Con sentenza 22 marzo 2013 n. 1633, la IV Sezione del Consiglio di Stato – presidente Branca, estensore Greco – si è pronunciata su due temi sensibili in materia di appalti: da un lato, sulla possibilità o meno di escludere una offerta ritenuta anomala nel caso in cui il costo del lavoro ivi indicato si discosti dai valori minimi risultanti dalle tabelle ministeriali, dall’altro sulla possibilità di disporre l’esclusione per mancanza del requisito della regolarità fiscale, nel caso di rateizzazione del debito tributario prima della presentazione e nel diverso caso di cartella notificata in corso di gara e tempestivamente impugnata.
I giudici di Palazzo Spada, in primo luogo hanno sciolto il nodo relativo al valore da attribuirsi agli scostamenti del costo del lavoro indicato in offerta dai valori minimi tabellari (DM 8 luglio 2009), condividendo l’indirizzo giurisprudenziale prevalente in materia, secondo cui “i valori del costo del lavoro risultanti dalle tabelle ministeriali non costituiscono un limite inderogabile, ma semplicemente un parametro di valutazione della congruità dell’offerta sotto tale profilo, ai sensi dell’art. 86 del decreto legislativo 12 aprile 2006, nr. 163: di modo che l’eventuale scostamento da tali parametri delle relative voci di costo non legittima ex se un giudizio di anomalia, potendo essere accettato quando risulti puntualmente (e rigorosamente) giustificato”. D’altra parte, aggiunge il Collegio, la verifica di anomalia dell’offerta deve avere ad oggetto la congruità dell’offerta economica considerata nella sua globalità e interezza e non solo con riferimento a singole voci.
Per quanto concerne invece il secondo aspetto, le irregolarità fiscali contestate alla società aggiudicatrice nel caso di specie consistevano in due cartelle di pagamento, di cui la prima in parte sgravata e per la restante parte rateizzata, mentre la seconda notificata in corso di gara, cioè dopo la presentazione dell’offerta. La riflessione del Consiglio di Stato si appunta sul requisito della definitività dell’accertamento della violazione, necessaria per poter ritenere integrata la causa di esclusione di cui all’art. 38, comma 1 lett. g), Codice dei contratti pubblici.
Nessun dubbio relativamente alla prima cartella, atteso che “Sul punto, la Sezione ritiene di non doversi discostare dal prevalente indirizzo giurisprudenziale secondo cui la presenza di provvedimenti del fisco di rateizzazione dei debiti tributari, purché anteriore alla presentazione dell’offerta, determina una sostanziale novazione dell’obbligazione tributaria, in modo da escludere che possa trattarsi di violazione “definitivamente accertata”.
Con riferimento alla seconda cartella invece, pervenuta all’impresa in corso di gara, anche volendo ignorare il dato della tempestiva impugnazione e della sospensione cautelare – circostanze che di per sé sarebbero sufficienti ad escludere un accertamento definitivo -, la corretta applicazione delle regole comunitarie in materia, a detta del Collegio, porta a concludere che “deve escludersi la rilevanza di situazioni di irregolarità le quali, non dichiarate perché non note al momento della presentazione della domanda di partecipazione alla gara, siano sopravvenute nel corso di essa e siano state rimosse prima della sua conclusione con la sottoscrizione del contratto (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 31 maggio 2007, nr. 2876)”.