15. Gli enti locali che abbiano deliberato il ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all’articolo 243-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che richiedono l’anticipazione di liquidità di cui al comma 13, sono tenuti alla corrispondente modifica del piano di riequilibrio, da adottarsi obbligatoriamente entro 30 giorni dalla concessione della anticipazione alla Cassa depositi e prestiti S.p.A. ai sensi del comma 13.
16. Nell’ipotesi di cui al comma 15, le anticipazioni di cassa eventualmente concesse in applicazione dell’articolo 5, del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, che risultassero non dovute, sono recuperate da parte del Ministero dell’interno.
17. Per gli enti locali beneficiari dell’anticipazione di cui al comma 13, il fondo di svalutazione crediti di cui al comma 17, dell’articolo 6, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, relativo ai 5 esercizi finanziari successivi a quello in cui è stata concessa l’anticipazione stessa, è pari almeno al 50 per cento dei residui attivi, di cui ai titoli primo e terzo dell’entrata, aventi anzianità superiore a 5 anni. Previo parere motivato dell’organo di revisione, possono essere esclusi dalla base di calcolo i residui attivi per i quali i responsabili dei servizi competenti abbiano analiticamente certificato la perdurante sussistenza delle ragioni del credito e l’elevato tasso di riscuotibilità.
10, secondo comma, della legge 16 maggio 1970, n. 281, con certificazione congiunta del Presidente e del responsabile finanziario, chiedono al Ministero dell’economia e delle finanze, entro il 30 aprile 2013 l’anticipazione di somme da destinare ai predetti pagamenti, a valere sulle risorse della «Sezione per assicurare la liquidità alle regioni e alle province autonome per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili diversi da quelli finanziari e sanitari» di cui all’articolo 1, comma 10.
2. Le somme di cui al comma 1 da concedere, proporzionalmente, a ciascuna regione sono stabilite con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, da emanare entro il 15 maggio 2013 e il 15 febbraio 2014. Entro il 10 maggio 2013, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano può individuare modalità di riparto, diverse dal criterio proporzionale di cui al periodo precedente.
3. All’erogazione delle somme, nei limiti delle assegnazioni di cui al presente articolo, si provvede, a seguito:
a) della predisposizione, da parte regionale, di misure, anche legislative, idonee e congrue di copertura annuale del rimborso dell’anticipazione di liquidità, maggiorata degli interessi;
b) della presentazione di un piano di pagamento dei debiti certi, liquidi ed esigibili, alla data del 31 dicembre 2012, ovvero dei debiti per i quali sia stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento entro il predetto termine, ivi inclusi i pagamenti in favore degli enti locali, comprensivi di interessi nella misura prevista dai contratti, dagli accordi di fornitura, ovvero dagli accordi transattivi, intervenuti fra le parti, ovvero, in mancanza dei predetti accordi, dalla legislazione vigente;
c) della sottoscrizione di apposito contratto tra il Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento del Tesoro e la regione interessata, nel quale sono definite le modalità di erogazione e di restituzione delle somme, comprensive di interessi e in un periodo non superiore a 30 anni, prevedendo altresì, qualora la regione non adempia nei termini ivi stabiliti al versamento delle rate di ammortamento dovute, sia le modalità di recupero delle medesime somme da parte del Ministero dell’economia e delle finanze, sia l’applicazione di interessi moratori. Il tasso di interesse a carico della Regione è pari al rendimento di mercato del Buoni Poliennali del Tesoro a 5 anni in corso di emissione.
4. Alla verifica degli adempimenti di cui alle lettere a), b) e c), provvede un apposito tavolo istituito presso il Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, coordinato dal Ragioniere generale dello Stato o da un suo delegato, e composto:
a) dal Capo Dipartimento degli affari regionali della Presidenza del Consiglio dei Ministri o suo delegato;
b) dal Direttore generale del Tesoro del Ministero dell’economia e delle finanze o suo delegato;
c) dal Segretario della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano o suo delegato;
d) dal Segretario della Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome o suo delegato.
5. All’atto dell’erogazione, le regioni interessate provvedono all’immediata estinzione dei debiti elencati nel piano di pagamento: dell’avvenuto pagamento e dell’effettuazione delle relative registrazioni contabili la regione fornisce formale certificazione al Tavolo di cui al comma precedente, rilasciata dal responsabile finanziario della Regione.
6. Il pagamento dei debiti oggetto del presente articolo deve riguardare, per almeno due terzi, residui passivi, anche perenti, nei confronti degli enti locali, purché a fronte di corrispondenti residui attivi degli enti locali stessi ovvero, ove inferiori, la loro totalità. Tali risorse devono, ove nulla osti, essere utilizzate dagli enti locali prioritariamente per il pagamento di debiti certi, liquidi ed esigibili maturati al 31 dicembre 2012 ovvero dei debiti per i quali sia stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento entro il predetto termine.
7. L’ultimo periodo della lettera n-bis), del comma 4, dell’articolo 32, della legge 12 novembre 2011, n. 183 è sostituito dal seguente: «L’esclusione opera nei limiti complessivi di 1.000 milioni di euro per l’anno 2012, di 1.800 milioni di euro per l’anno 2013 e di 1.000 milioni di euro per l’anno 2014.».
