È del 18 aprile 2013 la notizia dell’adozione del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministero della Pubblica Amministrazione e la semplificazione, dell’Interno, della Giustizia, delle Infrastrutture e dei Trasporti e dello Sviluppo economico, che disciplina l’istituzione e l’aggiornamento presso ciascuna Prefettura dell’elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa e operanti nei settori maggiormente a rischio individuati dalla L. n. 190/2012, più comunemente nota come white list.
L’importanza e l’utilità dell’inserimento nella white list risiede nel fatto che l’informativa antimafia, necessaria per poter partecipare a qualsivoglia gara pubblica, non è richiesta nei confronti delle imprese ivi inserite per l’attività per cui è stata disposta l’iscrizione.
L’iscrizione nell’elenco è volontaria, ha efficacia per 12 mesi ed è subordinata al rispetto di due condizioni:
a) l’assenza di una delle cause di decadenza, sospensione o divieto di cui all’art. 67 del Codice antimafia;
b) l’assenza di eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi dell’impresa, di cui all’art. 84 comma 3 del Codice antimafia.
La domanda di iscrizione deve essere presentata dal titolare dell’impresa individuale o dal legale rappresentante della società alla competente Prefettura, anche per via telematica alla casella PEC pubblicata sul sito istituzionale tanto del Ministero dell’Interno quanto della singola Prefettura nella sezione “Amministrazione trasparente”.
Una volta presentata l’istanza, la Prefettura competente procede all’istruttoria consultando la Banca dati nazionale unica. Se l’impresa risulta censita si avrà il rilascio immediato dell’informativa antimafia liberatoria; se viceversa non risultasse ivi censita, si effettueranno le necessarie verifiche. In ogni caso il procedimento dovrà concludersi nel termine di 90 giorni dalla data di ricevimento dell’istanza di iscrizione.
La White list verrà aggiornata periodicamente e i soggetti ivi iscritti saranno soggetti a verifiche periodiche a campione della permanenza delle condizioni per l’iscrizione. In ogni caso, entro 30 giorni dalla scadenza della validità dell’iscrizione (che è di 12 mesi), l’impresa iscritta può comunicare alla Prefettura competente il proprio interesse a permanere nell’elenco, anche per settori di attività ulteriori o diversi da quello originario.
Si allega in formato pdf il DPCM del 18 aprile 2013 che disciplina l’istituto.