Tar Lazio: primo no al ricorso di Ingroia contro il trasferimento ad Aosta
Con Decreto presidenziale del 26 aprile 2013 n. 1808, è stata rigettata l’istanza di misura cautelare monocratica ex art. 56 cpa avanzata da Antonio Ingroia nel contesto del ricorso proposto al Tar Lazio per l’annullamento della delibera del C.S.M. del 11.04.13 con cui è stato disposto il richiamo nel ruolo organico della magistratura e la sua destinazione d’ufficio alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Aosta con funzioni di sostituto procuratore.
Il giudice adito non ha ritenuto “plausibilmente ipotizzabile un pregiudizio grave ed irreparabile” derivante dalla esecuzione del provvedimento impugnato, i cui effetti sarebbero comunque neutralizzabili in tempi brevi. La comparazione tra le esigenze del ricorrente e la contrapposta necessità per l’Amministrazione della Giustizia di avvalersi della prestazione lavorativa del ricorrente, viene quindi risolta accordando prevalenza a quest’ultima.
Pertanto – conclude il Presidente della sezione I-quater del Tar Lazio – risulta insussistente il presupposto della “estrema gravità ed urgenza” richiesto ai fini dell’adozione di misure cautelari monocratiche.