Con sentenza n. 2342 del 29 aprile 2013 la sesta Sezione del Consiglio di Stato ha affermato che è illegittimo l’affidamento diretto ad una cooperativa sociale della gestione di una manifestazione fieristica su un bene pubblico (nella specie, un campo sportivo comunale), senza il previo esperimento di una gara pubblica. Pena, la violazione delle norme poste a tutela della concorrenza.
La questiona giuridica ruota attorno alla sussistenza o meno dei presupposti legittimanti l’affidamento diretto di beni e servizi pubblici a cooperative sociali di cui all’art. 5 della L. n. 381/1991. La norma in esame afferma che “gli enti pubblici, compresi quelli economici, e le società di capitali a partecipazione pubblica, anche in deroga alla disciplina in materia di contratti della pubblica amministrazione”, possono stipulare convenzioni con le cooperative che svolgono attività agricole, industriali, commerciali o di servizi “per la fornitura di beni e servizi diversi da quelli socio-sanitari ed educativi il cui importo stimato al netto dell’IVA sia inferiore agli importi stabiliti dalle direttive comunitarie in materia di appalti pubblici, purché tali convenzioni siano finalizzate a creare opportunità di lavoro per le persone svantaggiate”. Al ricorrere dei presupposti specificamente indicati quindi l’amministrazione comunale ben può affidare alle cooperative sociali appalti di fornitura di beni e servizi pubblici senza previo esperimento di una gara pubblica.
Per il Consiglio di Stato si tratta di una norma derogatoria dei principi generali di tutela della concorrenza (che impongono sempre e comunque lo svolgimento delle procedure di gara per la scelta del gestore), avente carattere eccezionale e da interpretarsi restrittivamente, non potendo trovare applicazione per contratti diversi da quelli specificamente indicati.
Orbene, se l’orizzonte applicativo dell’art. 5 L. cit. è rappresentato dai contratti di appalto per la fornitura di beni e servizi pubblici, coerentemente con la loro causa tipica, si presuppone che la prestazione oggetto del contratto sia rivolta all’amministrazione per soddisfare una sua specifica esigenza.
Nella fattispecie, il Comune appellante con propria deliberazione aveva affidato la gestione di una manifestazione fieristica per i propri cittadini, da svolgersi sul campo sportivo comunale, direttamente ad una cooperativa sociale tramite convenzione.
I giudici di Palazzo Spada, tenuto conto della natura pubblica tanto del bene oggetto di concessione quanto dell’attività posta in essere (che integra gli estremi del servizio pubblico locale), hanno pertanto concluso per il rigetto del gravame poichè “l’attività di gestione di una manifestazione fieristica su un campo sportivo comunale – implicando la gestione di un bene pubblico e lo svolgimento di una attività rivolta ai cittadini e non all’amministrazione – non rientra nell’ambito di applicazione dell’art. 5 della legge n. 381 del 1991, con la conseguenza che la scelta del gestore deve avvenire nel rispetto delle procedure amministrative poste a tutela della concorrenza”.
Cioè, mediante lo svolgimento di una gara pubblica.
Per agevolare la consultazione, si rende disponibile il testo integrale della pronuncia in commento (Cons. Stato, sez. VI, sent. n. 2342 del 29 aprile 2013).