I giudici di Piazza Cavour, con sentenza n. 10042 del 24 aprile 2013, hanno giudicato legittima e quindi non censurabile sotto il profilo della tutela della concorrenza nella prestazione di servizi professionali, la condotta di quei notai capaci di redigere un gran numero di atti in tempi molto brevi e chiedendo onorari anche inferiori ai minimi tariffari.
Vengono così a cadere alcuni dei più tradizionali tabù della professione notarile, ritenuti in un certo qual senso diretta emanazione del decoro e del prestigio della classe di appartenenza.
Nel caso di specie il Consiglio notarile di Cagliari ricorreva in Cassazione tacciando di illegittimità il comportamento tenuto da un iscritto accusato di aver violato l’art. 147 comma 1 lett. c) della Legge Notarile per aver ripetutamente ridotto i compensi richiesti ai clienti al di sotto dei minimi tariffari e per un’eccessiva concentrazione temporale della redazione di numerosi atti notarili, tale da far sospettare una certa trascuratezza e la presenza di numerosi errori materiali. In buona sostanza il notaio in questione veniva accusato di fare illecita concorrenza ai colleghi adottando comportamenti contrari ai propri doveri di correttezza professionale, di decoro e prestigio.
La Corte di Cassazione ha escluso nel caso di specie la ricorrenza in concreto degli addebiti contestati, evidenziando come ormai in materia di compensi professionali sia pacificamente ammessa la “concorrenza la ribasso” tra professionisti, e come una superproduzione di atti in un solo giorno da parte di un notaio non sia necessariamente indice di superficialità laddove ciò rappresenti il risultato di un’efficiente organizzazione del lavoro.
Pertanto, ha concluso che “La sanzionabilità, sotto il profilo disciplinare, dell’illecita concorrenza realizzata attraverso comportamenti del notaio contrari ai doveri di correttezza professionale o servendosi di altri mezzi non confacenti al decoro ed al prestigio della classe notarile (…) avviene a titolo esemplificativo: quando il notaio esegua la propria prestazione in modo sistematicamente frettoloso o compiacente, o violi il principio di personalità della prestazione, ovvero provveda a documentare irregolarmente, dal punto di vista fiscale, la prestazione resa, o ponga in essere comportamenti di impronta prettamente commerciale non confacenti all’etica professionale (si pensi all’acquisizione di rapporti di clientela a mezzo di agenzie o procacciatori o con modi non conformi alla correttezza o al decoro, o, ancora, all’offerta di servizi, come finanziamenti e anticipazioni di somme, che non rientrano nell’esercizio dell’attività notarile) o non adeguati alla diligenza del professionista avveduto e scrupoloso, o che possano comunque nuocere alla sua indipendenza alla sua imparzialità e alla sua qualità di pubblico ufficiale”.
Per ulteriori approfondimenti, si rende disponibile il testo integrale della sentenza n. 10042/2013 della Corte di Cassazione.