Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 80 del 5 aprile 2013 il testo del Dlgs n. 33/2013 di “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”, entrato in vigore il 20 aprile scorso.
Il testo, emanato in attuazione dell’art. 1, comma 35 della L. 190/2012 (legge anticorruzione) si ispira al modello statunitense del “Freedom of Information Act”, e intende la trasparenza come accessibilità totale alle informazioni concernenti l’organizzazione e l’attività delle pubbliche amministrazioni, per favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche.
La grande novità è il riconoscimento, all’art. 5 del decreto, di un diritto civico di accesso, ovverosia del diritto soggettivo di chiunque ad accedere direttamente ed immediatamente ai siti della pa senza autenticazione ed identificazione (cioè senza dover dimostrare un interesse differenziato a sostegno della richiesta di accesso) e di richiedere al responsabile della pa obbligata alla trasparenza, documenti, informazioni o dati di cui sia stata omessa la pubblicazione. Richiesta che deve essere soddisfatta entro 30 giorni senza che l’esigenza di assicurare l’adeguata qualità delle informazioni possa costituire motivo per l’omessa o ritardata pubblicazione dei dati, delle informazioni e dei documenti.
In particolare in materia di appalti, il TU obbliga le pubbliche amministrazioni a provvedere alla creazione nei siti istituzionali di un’apposita sezione “Amministrazione trasparente” in cui devono confluire, con cadenza semestrale, i dati sulle aggiudicazioni degli appalti pubblici. Si tratta delle informazioni su tempi e costi di realizzazione delle opere pubbliche, di un indicatore annuale sulla tempestività dei pagamenti che riferisca i tempi medi di saldo delle fatture per acquisto di beni, servizi e forniture, nonché della delibera a contrarre per gli appalti affidati a trattativa privata.
Per quanto concerne il settore urbanistico invece diventa obbligatoria la pubblicazione dei documenti relativi alle proposte di trasformazione anche privata, nel caso in cui prevedano bonus volumetrici o cessione di aree o volumi per finalità pubbliche, anche se non comportino varianti alle previsioni dello strumento di pianificazione.
Per definire l’organizzazione della nuova sezione però è prevista la previa emanazione di linee guida e di schemi-tipo per la pubblicazione delle informazioni su tempi e costi di realizzazione delle opere pubbliche, istruzioni di competenza del Ministero della Funzione pubblica non ancora rese note.
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