8. Al riparto delle risorse di cui al comma precedente si provvede con gli stessi criteri e modalità dettati dall’articolo 3, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
9. Per gli anni 2013 e 2014 il Ministero dello sviluppo economico – Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica – sulla base dei dati acquisiti dal Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato – ai sensi del comma 460, dell’articolo 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, effettua entro il 15 settembre il monitoraggio sull’utilizzo, alla data del 30 giugno, del plafond di spesa assegnato a ciascuna regione e provincia autonoma, rispettivamente, in base al decreto ministeriale del 15 marzo 2012 ed in base alle disposizioni di cui al comma 8 del presente articolo. All’esito del predetto monitoraggio, il Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica, qualora sulla base delle effettive esigenze di cassa delle regioni e province autonome riferite al primo semestre, riscontri per alcune di esse un’insufficienza e per altre un’eccedenza del plafond di spesa assegnato, dispone con decreto direttoriale, per l’anno di riferimento, la rimodulazione del quadro di riparto del limite complessivo al fine di assegnare un maggiore o minore spazio finanziario alle regioni e province autonome commisurato alla effettiva capacità di spesa registrata nel semestre di
riferimento. Il decreto direttoriale di cui al periodo precedente è tempestivamente comunicato al Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.
a) agli ammortamenti non sterilizzati antecedenti all’applicazione del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;
b) alle mancate erogazioni per competenza e/o per cassa delle somme dovute dalle regioni ai rispettivi servizi sanitari regionali a titolo di finanziamento del Servizio sanitario nazionale, ivi compresi i trasferimenti di somme dai conti di tesoreria e dal bilancio statale e le coperture regionali dei disavanzi sanitari, come risultanti nelle voci «crediti verso regione per spesa corrente» e «crediti verso regione per ripiano perdite» nelle voci di credito degli enti del SSN verso le rispettive regioni dei modelli SP.
2. In via d’urgenza, per l’anno 2013, il Ministero dell’economia e delle finanze provvede con decreto direttoriale, entro il 15 maggio 2013, al riparto fra le regioni dell’anticipazione di liquidità fino a concorrenza massima dell’importo di 5.000 milioni di euro, in proporzione ai valori di cui al comma 1, lettera a), come risultanti dai modelli CE per il periodo dal 2001 al 2011, ponderati al 50%, e ai valori di cui al comma 1, lettera b) iscritti nei modelli SP del 2011, ponderati al 50%, come presenti nell’NSIS alla data di entrata in vigore del presente decreto. Ai fini dell’erogazione delle risorse di cui al presente comma si applicano le disposizioni di cui al comma 5. Il decreto di cui al presente comma è trasmesso alle Regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano per il tramite della Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome ed è pubblicato sul sito del Ministero dell’economia e delle finanze.
3. Con decreto direttoriale del Ministero dell’economia e delle finanze da emanarsi entro il 30 novembre 2013, è stabilito il riparto definitivo, comprensivo anche degli importi previsti per l’anno 2014, fra le regioni dell’anticipazione di liquidità fino a concorrenza massima dell’importo di 14.000 milioni di euro, in proporzione ai valori derivanti dalle ricognizioni delle somme di cui al comma 1, lettere a) e b). Il riparto di cui al presente comma è effettuato sulla base della verifica compiuta dal Tavolo di verifica degli adempimenti di cui all’articolo 12 dell’Intesa fra lo Stato, le Regioni e le Province
autonome di Trento e di Bolzano del 23 marzo 2005 con riferimento alle ricognizioni delle somme di cui al comma 1, lettera a), per il periodo 2001-2011 e con riferimento alle ricognizioni delle somme di cui al comma 1, lettera b), come risultanti nei modelli SP relativi al consuntivo 2011. Ai fini dell’erogazione per l’anno 2014 delle risorse di cui al presente comma, al netto di quelle già erogate per l’anno 2013 ai sensi del comma 2, si applicano le disposizioni di cui al comma 5. Il decreto di cui al presente comma è trasmesso alle Regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano per il tramite della Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome ed è pubblicato sul sito del Ministero dell’economia e delle finanze.
4. Le regioni trasmettono, con certificazione congiunta del Presidente e del responsabile finanziario, al Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimenti del Tesoro e della Ragioneria Generale dello Stato, entro il 31 maggio 2013 l’istanza di accesso all’anticipazione di liquidità di cui al comma 2, ed entro il 15 dicembre 2013 l’istanza di accesso all’anticipazione di liquidità di cui al comma 3, per l’avvio delle necessarie procedure amministrative ai fini di cui al comma 5. Il Ministero dell’economia e delle finanze, con decreto direttoriale, può attribuire alle regioni che ne abbiano fatto richiesta entro il 15 dicembre 2013, importi superiori a quelli di cui al comma 3, con l’istanza di cui al primo periodo, nei limiti delle somme già attribuite ad altre regione ai sensi del medesimo comma 3, ma non richieste.
5. All’erogazione delle somme, nei limiti delle assegnazioni di cui al presente articolo, da accreditare sui conti intestati alla sanità di cui all’articolo 21 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, si provvede, anche in tranche successive, a seguito:
a) della predisposizione, da parte regionale, di misure, anche legislative, idonee e congrue di copertura annuale del rimborso dell’anticipazione di liquidità, verificate dal Tavolo di verifica degli adempimenti di cui all’articolo 12 della citata Intesa;
b) della presentazione di un piano di pagamento dei debiti certi, liquidi ed esigibili, cumulati alla data del 31 dicembre 2012 e comprensivi di interessi nella misura prevista dai contratti, dagli accordi di fornitura, ovvero dagli accordi transattivi, intervenuti fra le parti, ovvero, in mancanza dei predetti accordi, dalla legislazione vigente, e dettagliatamente elencati, rispetto ai quali il Tavolo di verifica degli adempimenti regionali di cui all’articolo 12 della citata Intesa verifica la coerenza con le somme assegnate alla singola regione in sede di riparto delle risorse di cui rispettivamente ai commi 2 e 3. Nei limiti delle risorse assegnate ai sensi dei commi 2 e 3 e in via residuale rispetto ai debiti di cui al primo periodo della presente lettera, il piano dei pagamenti può comprendere debiti certi, sorti entro il 31 dicembre 2012, intendendosi per sorti i debiti per il quali sia stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento entro il predetto termine;
c) della sottoscrizione di apposito contratto tra il Ministero dell’economia e delle finanze-Dipartimento del Tesoro e la regione
interessata, nel quale sono definite le modalità di erogazione e di restituzione delle somme, comprensive di interessi e in un periodo non superiore a 30 anni, prevedendo altresì, qualora la regione non adempia nei termini ivi stabiliti al versamento delle rate di ammortamento dovute, sia le modalità di recupero delle medesime somme da parte del Ministero dell’economia e delle finanze, sia l’applicazione di interessi moratori. Il tasso di interesse a carico della Regione è pari al rendimento di mercato del Buoni Poliennali del Tesoro a 5 anni in corso di emissione.
