Con sentenza n. 1945 del 9 aprile 2013, il Consiglio di Stato, accogliendo l’appello di una titolare di rivendita di giornali cagliaritana, ha stabilito che, alla luce della normativa comunitaria, qualsiasi limite quantitativo alle distanze tra edicole è da ritenersi illegittimo, tanto per l’istituzione di un nuovo punto vendita quanto per il trasferimento di sede di quelle preesistenti.
Nella fattispecie si contestava la legittimità di una Legge della Regione Sardegna che imponeva il rispetto di una distanza minima legale di 700 metri, sostenuta da una ratio legislativa ormai obsoleta, rappresentata dall’esigenza di proteggere talune attività dai rischi della libera concorrenza.
Niente di più lontano dalla normativa nazionale (e il riferimento è al DL n. 223/2006) e dalla normativa dell’Unione Europea, notoriamente informata ai principi di libertà di stabilimento e di libera concorrenza tra imprese, che ammette deroghe ai singoli Stati membri solo per comprovate ragioni di natura sanitaria o di sicurezza pubblica, neanche lontanamente sussistenti nel caso di specie.
Come affermato dai giudici di Palazzo Spada infatti, “Non è dubbio che l’attività di distribuzione e vendita di giornali e riviste sia da annoverare tra le attività comuni aperte alla libera concorrenza previste dal d.lgs. n. 114/1998 e che tale attività commerciale non ne sia esclusa è anche provato dal disposto dell’articolo 13 del decreto, che cita espressamente tra le attività commerciali gli esercizi di vendita di giornali ed esclude per essi solo l’applicazione delle disposizioni di cui al titolo IV, relative agli orari di apertura e chiusura al pubblico”.
Bandite le restrizioni quantitative, tutt’al più si sta cercando di introdurre limiti qualitativi d’intesa con le singole Regioni. È quanto ha affermato il segretario generale di Sinagi-Cgil (sindacato delgi edicolanti), Giuseppe Marchica, intervistato da Italiaoggi, riferendosi a titolo esemplificativo a parametri relativi alla superficie espositiva, alla presenza di spazi di parcheggio adeguati, alla presenza nei centri storici.
Per agevolare la consultazione, si rende disponibile il testo integrale della sentenza n. 1945/2013 del Consiglio di Stato.
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