Tar Lazio: preselezione inadeguata per l’accesso al TFA

Con sentenza n. 2360 del 5 marzo 2013 il Tar Lazio, sezione II-bis, ha dichiarato improcedibile il ricorso presentato da due precarie della scuola avverso gli esiti negativi della prova preselettiva di accesso al TFA, essendo venuto meno l’interesse a ricorrere dal momento che a seguito dell’ammissione in via cautelare alla prova scritta le ricorrenti l’hanno superata con successo. In parole povere il successivo superamento della prova scritta finisce per sanare il risultato negativo della prova preselettiva.
Il Tirocinio Formativo Attivo (TFA) – istituito nel 2012 in sostituzione del vecchio biennio di SISSIS – è un corso di preparazione all’insegnamento di durata annuale istituito dalle università che attribuisce, all’esito di un esame finale, il titolo di abilitazione all’insegnamento in una delle classi di concorso previste dal D.M. n. 39/1998. Nel caso di specie le ricorrenti avevano presentato la domanda per la partecipazione al TFA al fine di conseguire l’abilitazione all’insegnamento di scienze matematiche nella scuola media (classe A059) e non essendo riuscite a superare la preselezione, hanno impugnato il regolamento sulla formazione iniziale degli insegnanti (DM n. 249/2010) unitamente a due altri provvedimenti ministeriali, quello dell’11 novembre 2011 che stabilisce l’obbligo di conseguire il punteggio minimo di 21/30 nel test preliminare anche se i posti messi a concorso sono in numero superiore ai partecipanti, e l’altro del 14 marzo 2012, che non permette l’iscrizione al TFA in soprannumero. Ammesse con riserva alla prova scritta, l’hanno superata in spregio del risultato negativo della preselezione.
Ebbene, la pronuncia del Tar Lazio assume una particolare importanza proprio laddove afferma che l’avvenuto superamento della prova scritta, anche se successiva ad una preselezione negativa, rappresenta di per sé un giudizio idoneo ad assorbire il punteggio insufficiente del test preselettivo, e che quindi, seppur implicitamente, la preselezione si mostra come manifestamente inadeguata ad individuare gli aspiranti insegnanti in possesso dei requisiti necessari a partecipare al concorso.
La vicenda processuale in ogni caso avrà un seguito, atteso che nel caso in cui l’immatricolazione al tirocinio formativo attivo sia avvenuto con riserva, come solitamente avviene in presenza id un provvedimento cautelare del giudice amministrativo, le eventuali determinazioni dell’amministrazione dovranno essere impugnate con altro ricorso.
Per ulteriori approfondimenti, si allega il testo integrale della sentenza in commento.

Tar Lazio, sez. III-bis, sentenza n. 2360 del 5 marzo 2013.

Redazione

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