Con la sentenza n. 456 dell’8 maggio 2013, il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Sicilia torna sul tema dell’efficacia delle informative prefettizie antimafia atipiche. La questione affrontata e risolta nel caso di specie riguardava la sufficienza o meno di una informativa prefettizia atipica a carico di un’impresa subappaltante per determinare la risoluzione automatica e immediata del contratto con cui l’impresa aggiudicatrice le aveva affidato l’esecuzione di parte dei lavori, in base ad un Protocollo di legalità che vedeva come sottoscrittori la stazione appaltante, la Prefettura e l’impresa appaltante.
L’istituto dell’informativa c.d. atipica, elaborato dalla prassi, rinviene il proprio fondamento normativo nel combinato disposto dell’art. 10, commi 7 e 9 del D.P.R. n. 252/1998 e dell’art. 1- septies del DL n. 629/1982, conv. in L. n. 726/1982, che consente autonomi accertamenti del Prefetto.
Per consolidata giurisprudenza “L’informativa supplementare (o atipica) non ha carattere interdittivo, ma consente l’attivazione degli ordinari strumenti di discrezionalità nel valutare l’avvio o il prosieguo dei rapporti contrattuali alla luce dell’idoneità morale del partecipante alla gara di assumere la posizione di contraente con la pa; sicché l’efficacia interdittiva delle c.d. informative prefettizie atipiche scaturisce da una valutazione autonoma e discrezionale dell’amministrazione destinataria, in quanto esse rappresentano una sensibile anticipazione della soglia dell’autotutela amministrativa”.
Nella fattispecie la certificazione prefettizia aveva rilevato la presenza di un isolato legame di natura parentale con un imprenditore vicino a Cosa Nostra e circostanze risalenti nel tempo, tali da non supportare autonomamente il rilascio di una informativa prefettizia tipica, mancando l’estremo dell’intreccio parentale e un oggettivo e attuale pericolo di infiltrazione mafiosa nell’impresa n questione.
Considerato che le informative prefettizie antimafia sono idonee a comprimere garanzie e diritti costituzionalmente garantiti (prima fra tutte la libertà di iniziativa economica privata), e che non si può far discendere una risoluzione automatica di un rapporto contrattuale già in atto da fattispecie non puntualmente definite dal legislatore, il CGA conclude affermando che “l’attivazione della clausola risolutiva espressa e la risoluzione di diritto del contratto (oltre alla applicazione di una penale a titolo di liquidazione forfettaria del danno), è da ritenersi circoscritto ai casi di informativa tipica, ossia di informativa, appunto, interdittiva, e non va esteso alle ipotesi di informativa atipica. La informativa atipica non giustifica, insomma, una risoluzione automatica del contratto ma, solamente, una risoluzione previa discrezionale e motivata valutazione del contraente generale”.
In assenza di una tale valutazione autonoma da parte del destinatario della certificazione antimafia, di cui si dia conto e ragione in punto di motivazione, ogni conseguente determinazione è da ritenersi illegittima.
Per ulteriori approfondimenti, si rende disponibile il testo integrale della sentenza del CGA n. 456 dell’8 maggio 2013.
Home Rivista Amministrativo CGA: l’informativa antimafia atipica non porta all’automatica risoluzione del contratto