Tra le più significative novità introdotte dal recente Decreto Legge n. 35/2013 sul pagamento dei debiti delle pubbliche amministrazioni, ve n’è una di particolare rilievo per i contribuenti, siano essi persone fisiche o imprese. Si tratta del dettato dell’art. 9 del DL cit. che ha introdotto l’art. 28-quinquies all’interno del DPR n. 602/1973 (TU riscossione imposte sul reddito), rubricato “Compensazioni di crediti con somme dovute in base agli istituti definitori della pretesa tributaria e deflativi del contenzioso tributario”.
In buona sostanza l’art. 28-quinquies prevede la possibilità di compensare imposte accertate e sanzioni per violazioni tributarie con crediti per somministrazione, forniture e appalti vantati dal contribuente nei confronti della pubblica amministrazione, che siano maturati alla data del 31 dicembre 2012 e siano certi liquidi esigibili e non prescritti. Benchè il decreto sia in vigore dal 9 aprile 2013, si attende ancora la definizione di termini e modalità di attuazione ad opera di un decreto del MEF da emanare.
La novità risiede nell’estensione della possibilità della compensazione in epoca precedente la fase esecutiva (cd. compensazione ante ruolo), a differenza di quanto già previsto nell’art. 28-quater DPR 602/1973. Tale norma infatti prevede che a partire dal 1° gennaio 2011 si possano compensare crediti commerciali verso la PA e debiti tributari le cui somme siano già state iscritte a ruolo, osservando la particolare procedura di cui al decreto 25 giugno 2012 (che prevede il necessario coinvolgimento dell’agente della riscossione).
I debiti tributari compensabili in base al nuovo art. 28-quinquies invece, sono quelli accertati con adesione, acquiescenza all’accertamento, definizione agevolata, conciliazione giudiziale e mediazione, che consentono al contribuente di fruire dei relativi benefici in termini di abbattimento delle sanzioni edittali ad 1/3 o ad 1/6 a seconda dei casi. Gli unici strumenti deflativi esclusi sono quelli in cui manca a monte un provvedimento di accertamento dell’amministrazione finanziaria, e cioè il ravvedimento operoso e la definizione bonaria a seguito di liquidazione e controllo formale delle dichiarazioni dei redditi e IVA, rispettivamente previsti dall’art. 13 e 2 e 3 del Dlgs n. 472/1997.
Unici nei della nuova disciplina sono rappresentati dalla necessità per il contribuente di acquisire preventivamente la certificazione dell’esistenza del credito da parte dell’amministrazione debitrice (Stato, enti pubblici nazionali, Regioni, Enti locali, enti del SSN) e dal fatto che il credito in questione debba esser già maturato alla data del 31 dicembre 2012 (non vale cioè per il futuro).
Quanto alle modalità del pagamento mediante compensazione, è necessario utilizzare il modello F24 da trasmettere telematicamente ai servizi informatici dell’Agenzia delle Entrate che a sua volta trasmetterà la richiesta alla piattaforma elettronica del MEF per il rilascio della certificazione del credito da parte dell’amministrazione debitrice. Il rilascio della certificazione avverrà su istanza del contribuente-creditore entro il termine di 30 giorni e, ove tale termine giunga a scadenza inutilmente, sempre su istanza del creditore verrà nominato un commissario ad acta in sostituzione dell’amministrazione inadempiente.
Per questo ed ulteriori approfondimenti si rende disponibile il testo integrale del DL n. 35/2012.
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