La sesta sezione del Consiglio di Stato, con sentenza n. 2005 del 12 aprile 2013, ha affermato che il titolare di un impianto fotovoltaico non può essere escluso dagli incentivi economici del Quarto conto energia (DM 5 maggio 2011) a causa di ritardi imputabili alla pubblica amministrazione.
Nel caso di specie l’appellante, imprenditore individuale, chiedeva l’annullamento della graduatoria stilata dal gestore del servizio energetico con cui era stato escluso dagli incentivi previsti dal Quarto conto energia, nonostante la tempestiva richiesta al Comune competente di rilascio dell’attestazione di idoneità del titolo edilizio relativo all’impianto fotovoltaico.
I giudici di Palazzo Spada nell’accogliere l’appello, osservano che “una volta che il titolare dell’impianto abbia tempestivamente proposto al Comune competente, nel rispetto del termine utile per presentare la domanda per l’accesso ai benefici economici di cui al d.m. 5 maggio 2011, richiesta di attestazione della idoneità del titolo edilizio relativo all’impianto fotovoltaico in oggetto, (…) eventuali ritardi della Amministrazione comunale connesse a perplessità interpretative della disposizione appena richiamata, riguardo alla stessa competenza del Comune a rilasciare tal genere di attestazioni, non possono ripercuotersi negativamente nella sfera giuridica della parte privata”.
E ciò è tanto più vero ove si consideri che i rapporti tra amministrazione e privati devono svolgersi in un’ottica di leale collaborazione, per cui nella fattispecie il gestore del servizio energetico “verificata la presentazione della domanda di attestazione da parte dell’appellante nel rispetto dei termini per accedere al quarto conto energia, avrebbe potuto fissare un termine all’appellante perché questi provvedesse ad integrare la documentazione”.
Per ulteriori approfondimenti, si rende disponibile il testo integrale della sentenza in commento (Cons Stato, sez. VI, n. 2005 del 12 aprile 2013).