6. All’atto dell’erogazione le regioni interessate provvedono all’immediata estinzione dei debiti elencati nel piano di pagamento: dell’avvenuto pagamento e dell’effettuazione delle relative registrazioni contabili la regione fornisce formale certificazione al Tavolo di verifica degli adempimenti di cui all’articolo 12 della citata Intesa, rilasciata dal responsabile della gestione sanitaria accentrata, ovvero da altra persona formalmente indicata dalla Regione all’atto della presentazione dell’istanza di cui al comma 4. Quanto previsto dal presente comma costituisce adempimento regionale ai fini e per gli effetti dell’articolo 2, comma 68, lettera c), della legge 23 dicembre 2009, n. 191, prorogato a decorrere dal 2013 dall’articolo 15, comma 24, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.
7. A decorrere dall’anno 2013 costituisce adempimento regionale – ai fini e per gli effetti dell’articolo 2, comma 68, lettera c), della legge 23 dicembre 2009, n. 191, prorogato a decorrere dal 2013 dall’articolo 15, comma 24, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 – verificato dal Tavolo di verifica degli adempimenti di cui all’articolo 12 dell’Intesa fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano del 23 marzo 2005, l’erogazione, da parte della regione al proprio Servizio sanitario regionale, entro la fine dell’anno, di almeno il 90% delle somme che la regione incassa nel medesimo anno dallo Stato a titolo di finanziamento del Servizio sanitario nazionale, e delle somme che la stessa regione, a valere su risorse proprie dell’anno, destina al finanziamento del proprio servizio sanitario regionale.
8. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano che non partecipano al finanziamento del Servizio sanitario nazionale con oneri a carico del bilancio statale. Dette regioni e province autonome, per le finalità di cui al comma 3, e comunque in caso di avvenuto accesso alle anticipazioni di cui al comma 2, trasmettono al Tavolo di verifica degli adempimenti di cui all’articolo 12 dell’Intesa fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano del 23 marzo 2005, entro il termine del 30 giugno 2013, la documentazione necessaria per la verifica dei dati contenuti nei conti economici e negli stati patrimoniali. Qualora dette regioni e province autonome non provvedano alla trasmissione della certificazione di cui al comma 6, o vi provvedano in modo incompleto, il Ministero dell’economia e delle finanze, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, è autorizzato a recuperare le
somme erogate a titolo di anticipazione di liquidità ai sensi del presente articolo, fino a concorrenza degli importi non certificati, a valere sulle somme alle medesime spettanti a qualsiasi titolo.
9. Nell’ambito del procedimento di cui all’articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, le regioni possono far valere le somme attinte sull’anticipazione di liquidità di cui al presente articolo, con riferimento alle risorse in termini di competenza di cui al comma 1, lettera b), come valutate dal citato Tavolo di verifica degli adempimenti. A tal fine, per l’anno 2013, il termine del 31 maggio di cui al citato articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 è differito al 30 giugno e conseguentemente il termine del 30 aprile è differito al 15 maggio.
2. Per garantire il concorso al pagamento dei debiti di cui al comma 1, con priorità per il pagamento delle spese diverse dai fitti passivi, il fondo di cui all’articolo 1, comma 50, della legge 23
dicembre 2005, n. 266, è incrementato di 500 milioni di euro per l’anno 2013. In caso di insufficienza delle risorse stanziate rispetto ai debiti accertati dai Ministeri interessati, il predetto fondo è ripartito entro il 15 maggio 2013 con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze proporzionalmente sulla base delle richieste pervenute entro il termine perentorio previsto al comma 1, complete degli elenchi di cui al medesimo comma. Le predette somme sono destinate esclusivamente al pagamento dei debiti inclusi nei suddetti elenchi.
3. Ai fini del monitoraggio, le Amministrazioni trasmettono ai coesistenti Uffici Centrali di Bilancio, con cadenza trimestrale, un prospetto dei pagamenti dei debiti di cui al comma 1, evidenziando altresì quelli che non hanno potuto essere estinti. L’Ufficio centrale di bilancio trasmette alla Corte dei Conti, per gli effetti di cui all’articolo 23, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, una relazione finale relativamente alle somme effettivamente impegnate e pagate con riferimento agli importi indicati negli elenchi di cui al comma 1.
4. Per la eventuale quota dei debiti non soddisfatta con il Fondo di cui al comma 2 e al fine di prevenire il formarsi di nuove situazioni debitorie, i Ministeri interessati, entro il 15 giugno 2013, definiscono con apposito decreto del Ministro competente di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da comunicare alle competenti Commissioni Parlamentari e alla Corte dei conti, un piano di rientro volto al conseguimento di risparmi attraverso misure di razionalizzazione e riorganizzazione della spesa. Ai fini del suddetto piano di rientro possono essere utilizzate le dotazioni finanziarie delle spese rimodulabili di cui all’articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
5. I Nuclei di analisi e valutazione della spesa di cui all’articolo 39 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e successive modificazioni, monitorano l’attuazione dei piani di rientro di cui al comma 4.
