Consiglio di Stato: omissioni nel modello GAP giustificano l’esclusione dalla gara

Con sentenza n. 2603 del 14 maggio 2013 il Consiglio di Stato si è pronunciato sulla controversa questione della legittimità o meno dell’annullamento in autotutela dell’aggiudicazione di una gara di appalto disposta in ragione dell’omessa corretta compilazione del modello GAP.
Nel caso di specie un’impresa, aggiudicataria di un pubblico appalto, aveva omesso di indicare nell’apposito campo del modello GAP l’indicazione del tipo di impresa, ragion per cui la stazione appaltante aveva disposto in autotutela l’annullamento dell’aggiudicazione e l’espulsione dalla gara, richiamandosi alla norma del disciplinare di gara (art. 9) che imponeva l’obbligo di presentazione del modello GAP “debitamente compilato e sottoscritto in ogni sua parte” a pena di esclusione. Né la legge e neppure il modello predisposto dal Ministero indicavano quale espressa sanzione l’esclusione.
Seppur possa dirsi sussistente in materia di appalti un principio generale di favor partecipationis, per i giudici di Palazzo Spada “Il carattere non ambiguo della disposizione esclude l’obbligo di adottare un’interpretazione favorevole alla più ampia partecipazione dei concorrenti, tale da non assegnare valenza espulsiva della violazione commessa dalla parte appellata”, posto che si tratta pur sempre di violazione della lex specialis che governa la pubblica gara.
La stessa giurisprudenza del CGA (sentt. n. 814/2011 e 76/2012) cui si è rifatto il giudice di prime cure esclude l’obbligo di presentazione del modello GAP solo nel caso in cui tale adempimento non sia previsto direttamente nel bando di gara, né può invocarsi il principio della tassatività delle cause di esclusione introdotto con il comma 1-bis dell’art. 46 Codice dei contratti pubblici, poiché si tratta di norma introdotta solo successivamente e non operante nel caso di specie ratione temporis.
Pertanto, conclude il Collegio “Secondo i principi costanti elaborati dalla giurisprudenza amministrativa nella vigenza della pregressa disciplina (…) si ritiene che nelle gare d’appalto:
1. la richiesta di regolarizzazione non può essere formulata dall’Amministrazione se vale ad integrare documenti che in base a previsioni univoche del bando o della lettera di invito avrebbero dovuto essere prodotte a pena di esclusione;
2. l’omessa allegazione di un documento o di una dichiarazione prescritti a pena di esclusione non può essere integrata o regolarizzata, non trattandosi di rimediare a vizi puramente formali;
3. nelle gare d’appalto di lavori pubblici, va compilato il modello G.A.P. al fine di consentire agli organi preposti un immediato screening delle qualità soggettive delle Imprese partecipanti, in chiave antimafia, e pertanto non occorre che esso sia firmato e datato, mentre tutte le altre indicazioni sono necessarie se e in quanto risultino tali dalla predisposizione del modello, a prescindere dal fatto che il dato omesso possa ricavarsi aliunde dalla documentazione prodotta”.
Per ulteriori approfondimenti, si rimanda al testo integrale della pronuncia in commento (Cons. Stato sent. n. 2603 del 14 maggio 2013).

Redazione

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