Con circolare n. 9 del 27 marzo 2013 il Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dell’Interno ha dissolto gli ultimi dubbi in materia di applicazione del contributo unificato sui ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica, dando precise disposizioni agli uffici competenti di Prefetture ed Enti Locali.
L’obbligo del pagamento del contributo unificato anche sui ricorsi straordinari – che permane anche in caso di successiva rinuncia al gravame (cfr. Cons. Stato, sez. I, parere n. 4281/2011) – è stato introdotto con le misure anticrisi di cui all’art. 37 comma 6 del DL n. 98/2011 per i ricorsi notificati dal 7 luglio 2011 in poi, e da ultimo ha visto aumentare il suo importo dagli originari 600 euro agli attuali 650 euro per effetto dell’art. 1 comma 25 della legge di stabilità per il 2013 (L. n. 228/2012).
Premesso ciò il Ministero sollecita gli uffici competenti a procedere ad una “costante verifica dell’avvenuto, integrale pagamento del contributo dovuto, nella misura di legge” e qualora abbia esito negativo, ad invitare il ricorrente a provvedere al versamento del contributo unificato entro il termine perentorio di un mese. Ove anche tale obbligo fosse disatteso, si ordina la trasmissione dei relativi atti al locale ufficio dell’Agenzia delle Entrate, competente per la riscossione.
Naturalmente per i ricorsi straordinari notificati fino al 6 luglio 2011, tutt’ora in fase istruttoria, la verifica degli adempimenti in materia di imposta di bollo andranno effettuati ratione temporis alla stregua delle disposizioni previgenti, ma sempre cercando di prevenire il decorso del termine decadenziale di tre anni per gli accertamenti fiscali.
La circolare si chiude infine con un invito alle Prefetture ad informare i destinatari dei propri provvedimenti suscettibili di impugnazione anche degli obblighi contributivi che l’eventuale ricorso imporrebbe.
Si allega il testo integrale della circolare n. 9/2013 del Ministero dell’Interno.