6. In caso di mancata adozione del piano di rientro entro i termini previsti, il Ministro competente entro il 15 luglio 2013 invia apposita relazione sulle cause dell’inadempienza alle competenti Commissioni Parlamentari e alla Corte dei conti.
7. Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate e del territorio sono stabiliti i termini e le modalità attuative per la riprogrammazione delle restituzioni e dei rimborsi delle imposte al fine di determinare un incremento delle corrispondenti erogazioni per un importo complessivo non superiore a 2.500 milioni di euro per l’anno 2013 e 4.000 milioni per l’anno 2014.
oggetto di cessione pro soluto. Tra più crediti non oggetto di cessione pro soluto il pagamento deve essere imputato al credito più antico, come risultante dalla fattura o dalla richiesta equivalente di pagamento.
2. Ai fini dell’ammortamento delle anticipazioni di liquidità di cui al presente Capo, la prima rata decorre dall’anno successivo a quello di sottoscrizione del contratto.
3. I piani dei pagamenti di cui al presente Capo sono pubblicati dall’ente nel proprio sito internet per importi aggregati per classi di debiti, nel rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 18 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 174.
4. Ferma restando l’indicazione del codice unico di progetto dell’opera pubblica nei mandati informatici sul SIOPE ai sensi della legislazione vigente, in attuazione del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229 per il necessario monitoraggio delle opere pubbliche, a decorrere dal 30 settembre 2013, i dati relativi ai pagamenti previsti dal presente Capo riguardanti le medesime opere, sono comunicati al Ministero dell’Economia e delle Finanze, secondo le modalità previste dal decreto ministeriale 26 febbraio 2013.
5. In considerazione dell’esigenza di dare prioritario impulso all’economia in attuazione dell’articolo 41, della Costituzione, a tutela del vincolo di destinazione delle risorse, non sono ammessi atti di sequestro o di pignoramento sulle somme destinate ai pagamenti di cui al presente Capo.
6. Alla legge 24 marzo 2001, n. 89, dopo l’articolo 5-quater è inserito il seguente:
«Art. 5-quinquies. – (Esecuzione forzata). 1. Al fine di assicurare un’ordinata programmazione dei pagamenti dei creditori di somme liquidate a norma della presente legge, non sono ammessi atti di sequestro o di pignoramento presso la Tesoreria centrale e presso le Tesorerie provinciali dello Stato per la riscossione coattiva di somme liquidate a norma della presente legge.
2. Fermo quanto previsto dall’articolo 1, commi 294-bis e 294-ter, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, i creditori di dette somme, a pena di nullità rilevabile d’ufficio, eseguono i pignoramenti e i sequestri esclusivamente secondo le disposizioni del libro III, titolo II, capo II del codice di procedura civile, con atto notificato ai Ministeri di cui all’articolo 3, comma 2, ovvero al funzionario delegato del distretto in cui è stato emesso il provvedimento giurisdizionale posto in esecuzione, con l’effetto di sospendere ogni emissione di ordinativi di pagamento relativamente alle somme pignorate. L’ufficio competente presso i Ministeri di cui all’articolo 3, comma 2, a cui sia stato notificato atto di pignoramento o di sequestro, ovvero il funzionario delegato sono tenuti a vincolare l’ammontare per cui si procede, sempreché esistano in contabilità fondi soggetti ad esecuzione forzata; la notifica rimane priva di effetti riguardo agli ordini di pagamento che risultino già emessi.
3. Gli atti di pignoramento o di sequestro devono indicare a pena di nullità rilevabile d’ufficio il provvedimento giurisdizionale posto in esecuzione.
4. Gli atti di sequestro o di pignoramento eventualmente notificati alla Tesoreria centrale e alle Tesorerie provinciali dello Stato non determinano obblighi di accantonamento da parte delle Tesorerie medesime, né sospendono l’accreditamento di somme a favore delle Amministrazioni interessate. Le Tesorerie in tali casi rendono dichiarazione negativa, richiamando gli estremi della presente disposizione di legge.
5. L’articolo 1 del decreto-legge 25 maggio 1994, n. 313, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 luglio 1994, n. 460, si applica anche ai fondi destinati al pagamento di somme liquidate a norma della presente legge, ivi compresi quelli accreditati mediante aperture di credito in favore dei funzionari delegati degli uffici centrali e periferici delle amministrazioni interessate.».
7. All’articolo 1, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, dopo il comma 294-bis, è inserito il seguente:
«294-ter. Il comma 294-bis si applica anche ai fondi e alle contabilità speciali del Ministero dell’economia e delle finanze destinati al pagamento di somme liquidate a norma della legge 24 marzo 2001, n. 89.».
8. All’articolo 8, del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123 sono apportate le seguenti modifiche:
a) alla fine del comma 1, è aggiunto il seguente periodo:
«Per i pagamenti derivanti dalle transazioni commerciali di cui al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, si applicano le disposizioni del comma 4-bis»;
b) al comma 3, dopo le parole «richiesta di chiarimenti» sono aggiunte le seguenti parole: «, salvo quanto previsto al comma 4-bis»;
c) dopo il comma 4, è aggiunto il seguente comma:
«4-bis. Gli atti di pagamento emessi a titolo di corrispettivo nelle transazioni commerciali devono pervenire all’ufficio di controllo almeno 15 giorni prima della data di scadenza del termine di pagamento. L’ufficio di controllo espleta i riscontri di competenza e dà comunque corso al pagamento entro i 15 giorni successivi al ricevimento degli atti di pagamento, sia in caso di esito positivo, sia in caso di formulazione di osservazioni o richieste di integrazioni e chiarimenti. Qualora il dirigente responsabile non risponda alle osservazioni, ovvero i chiarimenti forniti non siano idonei a superare le osservazioni mosse, l’ufficio di controllo è tenuto a segnalare alla competente Procura Regionale della Corte dei conti eventuali ipotesi di danno erariale derivanti dal pagamento cui si è dato corso. Resta fermo il divieto di dare corso agli atti di spesa nelle ipotesi di cui all’articolo 6, comma 2, con riferimento ai quali comunque sussiste la responsabilità del dirigente che ha emanato l’atto.».
