La VI sezione civile della Corte di Cassazione, con ordinanza n. 6752 del 18 marzo 2013, ricorda agli addetti alle notifiche la portata delle novità introdotte dalla legge di stabilità 2012 (L. n. 183/2011). Quando l’avvocato ha comunicato al proprio ordine l’indirizzo di posta elettronica certificata, la notifica non deve essere più effettuata presso la Cancelleria bensì presso l’indicata casella Pec.
L’art. 25 della legge n. 183/2011 infatti ha modificato il dettato dell’art. 366 c.p.c. aggiungendo, dopo le parole “se il ricorrente non ha eletto il domicilio in Roma”, l’inciso “ovvero non ha indicato l’indirizzo di posta elettronica certificata comunicato al proprio ordine”. Tale modifica normativa ha comportato che, ove il professionista abbia effettuato la predetta comunicazione, la notifica non deve esser più fatta in Cancelleria, pena l’irregolarità della stessa.
Nella caso di specie, la notifica del decreto di fissazione dell’udienza e del deposito della relazione del giudice relatore era stata fatta presso la Cancelleria e non alla casella Pec dell’avvocato del ricorrente, che così ha ottenuto il rinvio a nuovo ruolo della causa per consentire una rituale notifica.