Con determinazione n. 3 del 13 marzo 2013 l’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici cerca di porre rimedio ai deludenti risultati delle gare per l’affidamento dei servizi assicurativi che, stando ai dati raccolti dall’Osservatorio dei contratti pubblici per il triennio 2009-2012, sono andate in buona parte deserte o assegnate in presenza di una sola offerta.
In base alle risultanze delle due consultazioni pubbliche avviate nei mesi scorsi, l’Authority fornisce specifiche indicazioni operative principalmente in ordine alla strutturazione dei bandi di gara in generale, alla previsione della facoltà di recesso dallo stipulando contratto di assicurazione e ai requisiti richiesti per la partecipazione.
Sotto il primo profilo, rilevato che i bandi di gara spesso risultano carenti di quelle informazioni necessarie alle imprese di assicurazione per valutare il profilo di rischio della Stazione Appaltante da assicurare (e quindi per presentare un’offerta) e considerata la complessità di tale valutazione, l’Avcp suggerisce alle amministrazioni di:
- valutare l’opportunità di ricorrere a procedure di aggiudicazione più flessibili come il dialogo competitivo (art. 58 Dlgs 163/2006) o di prevedere la possibilità di presentare varianti in sede di offerta, salva in ogni caso la futura ed eventuale predisposizione di bandi tipo;
- individuare un unico ufficio o soggetto incaricato della gestione unitaria delle polizze assicurative e dei rapporti con le controparti assicurative (funzioni attualmente ripartite tra soggetti distinti);
- inserire nei capitolati obblighi informativi specifici a carico dell’aggiudicatario, anche attraverso una periodica trasmissione di dati che possa esser utile per la predisposizione dei nuovi bandi.
Per altro verso la previsione nei contratti di assicurazione di una libera facoltà di recesso unilaterale non solo della Stazione Appaltante ma anche dell’assicuratore presenta fondati dubbi di compatibilità con la tutela dell’interesse pubblico, con la stessa disciplina generale in materia di appalti pubblici (che riconosce tale facoltà all’appaltatore solo in casi eccezionali per lo più riconducibili ai casi di eccessiva onerosità sopravvenuta) e inoltre si pone in contrasto con i principi di economicità efficacia e buon andamento della PA, che difficilmente riuscirà ad attivare una nuova copertura assicurativa in tempi brevi. Pertanto, l’Avcp afferma che “dovrebbero essere contrattualmente disciplinati gli eventi in conseguenza dei quali ricorrere ad una revisione del prezzo (o eventualmente di altre condizioni contrattuali) in corso di validità della polizza o, come extrema ratio, atti a fondare il diritto di recesso dal contratto, fermo restando che la revisione dei prezzi o il recesso non possono essere legati al mero verificarsi di un sinistro, rientrante nella normale alea contrattuale”.
Per quanto concerne poi i requisiti di partecipazione alla gara, l’Autorità ritiene “accettabili” quelli basati sul livello di capitale sociale minimo, sull’indice di solvibilità e sulla capacità di assicurare determinati rischi valutata in base ad una raccolta premi specifica.
La determinazione infine si chiude con un ampio intervento in ordine all’affidamento dei servizi di intermediazione assicurativa, relativo cioè a quelle gare pubbliche volte all’individuazione di un broker assicurativo che supporti la Stazione appaltante nella gestione dei rischi da assicurare.
Per questo ed ulteriori approfondimenti, si rende fruibile il testo integrale della determinazione n. 2/2013 dell’Avcp.