Sorgono i primi dubbi interpretativi della circolare dell‘Agenzia delle Entrate n. 2/E del 1° marzo 2013, che ha precisato l’ambito di applicazione soggettivo e oggettivo della norma sulla solidarietà fiscale e contributiva di appaltatore e subappaltatore di cui all’art. 13-ter del DL n. 82/2012.
In particolare la suindicata circolare esclude da tale ambito di applicazione gli appalti di forniture di beni, poiché tale tipologia contrattuale, pur non essendo richiamata dal comma 28-ter, non lo era dai commi 28 e 28-bis che si riferiscono esclusivamente all’appalto di opere o servizi. Quid iuris per i contratti misti, aventi cioè ad oggetto sia forniture che lavori e/o servizi?
Stando alla definizione legislativa di cui all’art. 14 comma 2 lett. a) del Codice dei contratti pubblici, appositamente dedicato al tema dei contratti misti, si qualifica come appalto pubblico di forniture “un contratto pubblico avente per oggetto la fornitura di prodotti e, a titolo accessorio, lavori di posa in opera e di installazione”. Il criterio discretivo adottato quindi è un criterio di tipo qualitativo-funzionale, incentrato sul carattere accessorio o meno delle prestazioni di servizio e non un criterio di ordine quantitativo-economico come invece avviene per i contratti misti di servizi (che si qualificano come tali in considerazione della prevalente incidenza economica dei servizi rispetto al valore dei prodotti oggetto dell’appalto). Se le prestazioni di servizio hanno natura accessoria allora ci troveremo di fronte ad un contratto misto qualificabile come appalto di forniture e pertanto non si applicherà il regime di solidarietà fiscale di cui all’art. 13-ter DL n. 82/2012.
Ma quando le prestazioni di servizio possono dirsi accessorie ad una fornitura?
Per rispondere a questo secondo interrogativo occorre rifarci alla delibera Avcp del 6 ottobre 2011 n. 81 a tenore della quale “Ai fini della individuazione della normativa applicabile, occorre (…) sempre fare riferimento al criterio basato sulla valutazione della prevalenza funzionale delle rispettive prestazioni, nel senso, che quando l’appalto è funzionale alla realizzazione o alla modificazione di un’opera di ingegneria civile si applica la normativa dei lavori pubblici quale sia l’importo economico della fornitura e del lavoro. Viceversa è configurabile un contratto di fornitura con posa in opera nel caso in cui con il contratto di fornitura si intenda conseguire una prestazione avente per oggetto una merce, un prodotto, che autonomamente soddisfano il bisogno per la loro stessa natura. In tal caso gli eventuali lavori di posa e istallazione del bene fornito sono di carattere accessorio e strumentale rispetto all’uso dello stesso”.
Esemplificando, se un appalto ha ad oggetto opere e impianti che vanno inseriti in un organismo di ingegneria civile, commerciale, industriale, non è consentito dare rilievo alle forniture, anche se di valore superiore al 50%. Ciò in quanto in ogni appalto di lavori vi è una componente, talora economicamente prevalente, di forniture, che però non ne muta natura quando la realizzazione o la modificazione dell’opera è volta a consentire lo svolgimento di un’attività che costituisce finalità primaria dell’iniziativa pubblica.
Per ulteriori approfondimenti si rende disponibile il testo integrale della delibera Avcp n. 81/2011