9. Entro il 30 giugno 2013 le pubbliche amministrazioni di cui agli articoli 1, 2, 3 e 5, comunicano ai creditori, anche a mezzo posta
elettronica, l’importo e la data entro la quale provvederanno rispettivamente ai pagamenti dei debiti di cui agli articolo 1, 2, 3 e 5. L’omessa comunicazione rileva ai fini della responsabilità per danno erariale a carico del responsabile dell’ufficio competente.
10. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 1, comma 4, e dall’articolo 7, commi 2 e 5, il mancato o tardivo adempimento da parte delle amministrazioni pubbliche debitrici alle disposizioni di cui all’articolo 1, commi 2, 8 e 14, all’articolo 2, commi 3 e 5, all’articolo 3, commi 5, 6 e 7, all’articolo 5, commi 1 e 3, all’articolo 6, commi 2, 3 e 4, e all’articolo 7, comma 4, che ha causato la condanna al pagamento di somme per risarcimento danni o per interessi moratori è causa di responsabilità amministrativa a carico del soggetto responsabile del mancato o tardivo adempimento.
11. Al fine di garantire la massima tempestività nelle procedure di pagamento previste dal presente decreto-legge, le amministrazioni competenti possono omettere la trasmissione alla Corte dei conti, per gli effetti di cui all’articolo 3, commi 1 e 2, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, dei decreti di riparto fra gli enti interessati delle anticipazioni di liquidità di cui al presente Capo.
2. La mancata registrazione sulla piattaforma elettronica entro il termine di cui al comma 1 è rilevante ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale dei dirigenti responsabili e comporta responsabilità dirigenziale e disciplinare ai sensi degli articoli 21 e 55, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e
successive modificazioni. I dirigenti responsabili sono assoggettati, altresì, ad una sanzione pecuniaria pari a 100 euro per ogni giorno di ritardo nella registrazione sulla piattaforma elettronica.
3. La certificazione dei crediti di cui al comma 1 è effettuata esclusivamente mediante la piattaforma elettronica di cui al medesimo comma 1.
4. Ferma restando la possibilità di acquisire la certificazione di somme dovute per somministrazioni, forniture e appalti dalle pubbliche amministrazioni secondo le procedure di cui al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 25 giugno 2012, come modificato dal decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 19 ottobre 2012 e di cui al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 22 maggio 2012, come modificato dal decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 24 settembre 2012, le pubbliche amministrazioni debitrici di cui al comma 1 comunicano a partire dal 1o giugno 2013 ed entro il termine del 15 settembre 2013, utilizzando la piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni di cui al medesimo comma 1, l’elenco completo dei debiti certi, liquidi ed esigibili, maturati alla data del 31 dicembre 2012, con l’indicazione dei dati identificativi del creditore. La comunicazione avviene sulla base di un apposito modello scaricabile dalla piattaforma elettronica, nel quale è data separata evidenza ai crediti già oggetto di cessione o certificazione. Il creditore può segnalare all’amministrazione pubblica debitrice, in tempo utile per il rispetto del termine di cui al primo periodo, l’importo e gli estremi identificativi del credito vantato nei confronti della stessa.
5. Il mancato adempimento da parte delle pubbliche amministrazioni debitrici alle disposizioni di cui al precedente comma rileva ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale dei dirigenti responsabili e comporta responsabilità dirigenziale e disciplinare ai sensi degli articoli 21 e 55, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.
6. Per i crediti diversi da quelli già oggetto di cessione o certificazione, la comunicazione di cui al comma 4 equivale a certificazione del credito ai sensi dell’articolo 9, commi 3-bis e 3-ter, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 e dell’articolo 12, comma 11-quinquies, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44. La certificazione di cui al periodo precedente si intende rilasciata, ai sensi dell’articolo 2, comma 2, del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 25 giugno 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 2 luglio 2012, n. 152.
7. In caso di omessa, incompleta o erronea comunicazione da parte dell’amministrazione pubblica di uno o più debiti, il creditore può richiedere all’amministrazione stessa di correggere o integrare la comunicazione del debito di cui al comma 4. Decorsi 15 giorni dalla data di ricevimento della richiesta senza che l’amministrazione abbia provveduto ovvero espresso un motivato diniego, il creditore può presentare istanza di nomina di un Commissario ad acta, mediante la piattaforma elettronica, secondo le modalità di cui al decreto del
Ministro dell’economia e delle finanze 25 giugno 2012, come modificato dal decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 19 ottobre 2012 e al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 22 maggio 2012, come modificato dal decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 24 settembre 2012, con oneri a carico dell’amministrazione debitrice.
8. Entro il termine di cui al comma 4, le banche e gli intermediari finanziari autorizzati, per il tramite dell’Associazione Bancaria Italiana, comunicano al Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento del tesoro l’elenco completo dei debiti certi, liquidi ed esigibili nei confronti di pubbliche amministrazioni maturati alla data del 31 dicembre 2012 che sono stati oggetto di cessione in favore di banche o intermediari finanziari autorizzati, con l’indicazione dei dati identificativi del cedente, del cessionario e dell’amministrazione debitrice e distinguendo tra cessioni pro-soluto e cessioni pro-solvendo.
9. Nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica stabiliti con il Documento di economia e finanza ed eventualmente modificati dalla Nota di aggiornamento, previa intesa con le Autorità europee e su deliberazione delle Camere, la legge di stabilità per il 2014, può autorizzare il pagamento mediante assegnazione di titoli di Stato dei debiti delle amministrazioni pubbliche che hanno formato oggetto di cessione da parte dei creditori in favore di banche o intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al comma 8.
