Tar Lazio: Equitalia garantisca accesso e trasparenza sulle cartelle esattoriali

Con sentenza n. 2660 del 13 marzo 2013, il Tar Lazio ha dichiarato l’illegittimità del silenzio-rifiuto serbato da Equitalia a fronte di una richiesta di accesso agli atti relativi a determinate cartelle esattoriali nonché ai nomi dei responsabili dei relativi procedimenti. L’agente della riscossione deve cioè garantire ai cittadini trasparenza a 360°, fornendo a coloro che ne fanno richiesta, i nominativi dei soggetti responsabili del procedimento e tutti gli atti, anche con estremi ignoti, di cui dispone, inclusi di documenti di prassi amministrativa.

Nel caso di specie il giudice amministrativo ha accolto la richiesta del ricorrente, legata alla preparazione della difesa in altro giudizio penale del contribuente proprio a seguito di una lite tributaria con Equitalia per le cartelle in questione.

Considerato che “il diritto d’accesso è conformato dalla legge per offrire al titolare, più che utilità finali (caratteristica, questa, ormai riconoscibile non solo ai diritti soggettivi, ma anche agli interessi legittimi), poteri autonomi di natura procedimentale volti ad implementare la tutela d’un interesse (o bisogno) giuridicamente rilevante”, il relativo giudizio, devoluto alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, “ha per oggetto la verifica della spettanza o meno del diritto in questione, piuttosto che la verifica della sussistenza o meno di vizi di legittimità dell’atto amministrativo”.

Ne discende che, come chiarito dalla giurisprudenza amministrativa in materia (cfr. Cons. Stato, Sez. III, 7.8.12, n. 4530), “il soggetto che detiene la documentazione oggetto di istanza di ostensione non deve delibare la fondatezza della pretesa sostanziale per la quale occorrano tali atti o sindacare sulla utilità effettiva di questi”, ma la sua valutazione deve limitarsi alla sussistenza d’un interesse concreto, attuale e differenziato all’accesso ai documenti e, in definitiva, “si sostanzia solo nel giudizio estrinseco sull’esistenza di un legittimo bisogno differenziato di conoscenza in capo a chi richiede i documenti”.

A seguire, si rende disponibile il testo integrale della pronuncia in commento.

 Sentenza n. 2660 del 13 marzo 2013, il Tar Lazio

Redazione

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