Com’è noto, l’art. 9 comma 28 della L. 122/2010 limita le possibilità di spesa delle amministrazioni dello Stato per il personale assunto a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa entro la soglia del 50% della spesa sostenuta per le stesse finalità nell’anno 2009. Limite che viene esteso anche ai contratti di formazione lavoro, ad altri rapporti formativi, alla somministrazione di lavoro, nonchè ai contratti di lavoro accessorio.
L’applicazione di questa norma si è rivelata meno semplice di quanto non si credesse in origine. La questione che negli ultimi mesi anima gli addetti ai lavori è presto detta: le società partecipate dalle pubbliche amministrazioni sono soggette ai vincoli di spesa per le nuove assunzioni di personale dell’ente pubblico partecipante? E soprattutto, tali spese vanno consolidate con quelle dell’ente partecipante o no?
Nel giro di poco tempo sono emersi indirizzi interpretativi contrastanti, non solo tra le stesse sezioni regionali di controllo della Corte dei Conti ma anche tra queste e il dipartimento della funzione pubblica.
Cerchiamo di riassumere le posizioni emerse:
- Corte dei Conti, sezione regionale di controllo della Liguria – parere n. 47/2012:
la sezione Liguria ha ritenuto applicabile anche alle società partecipate il disposto dell’art. 9 comma 28 L. 122/2010 richiamandosi ad “un principio di consolidamento della spesa di personale tra ente locale e società partecipata”. Il tetto di spesa sostenuto per il personale flessibile sarebbe unico e calcolato direttamente in capo all’ente locale “senza che gravi un concorrente es autonomo limite percentuale in capo alla società in house singolarmente intesa”. Quindi, in buona sostanza, le spese per il personale flessibile della società in house devono essere consolidate con quelle dell’ente pubblico partecipante.
- Corte dei Conti, sezione regionale di controllo della Toscana – parere n. 10/2013:
su posizioni diametralmente opposte si è attestata la sezione Toscana che ha affermato che l’applicazione dell’art. 9 comma 28 L. cit “deve avvenire in maniera distinta, senza consolidamento tra ente locale e società partecipata”, non essendo ammissibile che l’ente locale ceda la propria capacità assunzionale alla partecipata. Ogni soggetto quindi deve applicare il tetto di spesa in maniera autonoma e separata.
A sostegno di tale tesi viene inoltre osservato che il dettato dell’art. 9 si coordinerebbe con quanto disposto dall’art. 4 comma 10 della L. 135/2012. Quest’ultima norma prevede che le controllate che nel 2011 abbiano avuto un fatturato da prestazione di servizi a favore di PA superiore al 90% del totale, a partire dal 2013 possono avvalersi di personale a tempo determinato o con contratti di collaborazione coordinata e continuativa entro il limite di spesa del 50% della spesa del 2009, similmente a quanto afferma l’art. 9 comma 28 L. 122/2010.
- Dipartimento della funzione pubblica – nota n. 1335 del 13 marzo 2013:
gli esperti del Ministero escludono qualsiasi rinvio dinamico tra l’art. 9 comma 28 L. 122/2010 e l’art. 4 comma 10 L. 135/2012, che in realtà costituisce norma di stretta interpretazione. La limitazione al 50% della spesa del 2009, ha ambiti di applicazione differenti nelle due norme: l’art. 9 che vincola le amministrazioni statali, impone l’indicato tetto di spesa per ogni forma di assunzione flessibile, mentre l’art. 4, che si applica alle società partecipate, fissa un tetto di spesa solo per i contratti di lavoro a tempo determinato e le collaborazioni coordinate e continuative. Ne discende che le somministrazioni di lavoro delle società partecipate non incontrerebbero alcun limite di spesa.
Si noti in ogni caso, che le limitazioni previste dall’art. 4 comma 10 L. 135/2012 non si applicano neanche a quelle società in house che fuoriescono dal suo ambito applicativo, cioè a quelle società partecipate che hanno avuto un fatturato per prestazione di servizi alle pa inferiori al 90% dell’intero, nonché alle società indicate al comma 3 dell’art. 4.