2. L’autenticazione delle sottoscrizioni degli atti di cessione dei crediti nei confronti delle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, può essere effettuata anche dall’ufficiale rogante dell’amministrazione debitrice, ove presente. Nel caso in cui l’autenticazione delle sottoscrizioni sia effettuata da un notaio gli onorari sono comunque ridotti alla metà. La notificazione dei predetti atti di cessione, anche se posti in essere prima della data di entrata in vigore del presente decreto, può essere effettuata direttamente dal creditore anche mediante consegna dell’atto con raccomandata a mano ovvero con avviso di ricevimento.
3. Con provvedimento del Direttore generale del tesoro del Ministero dell’economia e delle finanze, da emanare entro il 31 luglio 2013, sono stabilite le modalità attraverso le quali la piattaforma elettronica istituita per le finalità di cui all’art. 120-quater, comma
3, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e delle relative disposizioni di attuazione, è utilizzata anche per la stipulazione degli atti di cessione e per la loro notificazione.
«Art. 28-quinquies. – (Compensazioni di crediti con somme dovute in base agli istituti definitori della pretesa tributaria e deflativi del contenzioso tributario). 1. I crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati al 31 dicembre 2012 nei confronti dello Stato, degli enti pubblici nazionali, delle regioni, degli enti locali e degli enti del Servizio sanitario nazionale per somministrazione, forniture e appalti, possono essere compensati, con l’utilizzo del sistema previsto dall’articolo 17, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ed esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, con le somme dovute a seguito di accertamento con adesione ai sensi dell’articolo 8, del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, di definizione ai sensi dell’articolo 5, comma 1-bis, dell’articolo 5-bis, dell’articolo 11, comma 1-bis, e di acquiescenza ai sensi dell’articolo 15, dello stesso decreto legislativo, di definizione agevolata delle sanzioni ai sensi degli articoli 16 e 17, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, di conciliazione giudiziale ai sensi dell’articolo 48, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, di mediazione ai sensi dell’articolo 17-bis, dello stesso decreto. A tal fine è necessario che il credito sia certificato ai sensi dell’articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, o ai sensi dell’articolo 9, comma 3-ter, lettera b), ultimo periodo, del medesimo decreto. La compensazione è trasmessa immediatamente con flussi telematici dall’Agenzia delle entrate alla piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni, predisposta dal Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, con modalità idonee a garantire l’utilizzo univoco del credito certificato. Qualora la regione, l’ente locale o l’ente del Servizio sanitario nazionale non versi sulla contabilità speciale numero 1778 «Fondi di bilancio» l’importo certificato entro sessanta giorni dal termine indicato nella certificazione, la struttura di gestione di cui all’articolo 22, comma 3, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, trattiene l’importo certificato mediante riduzione delle somme dovute all’ente territoriale a qualsiasi titolo, a seguito della ripartizione delle somme riscosse ai sensi dell’articolo 17, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Nel caso in cui il recupero non sia possibile, la suddetta struttura di gestione ne dà comunicazione ai Ministeri dell’interno e dell’economia e delle finanze e l’importo è recuperato mediante riduzione delle somme dovute dallo Stato all’ente territoriale a
qualsiasi titolo, incluse le quote dei fondi di riequilibrio o perequativi e le quote di gettito relative alla compartecipazione a tributi erariali.
2. I termini e le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, sono stabiliti con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze.».
2. A decorrere dall’anno 2014, il limite di 516.000 euro previsto dall’articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 è aumentato a 700.000 euro. All’onere pari a euro 1.250 milioni per l’anno 2014, 380 milioni per l’anno 2015 e 250 milioni per l’anno 2016, si provvede mediante utilizzo delle risorse esistenti nella contabilità speciale 1778 – fondi di bilancio dell’Agenzia delle entrate. Per l’anno 2014 si provvede a valere sui maggiori rimborsi programmati di cui all’articolo 5, comma 7.
a) all’articolo 16, comma 7,
– al secondo periodo, le parole: «31 gennaio 2013» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre di ciascun anno precedente a quello di riferimento»;
– dopo il terzo periodo, è aggiunto il seguente: «Per gli anni 2013 e 2014, in deroga a quanto previsto dal periodo precedente, in caso di mancata deliberazione della Conferenza Stato-città ed autonomie locali, le riduzioni da imputare a ciascuna provincia sono pari agli importi indicati nell’allegato 3-bis del presente decreto.»;
b) dopo l’allegato 3, è inserito l’allegato 3-bis di cui all’allegato 3 al presente decreto.
2. Per il solo anno 2013, in materia di tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, in deroga a quanto diversamente previsto dall’articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, operano le seguenti disposizioni:
a) la scadenza e il numero delle rate di versamento del tributo sono stabilite dal comune con propria deliberazione adottata, anche
nelle more della regolamentazione comunale del nuovo tributo, e pubblicata, anche sul sito web istituzionale, almeno trenta giorni prima della data di versamento;
b) ai fini del versamento delle prime due rate del tributo, e comunque ad eccezione dell’ultima rata dello stesso, i comuni possono inviare ai contribuenti i modelli di pagamento precompilati già predisposti per il pagamento della TARSU o della TIA 1 o della TIA 2, ovvero indicare le altre modalità di pagamento già in uso per gli stessi prelievi. I pagamenti di cui al periodo precedente, sono scomputati ai fini della determinazione dell’ultima rata dovuta, a titolo di TARES, per l’anno 2013;
c) la maggiorazione standard pari a 0,30 euro per metro quadrato è riservata allo Stato ed è versata in unica soluzione unitamente all’ultima rata del tributo, secondo le disposizioni di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché utilizzando apposito bollettino di conto corrente postale di cui al comma 35 dell’articolo 14 del decreto-legge n. 201, del 2011;
d) non trova applicazione il comma 13-bis del citato articolo 14 del decreto-legge n. 201 del 2011;
e) alla lettera c) del comma 380 dell’articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, le parole: «890,5 milioni di euro» sono sostituite dalle parole: «1.833,5 milioni di euro»;
f) i comuni non possono aumentare la maggiorazione standard di cui alla lettera c);
g) i comuni possono continuare ad avvalersi per la riscossione del tributo dei soggetti affidatari del servizio di gestione dei rifiuti urbani.
