CNI: Stp multidisciplinari in tutti gli Albi
Il Centro Studi del Consiglio Nazionale degli Ingegneri ha realizzato un’indagine sull’obbligo di iscrizione delle Società tra professionisti multidisciplinari negli Albi di riferimento dei singoli soci.
Per definizione infatti le Stp multidisciplinari sono quelle società costituite per l’esercizio di più attività professionali, alle quali possono partecipare professionisti iscritti a ordini o collegi differenti e,stando alla disciplina attualmente vigente, sono tenute ad iscriversi all’Albo dell’Ordine o Collegio professionale “relativo all’attività individuata come prevalente nello statuto o nell’atto costitutivo” (art. 8 DM n. 34/2013, attuativo della L. n. 183/2011).
Il Centro Studi del CNI si attesta invece su posizioni più rigorose: “una società multidisciplinare deve essere iscritta a tutti gli albi relativi alle professioni esercitate, non fosse altro per consentire un’equa applicazione delle regole deontologiche e del regime disciplinare tipico (e per questo non fungibile con quello di altre professioni) dell’attività professionale esercitata”.
Difatti “le regole deontologiche, pur rispondendo a valori fondanti univoci”, sono “proprie di ciascuna professione” e, pertanto, non è ammissibile – osserva lo studio del CNI – “che la loro violazione da parte di una società multidisciplinare possa essere valutata ed eventualmente sanzionata da un Ordine/Collegio (rectius Consiglio di disciplina) afferente alla tutela dei valori di altra attività professionale”.
La possibilità di prevedere che una società multidisciplinare proceda a tante iscrizioni quante sono le attività professionali esercitate viene ricavata “tenendo a mente la posizione del singolo professionista socio e non della società, nel senso che gli ordinamenti professionali potrebbero prevedere l’obbligo di natura deontologica, a carico dei singoli professionisti che intendano acquisire la qualifica di socio di una STP multidisciplinare, di prevedere espressamente nell’atto costitutivo e/o nello statuto della società l’iscrizione nella specifica sezione dell’albo professionale di appartenenza del socio“.
Un tale obbligo – conclude il CNI – “potrebbe essere ritenuto implicito già ora per le società multidisciplinari che non indichino una specifica attività professionale come “prevalente” nello statuto o atto costitutivo”.