3. All’articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, il comma 4 è sostituito dal seguente:
«4. Sono escluse dalla tassazione, ad eccezione delle aree scoperte operative, le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili e le aree comuni condominiali di cui all’articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.».
4. All’articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 12-ter le parole: «novanta giorni dalla data» sono sostituite da: «il 30 giugno dell’anno successivo a quello»;
b) il comma 13-bis è sostituito dal seguente:
«13-bis. A decorrere dall’anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e della detrazione nonché i regolamenti dell’imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente
per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, sentita l’Associazione nazionale dei comuni d’Italia (ANCI). L’efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. Il versamento della prima rata di cui al comma 3 dell’articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è eseguito sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 16 maggio di ciascun anno di imposta; a tal fine, il comune è tenuto ad effettuare l’invio di cui al primo periodo entro il 9 maggio dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 16 maggio, i soggetti passivi effettuano il versamento della prima rata pari al 50 per cento dell’imposta dovuta calcolata sulla base dell’aliquota e della detrazione dei dodici mesi dell’anno precedente. Il versamento della seconda rata di cui al predetto articolo 9 è eseguito, a saldo dell’imposta dovuta per l’intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 16 novembre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto a effettuare l’invio di cui al primo periodo entro il 9 novembre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 16 novembre, si applicano gli atti pubblicati entro il 16 maggio dell’anno di riferimento oppure, in mancanza, quelli adottati per l’anno precedente.».
2. In relazione alle imposte sui redditi di cui al comma 1 spettanti alla Regione Siciliana, il relativo gettito è assicurato, a decorrere dall’anno 2014, secondo le modalità applicative previste dal decreto dirigenziale del Ministero dell’economia e delle finanze di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 novembre 2005, n. 241, da
emanare, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, d’intesa con l’Assessorato regionale dell’economia della Regione Siciliana.
3. Agli oneri recati dalle disposizioni del presente articolo per le annualità 2013-2015, per euro 49.000.000 per l’anno 2013, euro 50.200.000 per l’anno 2014 ed euro 52.800.000 per l’anno 2015, si provvede:
a) per 3 milioni di euro per il 2013 mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 114, terzo periodo, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;
b) per milioni di euro 46 per il 2013, 40,2 per il 2014 e 32,8 per il 2015, mediante le risorse statali spettanti alla Regione Siciliana relative alle annualità dell’edilizia agevolata di cui all’articolo 61, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, come individuate nel Piano di rientro sul quale è stata sancita intesa nella seduta del 18 ottobre 2007 della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, che sono conseguentemente ridotte di pari importi;
c) per 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015 mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 114, terzo periodo, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;
d) per 10 milioni di euro per il 2015 mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 5, comma 3-ter, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203.
4. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
5. A decorrere dall’anno 2016 si provvede alla ridefinizione dei rapporti finanziari fra lo Stato e la Regione Siciliana ed al simmetrico trasferimento di funzioni ancora svolte dallo Stato nel territorio regionale, con le modalità previste dallo statuto speciale della Regione Siciliana approvato con il regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455 e dal decreto legislativo 3 novembre 2005, n. 241. Dal 1° gennaio 2016 l’efficacia delle disposizioni dei commi da 1 a 4 del presente articolo e del decreto dirigenziale di cui al comma 2 è subordinata al completamento delle procedure di cui al periodo precedente.
6. Per consentire la rimozione dello squilibrio finanziario derivante da debiti pregressi a carico del bilancio regionale inerenti i servizi di trasporto pubblico locale su gomma e di trasporto ferroviario regionale, la Regione Piemonte predispone un piano di rientro, da sottoporre, entro trenta giorni dall’entrata in vigore del presente decreto, all’approvazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell’economia e delle finanze. Il piano di rientro dovrà individuare le necessarie azioni di razionalizzazione ed efficientamento da conseguire attraverso l’adozione dei criteri e delle modalità di cui all’articolo 16-bis, comma 3, del decreto-legge n. 95 del 6 luglio 2012, convertito nella legge n. 135 del 7 agosto 2012.
7. Per il finanziamento del piano di cui al comma precedente, la Regione Piemonte è autorizzata ad utilizzare, per l’anno 2013, le risorse ad essa assegnate del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui alla delibera del CIPE n. 1 dell’11 gennaio 2011 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 80 del 7/4/2011), nel limite massimo di 150 milioni di euro. La Regione Piemonte propone conseguentemente al CIPE per la presa d’atto, la nuova programmazione nel limite delle risorse disponibili.
8. Al fine di garantire una sufficiente liquidità per far fronte ai pagamenti in conto capitale degli enti territoriali e, per la parte corrente, nel comparto dei trasporti e per il funzionamento di infrastrutture indispensabili per lo sviluppo delle regioni, al comma 3 dell’articolo 16 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, dopo le parole: «compartecipazione ai tributi erariali» sono inserite le seguenti parole: «o, previo accordo tra la Regione richiedente, il Ministero per la coesione territoriale e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, a valere sulle risorse destinate alla programmazione regionale del Fondo per lo sviluppo e la coesione» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In caso di utilizzo delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione per le finalità di cui al presente comma, la Regione interessata propone conseguentemente al CIPE per la presa d’atto, la nuova programmazione nel limite delle disponibilità residue, con priorità al finanziamento di interventi finalizzati alla promozione dello sviluppo in materia di trasporti, di infrastrutture e di investimenti locali.».
2. Ai fini dell’immediata attuazione delle disposizioni recate da presente decreto e nelle more dell’emissione dei titoli di cui al comma 1, il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio e, ove necessario, può disporre il ricorso ad anticipazioni di tesoreria, la cui
regolarizzazione, con l’emissione di ordini di pagamento sui pertinenti capitoli di spesa, è effettuata entro la conclusione dell’esercizio in cui è erogata l’anticipazione.
3. All’onere derivante dall’attuazione del comma 1, in termini di maggiori interessi del debito pubblico al netto degli effetti derivanti dal comma 6, pari a 559,5 milioni di euro per l’anno 2014 e a 570,45 milioni di euro a decorrere dall’anno 2015, e agli oneri di cui agli articoli 1, comma 12, e 8, pari complessivamente a 7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014 e 6,5 milioni di euro dal 2015 al 2017, si provvede:
a) quanto a 7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014 e 6,5 milioni di euro per l’anno 2015 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2013-2015, nell’ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2013, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a 7 milioni di euro per l’anno 2013, e a 2 milioni di euro annui per gli anni 2014 e 2015 l’accantonamento relativo al medesimo Ministero e, quanto a 5 milioni per l’anno 2014 e 4,5 milioni di euro annui per l’anno 2015, l’accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
b) quanto a 559,5 milioni di euro per l’anno 2014 mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate dell’imposta sul valore aggiunto derivanti dalle misure previste dagli articoli 1, 2, 3 e 5;
c) quanto a 570,45 milioni di euro a decorrere dall’anno 2015, mediante corrispondente riduzione lineare delle dotazioni finanziarie disponibili, iscritte a legislazione vigente in termini di competenza e cassa, nell’ambito delle spese rimodulabili delle missioni di spesa di ciascun Ministero di cui all’articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per gli importi indicati nell’Allegato 1 al presente decreto. Dalla riduzione sono esclusi gli stanziamenti relativi al Fondo sviluppo e coesione.
4. Il Ministero dell’economia e delle finanze effettua il monitoraggio sulle maggiori entrate di cui al comma 3, lettera b). Nelle more del monitoraggio, è accantonato e reso indisponibile l’importo di 559,5 milioni di euro per l’anno 2014 con le modalità di cui alla lettera c) del medesimo comma 3. In base agli esiti del monitoraggio, con decreti del Ministro dell’economia e delle finanze, si provvede al disaccantonamento ovvero alla riduzione delle risorse necessarie per assicurare la copertura di cui al comma 3, lettera b).
5. Il Ministro dell’economia e delle finanze, ai fini delle successive riduzioni è autorizzato ad accantonare e rendere indisponibili le predette somme. Le amministrazioni potranno proporre variazioni compensative, anche relative a missioni diverse, tra gli accantonamenti interessati, nel rispetto dell’invarianza sui saldi di finanza pubblica, entro 30 giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto. Resta precluso l’utilizzo degli accantonamenti di conto capitale per finanziare spese correnti.
6. Gli importi oggetto della restituzione da parte degli enti territoriali delle somme anticipate dallo Stato, ai sensi degli articoli 1, 2 e 3, sono annualmente versati ad appositi capitoli dello stato di previsione dell’entrata del bilancio dello Stato, distinti per la quota capitale e per la quota interessi. Gli importi dei versamenti relativi alla quota capitale sono riassegnati al fondo per l’ammortamento dei titoli di Stato.
7. Per gli esercizi 2013 e 2014 le Amministrazioni centrali dello Stato non possono proporre rimodulazioni che comportino riduzioni degli stanziamenti dei capitoli dei rispettivi stati di previsione su cui si siano formati debiti di cui al comma 1, dell’articolo 4 del presente decreto, oggetto dei provvedimenti del presente decreto.
8. L’allegato 1 all’articolo 1, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, è sostituito dall’Allegato 2 al presente decreto.
9. Ai fini del rispetto dell’obiettivo programmatico in termini di indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni indicato nella Relazione presentata al Parlamento, ai sensi dell’articolo 10-bis, comma 6, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministero dell’economia e delle finanze effettua il monitoraggio dell’attuazione delle misure previste dal presente decreto.
10. Qualora dal predetto monitoraggio, tenuto anche conto degli andamenti di finanza pubblica, emerga il rischio del mancato raggiungimento degli obiettivi programmatici indicati nel documento di economia e finanza 2013 e suoi eventuali aggiornamenti dell’obiettivo di cui al comma 1, il Ministro dell’economia e delle finanze, previa apposita relazione da inviare al Parlamento o da allegare comunque alla nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza, dispone con proprio decreto la rimodulazione per gli anni 2013 e 2014 delle spese autorizzate dal presente decreto, ovvero l’applicazione di quanto previsto dall’articolo 10, comma 12, primo periodo del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, o l’adozione di provvedimenti correttivi urgenti.
11. Le eventuali risorse non utilizzate per i pagamenti previsti dall’articolo 1, comma 13, dall’articolo 2, comma 1 e dall’articolo 3, comma 1, come risultanti dal monitoraggio di cui al comma precedente, possono essere destinate, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, ad incremento prioritariamente di quelle previste all’articolo 5, comma 7, del presente decreto.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 8 aprile 2013.
Grilli, Ministro dell’economia e delle finanze.
Passera, Ministro dello sviluppo economico e delle infrastrutture e dei trasporti.
Cancellieri, Ministro dell’interno.
Severino, Ministro della giustizia.
Barca, Ministro per la coesione territoriale.
Gnudi, Ministro per gli affari regionali, il turismo e lo sport.
Visto, il Guardasigilli: Severino.